Incarto n. 15.2001.00310
Lugano 11 gennaio 2002 /CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 novembre 2001
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro lo stato di riparto 8 novembre 2001 relativo al ricavo dell’incanto immobiliare n. __________ di _____ del fondo n. __________, avvenuto nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro il ricorrente da
__________
viste le osservazioni 28 novembre 2001 di __________. e 13 dicembre 2001 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente contesta l’importo dello scoperto del credito dell’escutente indicato al punto B.3 dello stato di riparto impugnato in fr. 100'966,40;
che egli pretende che in seguito all’adesione di _________ al concordato omologato dal Pretore di Bellinzona il 1. settembre 2000 nonché al versamento del dividendo dovuto, il credito __________ risulta estinto a concorrenza di fr. 41'038,70, ciò di cui lo stato di riparto non tiene conto;
che la censura appare manifestamente tardiva, in quanto il ricorrente ha rinunciato a contestare l’importo posto in esecuzione, con il ritiro dell’opposizione che aveva interposto all’esecuzione promossa da __________ (cfr. scritto 8 giugno 1998 del__________ alla Pretura di Bellinzona);
che, certo, il ricorrente ha poi contestato l’ammontare del credito di __________ così come indicato nell’elenco oneri (cfr. il suo scritto 23 luglio 2001, doc. B allegato al ricorso);
che l’elenco oneri è però stato successivamente modificato, l’importo a favore di __________., in base ad una comunicazione della medesima (scritto del 26 luglio 2001, doc. C allegato al ricorso), essendo stato ridotto da fr. 552'982,65 a fr. 547'048,90;
che con la modifica dell’elenco oneri si deve considerare che l’UEF di Bellinzona ha respinto la contestazione del ricorrente per la parte eccedente la differenza tra fr. 552'982,65 e fr. 547'048,90 (egli chiedeva infatti una riduzione di fr. 41'038,70);
che il ricorrente non dimostra di aver contestato il nuovo elenco oneri;
che comunque l’UEF di Bellinzona non era competente per modificare il credito insinuato da __________ (cfr. art. 36 cpv. 2 RFF, per rinvio dell’art. 102 RFF) e avrebbe dovuto rifiutare di fissare un termine al ricorrente per contestare giudizialmente la pretesa di __________ visto che il primo aveva ritirato l’opposizione all’esecuzione promossa dalla seconda (cfr. DTF 118 III 22 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 27 ad art. 156);
che al ricorrente è quindi anche preclusa la facoltà di contestare il credito della resistente allo stadio del riparto;
che l’importo dello scoperto calcolato dall’UEF di Bellinzona (fr. 100'966,40) va quindi confermato;
che il concordato è obbligatorio per i creditori pignoratizi per la parte del proprio credito non coperta dal ricavato del loro pegno, indipendentemente dalla stima del commissario, la quale serve unicamente a determinare l’estensione del diritto di voto del creditore pignoratizio e nel concordato ordinario l’importo della sua pretesa provvisoria – diviene definitiva appunto dopo la realizzazione del pegno – di dividendo (cfr. Hans Ulrich Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 310);
che in casu il concordato omologato dal Pretore di Bellinzona il 1. settembre 2000 è pertanto obbligatorio per la somma di fr. 100'966,40, di modo che __________ potrà, dopo il pagamento del dividendo che le spetta nell’esecuzione in corso, esigere dal ricorrente il pagamento solo di fr. 10'096,65 (10% di fr. 100'966,40), sotto deduzione della somma già ricevuta nell’ambito del concordato (secondo la propria ammissione, fr. 4'141,05 [10% di fr. 41’41'038,70], cfr. osservazioni p. 2, terzultimo capoverso);
che dall’art. 121 RFF – con il rilievo che nel secondo periodo va letto "debitore" in luogo dell'erronea formulazione "creditore" – risulta però, implicitamente, che l’attestato d’insufficienza di pegno va comunque emesso per l’intero importo scoperto, con la particolarità che il creditore, in un’esecuzione successiva volta alla riscossione dello scoperto, non sarà dispensato dal far emettere un nuovo precetto esecutivo (in deroga a quanto previsto dall’art. 158 cpv. 2 LEF), per permettere all’escusso di sollevare l’eccezione tratta dall’omologazione del concordato (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 158);
che l’importo dello scoperto che sarà iscritto nell’attestato d’insufficienza di pegno deve essere ridotto dell’anticipo di fr. 2'000.-- per le spese di realizzazione (contabilizzato nell’elenco oneri quale credito garantito da pegno) che, secondo il punto 4 dello stato di riparto, sarà retrocesso ad __________
che pertanto il ricorso è parzialmente accolto nel senso che sarà emesso un attestato di insufficienza del pegno di fr. 98'966.40 (= fr. 100'966.40 – fr. 2'000.–);
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 158 LEF; 36, 102, 121 RFF; 61 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 novembre 2001 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, il punto 3, secondo capoverso, dello stato di riparto 8 novembre 2001 è modificato come segue:
“Per l’importo rimasto scoperto, sotto deduzione della somma di fr. 2'000.-- di cui al punto 4 che segue, verrà emesso un attestato d’insufficienza di pegno per fr. 98'966.40”.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– __________.
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario