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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2001 15.2001.00271

November 22, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,888 words·~9 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2001.00082

Lugano 22 novembre 2001 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza           28 giugno 2001 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere l’exequatur della sentenza 2 agosto 2000 del Tribunale di (__________) e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 28 settembre 2000 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città, con sentenza 11 dicembre 2001 (__________), ha così deciso:

“1.   L’istanza è parzialmente accolta.

1.1  È riconosciuta e dichiarata esecutiva la sentenza 2 agosto 2000 del Tribunale di __________ (doc. A agli atti).

1.2  Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per gli importi di:

       –     fr. 40'400.-- oltre interessi al 5% dal 13 settembre 1996

       –     fr. 11'281,15 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2000,

              nonché fr. 100.-- di spese esecutive.

 2.   Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 400.--, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per 2/7 e sono poste a carico di __________ per 5/7.

       Il convenuto rifonderà all’istante la somma di fr. 600.-- a titolo di ripetibili ridotte.

 3.   omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 4 ottobre 2001 ha postulato, nel merito, l’annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso della reiezione totale dell’istanza di rigetto, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze;

viste le osservazioni 22 ottobre 2001 del__________;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________del 26 settembre 2000 dell’UEF di Locarno (doc. G), __________ (in seguito la banca), __________, ha escusso __________, per il pagamento degli importi di fr. 59'600.-- oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1996, e di fr. 11'285,90 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2000, più le spese, indicando quale titolo di credito "fr. 59'600.-- pari a Lit. 50'000'000.-- al cambio medio del 16.07.92 – fr. 11'285,90 pari a Lit. 13'757'506.-- al cambio del 22.9.00)”. Sentenza esecutiva 2 agosto 2000 del Tribunale di __________, depositata il 13 settembre 2000 e notificata il 20 settembre 2000. Esecuzione assistita da sequestro del 16 giugno 1993, inc. n. _______ del Pretore di Mendrisio-Sud”.

                                               L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore, previo exequatur della sentenza italiana.

                                          B.  All'udienza di contraddittorio 9 agosto 2001 la procedente si è riconfermata nella propria istanza. L’escusso ne ha chiesto la reiezione integrale.

                                          C.  Con sentenza 7 dicembre 2000, il Pretore di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’istanza, ritenendo che contrariamente a quanto avvenuto in una precedente esecuzione condotta dall’UEF di Mendrisio e vertente sullo stesso credito (cfr. CEF 18 giugno 2001 [14.2000.130]), la banca avesse provato la notifica della sentenza italiana al patrocinatore dell’escusso, avv. __________ Il primo giudice ha respinto l’eccezione di violazione dell’ordine pubblico svizzero ai sensi dell’art. 27 n. 1 CL, già per il fatto che lo stesso non contempla le norme sulla competenza (art. 28 cpv. 4 CL), precisando che le censure relative all’asserita non validità della clausola di proroga di foro ed alla carente motivazione della propria competenza da parte del Tribunale di __________ non apparivano comunque pertinenti. Quo al fatto che la “fideiussione” in base alla quale la banca ottenne dai giudici italiani la condanna di __________ non rivestisse la forma autentica in contrasto con l’art. 493 CO, il Pretore ha evidenziato come l’escusso avrebbe dovuto ricorrere contro la sentenza italiana, rilevando comunque che a tale contratto era stato applicato il diritto italiano. Il giudice di prime cure, dopo aver rettificato un errore di calcolo nella conversione in franchi svizzeri degli importi determinati dai giudici italiani, ha tuttavia accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso per l’importo di fr. 2'600.--, pari alle indennità riconosciutegli nella precedente procedura di rigetto davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud e a questa Camera.

                                          D.  Contro la sentenza pretorile si aggrava __________ riproponendo le eccezioni di carente notifica della sentenza italiana e di violazione dell’ordine pubblico svizzero. Ribadisce che anche se si volesse ammettere che la sentenza di merito sia stata notificata il 28 dicembre 2000, lo sarebbe stato dopo la promozione dell’esecuzione – il PE è datato 22 settembre 2000 –, quindi ad un momento in cui il credito fatto valere non era ancora esigibile. Infine, l’appellante contesta nuovamente che il cambio lire italiane/franchi svizzeri sia stato provato ed allega che comunque gli interessi di mora non decorrono prima del 22 settembre 2000, data della presentazione della domanda di esecuzione.

                                          E.  Nelle sue osservazioni 22 ottobre 2001, la banca conclude per la reiezione dell’appello, sulla base di argomenti di cui si dirà se del caso in seguito.

Considerato

in diritto:

                                          1.   La decisione impugnata, emanata l’11 settembre 2001 dal Pretore di Locarno-Città, è stata intimata al patrocinatore dell’escusso, per un motivo sconosciuto, soltanto il venerdì 21 settembre 2001. __________ l’ha ritirata il lunedì 24 settembre 2001, di modo che il termine per appellare scadeva il 4 ottobre 2001. L’appello è pertanto tempestivo.

                                          2.   Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

                                      2.1.   La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).

                                      2.2.   In casu, non è contestata né contestabile (il riferimento alla “Convenzione di Ginevra” figurante a pagina 3 della sentenza italiana è frutto di un’inavvertenza manifesta, come si evince dalla pagina 2 della medesima decisione) l’applicabilità della Convenzione di Lugano (in seguito CL). Del resto, il titolo di rigetto invocato (doc. A1) è posteriore all’entrata in vigore di questa convenzione per l’Italia (paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tale titolo corrisponde alla definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL.

