Incarto n. 15.2001.00285
Lugano 10 aprile 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2001 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ e meglio contro il verbale di pignoramento provvisorio quale provvedimento conservativo ex art. 39 CL del 27 settembre 2001 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ nei confronti di:
__________
viste le osservazioni 30 ottobre 2001 dell’UE di __________ che ha rettamente rilevato di aver fatto tutto il necessario affinché gli Uffici di esecuzione di __________ e __________ provvedessero per via rogatoriale a pignorare i beni indicati dalle procedenti;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che contro l’inazione di un ufficio di esecuzione la cui assistenza è richiesta dall’ufficio di un altro cantone per l’esecuzione di un pignoramento è dato il ricorso ex art. 17 cpv. 4 LEF all’autorità di vigilanza del cantone in cui è chiesta l’esecuzione del provvedimento;
che infatti il comportamento dell’ufficio rogato che si rifiuta di eseguire una rogatoria è da qualificare siccome autonomo, in quanto non dipende da istruzioni dell’ufficio rogante, come pure indipendente è considerata l’esecuzione di un pignoramento da parte dell’ufficio rogato (cfr. DTF 96 III 95, cons. 1; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 30 ad § 6 e n. 24 ad § 22; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 56 ad art. 17; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 287 ad art. 17; cfr. pure Markus Roth, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 4);
che il ricorso è quindi irricevibile;
che le quote di comproprietà dell’avv. __________ sul fondo base n. __________ di __________ sono comunque state pignorate il 17 ottobre 2001 dall’Ufficio di esecuzione di __________, a seguito di un ricorso ex art. 17 LEF inoltrato dalle procedenti presso l’autorità di vigilanza __________;
che pure il pignoramento della quota di comproprietà del debitore sulla part. n. __________ del Comune di __________ è stato eseguito dall’UE di __________, anche in tal caso dopo ricorso ex art. 17 LEF inoltrato dalle procedenti presso l’autorità di __________;
che il verbale di “pignoramento” provvisorio quale provvedimento conservativo ex art. 39 CL emanato dall’UE di Lugano il 27 settembre 2001 è stato completato di conseguenza;
che in ogni caso il ricorso appare pertanto anche privo di oggetto;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 4 e 17 LEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 8 ottobre 2001 di __________ è irricevibile.
1.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2. Il ricorso 8 ottobre 2001 di __________ è irricevibile.
2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario