Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2001 15.2001.00238

August 20, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·610 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00238

Lugano 20 agosto 2001 PF/fc//fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 luglio 2001 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da

__________  

richiamata l’ordinanza presidenziale 23 luglio 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni

-         31 luglio 2001 del __________

-         8 agosto 2001 dell’UEF di Mendrisio

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il Comune __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

                                         che in data 18 gennaio 2001 l’UEF di Mendrisio pignorava nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ diversi beni mobili che il marito dell’escussa dichiarava essere di proprietà di terzi;

                                         che con scritto 22 giugno 2001 l'UEF di Mendrisio assegnava al creditore il termine per contestare le rivendicazioni di proprietà;

                                         che con lettera 3 luglio 2001 il Comune __________ contestava tutte le rivendicazioni di proprietà;

                                         che in data 5 luglio 2001 l’UEF di Mendrisio assegnava ai rivendicanti il termine di cui all’art. 107 LEF per promuovere l’azione;

                                        che con ricorso 20 luglio 2001 __________ si aggrava contro la contestazione delle rivendicazioni da parte del Comune __________ postulandone l’annullamento;

                                        che delle osservazioni dell'UEF di Mendrisio si dirà, se necessario, in seguito;

                                         che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale;

                                         che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);

                                         che nel caso di specie la ricorrente si aggrava contro la contestazione, effettuata dal Comune __________, delle rivendicazioni di proprietà dei beni pignorati effettuata da terzi;

                                         che su tali beni la ricorrente non asserisce di vantare diritto alcuno;

                                         che di conseguenza, non essendo toccata nei suoi interessi specifici, __________ difetta della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF;

                                         che il gravame si rivela quindi irricevibile;

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                         62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR

pronuncia:              1.   Il ricorso 20 luglio 2001 __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UEF di Mendrisio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

15.2001.00238 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2001 15.2001.00238 — Swissrulings