                                          3.   La censura relativa all’asserita carenza di notifica della sentenza italiana all’escusso è irricevibile, in quanto l’appellante, in contrasto con l’esigenza di una motivazione chiara e dettagliata dell’appello, posta all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (applicabile in casu per il rinvio dell’art. 25 LALEF), non prende minimamente posizione sull’argomentazione del primo giudice, che del resto appare convincente.

                                          4.   Il fatto che la sentenza italiana sia divenuta definitiva (il 28 settembre 2000, cfr. doc. A, p. 4 a tergo, in alto) dopo l’introduzione dell’esecuzione (del 26 settembre 2000, cfr. doc. G) ma prima della chiusura dell’udienza di discussione (del 9 agosto 2001) non impedisce la concessione del rigetto dell’opposizione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 3; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 ad art. 80; cfr. pure per analogia: Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 302; contra: Pierre-Robert Gilliéron, Annulation de l’opposition et exequatur, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, CFPG n. 16, p. 37 a.i., però senza giustificazione; Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 e 44 ad art. 79: opinione condivisibile solo nei casi in cui il credito nasce con la decisione), poiché il credito è comunque diventato esigibile già prima della promozione dell’esecuzione, ossia al momento dell’inoltro della domanda presso il Tribunale di __________, avvenuto il 13 dicembre 1996 (cfr. doc. B, p. 4). Infatti è da tale data che sono stati calcolati gli interessi di mora (cfr. doc. A, p. 4).

                                          5.   La decisione del giudice del merito sulla propria competenza non può di regola essere riesaminata dal giudice dell’esecuzione (art. 28 cpv. 4 CL). Non è d’altronde data in casu nessuna delle eccezioni contenute nella lista dell’art. 28 cpv. 1 e 2 CL, ritenuta esaustiva, fatta salva la riserva della Svizzera dell’art. 1bis cpv. 2 Prot. n. 1 (cfr. Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3160 e 3180; Kropholler, op. cit., n. 5 ad art. 28). In particolare, l’art. 17 CL sulla proroga di foro fa parte della Sezione 6 del Titolo II della Convenzione di Lugano (non contemplato dall’art. 28 cpv. 1 CL) e le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico (art. 28 cpv. 4, 2. periodo CL). L’escusso avrebbe del resto potuto contestare la competenza del Tribunale di __________ impugnando la sentenza con i rimedi di diritto previsti dal diritto italiano.

                                          6.   La censura dell’appellante riguardante il merito della sentenza da delibare (carenza di forma della “fideiussione”) è irricevibile in questa sede (cfr. art. 29 CL). Può essere esaminata solo dal profilo dell’ordine pubblico della Svizzera (art. 27 n. 1 CL).

                                                Orbene, l’esecuzione della sentenza italiana, in concreto, ossia nel suo risultato, non viola in modo manifesto l’ordine pubblico svizzero (sull’interpretazione di questa norma, cfr. Donzallaz, op. cit., in particolare n. 2809-2815). Infatti, anche in virtù del diritto svizzero, è ammessa la validità di contratti di garanzia (in particolare in materia bancaria) che non rivestono la forma dell’atto pubblico, anche se i loro effetti sono molto simili a quelli della fideiussione stricto sensu (art. 492 ss. CO), se non addirittura più gravosi per il garante, visto che sono “astratti”, ossia indipendenti dal obbligo garantito (caratteristica che appunto li contraddistingua dalla fideiussione, cfr. ad es. Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a. ed., Ginevra 2000, p. 340 ss.).

                                          7.   La censura riferita al tasso di cambio è irricevibile per carenza di motivazione (cfr. supra cons. 3). D’altronde, l’appellante non porta alcuna controprova idonea a contrastare quelle offerte dalla banca (doc. C e D). Trattandosi poi del dies a quo del decorso degli interessi di mora, risulta chiaramente dalla sentenza di merito che sia quello della domanda, ossia il 13 dicembre 1996 (cfr. supra cons. 4). Il tasso dell’interesse (5%) non è oggetto di controversia (cfr. primo pto 5 dell’atto di appello). È comunque inferiore a quello che sarebbe potuto essere chiesto se fosse stata allegata e comprovata l’applicabilità del diritto italiano, il quale determina il saggio legale dell’interesse moratorio in 10% (art. 1224 e 1284 CCit., cfr. Rolf H. Weber, Berner Kommentar VI/1/5, Berna 2000, n. 67 ad art. 104).

                                          8.   La questione relativa all’emissione dell’avviso di pignoramento è stata risolta con contestuale decisione di questa Camera quale autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF (inc. 15.2001.271).

                                          9.   L’appello 4 ottobre 2001 __________ va quindi respinto.

                                               La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, 309 cpv. 2 lett. f CPC, 27, 28 e 29 CL nonché 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

                                          1.   L’appello 4 ottobre 2001 __________, è respinto.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata __________, rimane a suo carico. L'appellante rifonderà a______________ fr. 800.-- a titolo di indennità.

                                          3.   Intimazione:        - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

15.2001.00271 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2001 15.2001.00271 — Swissrulings