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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.01.2002 15.2001.00311

January 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·641 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00311

Lugano 11 gennaio 2002 /CJ/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 novembre 2001

__________

  contro  

l’operato dell’Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la sua decisione 8 novembre 2001 di nominarsi quale patrocinatore

__________

decisione resa nelle veste di autorità ex art. 609 CC preposta alla rappresentanza nella successione della madre di

__________

la cui quota ereditaria è stata pignorata nell’ambito delle esecuzioni n. __________ (primo gruppo, pignoramento del 1. febbraio 2000), __________, __________, __________ (secondo gruppo, pignoramento del 14 aprile 2000), __________ (terzo gruppo, pignoramento del 10 luglio 2000), nonché __________ e __________ (quarto gruppo, pignoramento del 20 settembre 2000), promosse, oltre alla ricorrente, da:

–     __________

–     __________

       (rappr. da __________, per l’esecuzione n. __________ e

       da__________ __________, per l’esecuzione n. __________)

–     __________

viste le osservazioni 22 novembre 2001 __________, 23 novembre 2001 dell’avv. __________ 3 dicembre 2001 di __________, e 14 dicembre 2001 del__________ __________;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che nelle esecuzioni sopramenzionate sono state pignorate le ragioni ereditarie di __________ nella successione di sua madre __________

                                          che __________ di __________ in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, ha chiesto ed ottenuto di poter intervenire nella divisione della successione in luogo dell’escusso quale autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC;

                                          che, il 16 agosto 2001, l’Ufficiale ha affidato all’avv. __________, già patrocinatore dell’escusso, il mandato di rappresentarlo nella procedura di divisione;

                                          che, nel corso di una riunione dei creditori tenutasi il 12 settembre 2001, l’Ufficiale ha assegnato loro un termine di 10 giorni per determinarsi sulla designazione dell’avv. __________ quale suo patrocinatore;

                                          che con scritto 8 novembre 2001, oggetto dell’impugnazione, l’Ufficiale ha comunicato ai creditori che il mandato affidato all’avv. __________ era da loro stato confermato a maggioranza relativa;

                                          che, visto il titolo stesso della LALEF, il potere generale di vigilanza conferito alla CEF sull’operato degli organi dell’esecuzione forzata (cfr. art. 10 LALEF) è limitato esclusivamente all’applicazione del diritto esecutivo federale e cantonale;

                                          che l’operato dell’Ufficiale agente quale autorità ex art. 609 CC non si fonda sul diritto esecutivo, ma è riferito alle operazioni di divisione della successione regolate dal Codice civile, e non presuppone nemmeno necessariamente l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (caso della cessione dei diritti successori o dell’erede gravato da attestati di carenza di beni);

                                          che al contrario di quanto previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio 1918 circa l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame (RL 4.1.1.4), che conferisce a questa Camera la sorveglianza dell’operato degli uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non ha attribuito a questa Camera alcuna competenza di sorveglianza dell’operato dell’ufficiale agente nelle sue veste di autorità ex art. 609 CC;

                                          che la situazione in esame è invece simile a quella riguardante l'operato dell'Ufficio nella sua funzione – oggi esercitata da un terzo autorizzato dal Dipartimento delle Istituzioni – di venditore degli oggetti dati a pegno e non riscattati, fondata sul diritto civile federale (e meglio l’art. 915 CC), che non è sottoposta alla vigilanza di questa Camera (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4b ad art. 3);

                                          che il ricorso si rivela quindi irricevibile;

                                          che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare spese e non si assegnano indennità, peraltro non richieste.

Richiamati gli art. 609 cpv. 1 CC e 96 cpv. 2 LAC

pronuncia:           1.      Il ricorso 19 novembre 2001 __________, è irricevibile.

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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