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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.11.2001 15.2001.00284

November 30, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,440 words·~7 min·8

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00284

Lugano 30 novembre 2001 /FP/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 settembre 2001 di

__________

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il verbale di sequestro 24 agosto/24 settembre 2001 emesso a carico di

__________

nella procedura esecutiva conseguente a sequestro promossa dalla ricorrente

viste le osservazioni 30 ottobre 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:                 A.      In data 23 agosto 2001 il Pretore di Lugano, sezione 5, decretava, su istanza della __________, il sequestro presso il datore di lavoro __________, del salario di __________ per l’importo di fr. 5’597.-- oltre interessi al 12% dal 8 febbraio 2001.

                                B.      Il 24 settembre 2001 il sequestro veniva eseguito dall’UE di Lugano con il seguente risultato:

                                          Salario percepito                                          fr.     3'166.--

                                          Minimo di esistenza

                                          importo base                                                 fr.     1'395.-figli minorenni                                                fr.        630.-locazione                                                        fr.        880.-riscaldamento                                                fr.        100.--

                                          Cassa malati                                                 fr.          30.-trasferte                                                          fr.        450.-pasti f. dom.                                                   fr.        242.--

                                          Totale                                                             fr.     3’727.--

                                          Nessuna eccedenza pignorabile

                                C.      Con ricorso 27 settembre 2001 la __________ si aggrava contro il verbale di sequestro, sostenendo che i dati rilevati dall’UE di Lugano sarebbero diversi da quelli accertati in un precedente pignoramento a carico dell’escusso eseguito dall’UEF di Mendrisio in data 7 marzo 2000.

                                D.      Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:               1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Nel caso di specie la ricorrente assevera che l’UE di Lugano deve eseguire il sequestro sulla base dei dati contenuti in un precedente verbale di pignoramento del 7 marzo 2000. Tale tesi non può essere condivisa, essendo determinante la situazione reddituale e famigliare del debitore al momento del sequestro o del pignoramento. Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente avendo eseguito il sequestro in oggetto sulla base dei dati attuali forniti dall’escusso (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento del 24 agosto 2001).

                                2.      La Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di fr. 1'550.--. Tuttavia in una recente sentenza dell’Autorità di vigilanza di Basilea – Città è stato stabilito che per un debitore frontaliero si giustifica una riduzione del 10% dell’importo base mensile (BlSchK 2000, p.63). Nel caso di specie __________ pur esercitando la propria attività lavorativa in Svizzera vive in Italia, segnatamente a __________.

                                          Pertanto quale importo base mensile l’UE di Lugano ha correttamente computato l’importo di fr. 1'395.-- (= fr. 1'550.--./. fr. 155.--), giustificandosi anche per l’Italia una riduzione del 10% __________. Tale riduzione deve inoltre essere effettuata anche per l’importo riconosciuto quale supplemento per figli minorenni (cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, punto I n.4 ). Di conseguenza avendo il debitore dichiarato di avere due figli nati rispettivamente nel 1991 e nel 2000, l’importo complessivo di fr. 600 deve essere decurtato del 10%, riducendosi pertanto a fr. 540.-- mensili, in luogo di fr. 630.--riconosciuti dall’UE di Lugano (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento del 24 agosto 2001).

                                3.      Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                          Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 64 p. 178). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

                                          Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 880.--. Tale importo, come si evince dagli atti, si riferisce alla rata mensile di lit.1'084’770 del mutuo ipotecario contratto dall’escusso per un alloggio che egli occupa a __________  unitamente alla propria famiglia. Di conseguenza viste le peculiarità del caso tale importo appare adeguato alle circostanze, ritenuto che gli alloggi nella fascia di confine sono notoriamente più cari che nel resto d’Italia per la domanda di frontalieri.

                                4.      E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In casu il debitore abita in Italia e percorre circa 60 km al giorno per recarsi sul luogo di lavoro a __________. L’UE di Lugano ha riconosciuto a titolo di spese di trasferta l’importo mensile di fr. 450.--. Orbene, considerando che il debitore percorre circa 1’200 km al mese per recarsi sul luogo di lavoro, l’importo riconosciuto dall’UE è da ritenere adeguato alle circostanze, corrispondendo a fr. 0.38 al km.

                                5.      Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto II 4.b).

                                          Nel caso di specie al debitore è stato riconosciuto per il vitto l’importo complessivo di fr. 240.--. Orbene dagli atti risulta che l'escusso, di professione pizzaiolo, consuma i pasti principali sul luogo di lavoro, il cui costo viene dedotto dallo stipendio. Di conseguenza tale importo, pari a fr. 200.-- mensili, deve essere considerato nel minimo vitale dell’escussa in luogo dell’importo di fr. 240.-- riconosciuto dall’Ufficio.

                                6.      Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si presenta come segue:

                                          Salario percepito                                          fr.     3'166.--

                                          Minimo di esistenza

                                          importo base                                                 fr.     1'395.-figli minorenni                                                fr.        540.-locazione                                                        fr.        880.-riscaldamento                                                fr.        100.--

                                          Cassa malati                                                 fr.          30.-trasferte                                                          fr.        450.-pasti f. dom.                                                   fr.        200.--

                                          Totale                                                             fr.     3’595.--

                                          Di conseguenza, malgrado le rettifiche operate nella determinazione del minimo vitale dell’escusso, non vi è nessuna eccedenza pignorabile.

                                7.      Sulle spese e sulle ripetibili occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:           1.      Il ricorso 27 settembre 2001 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

                                2.      Il minimo di esistenza di __________ è determinato in fr. 3595.-- in luogo di fr. 3727.--.

                                3.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                5.      Intimazione a:

                                          –    __________

                                          Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                         La segretaria

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