Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2001 15.2001.00212

May 30, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,457 words·~7 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00212

Lugano 30 maggio 2001 /FC/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 aprile 2001 di

                                          __________

contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona

nell'esecuzione n. __________ in via di pignoramento promossa contro il ricorrente da

                                          __________

in materia di foro speciale d'esecuzione;

richiamate le osservazioni:

- 7 maggio 2001 della __________

- 18 maggio 2001 dell'UEF di Bellinzona;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Nell'esecuzione n. __________ in via di pignoramento promossa dalla __________ contro __________, l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha emesso l'8 febbraio 2001 il precetto esecutivo con l'indicazione del domicilio dell'escusso in Italia, così come indicato dalla precettante nella domanda d'esecuzione del 5 febbraio 2001 con riferimento ai presupposti per il foro speciale ex art. 50 cpv. 2 LEF.

                                          B.  Il precetto esecutivo è giunto all'escusso solo il 23 aprile 2001, dopo essere stato notificato a __________, cognata dell'escusso, per il tramite del Tribunale di __________, Sezione di __________.

                                          C.  Con tempestivo ricorso 24 aprile 2001 __________ chiede l'annullamento della procedura esecutiva poiché, essendo domiciliato in Italia (come è stato accertato da questa Camera nella sentenza 17 ottobre 2000 riferita a due esecuzioni contro i coniugi __________, cfr. inc. 15.2000.137 e 138) , non può essere escusso in Svizzera. Il ricorrente censura non solo l'emissione del precetto esecutivo ma anche le modalità di notifica, atteso che l'atto esecutivo è stato rimesso nelle mani della cognata domiciliata in altro comprensorio giurisdizionale. Non essendovi il foro ordinario dell'art. 46 LEF e mancando i presupposti per le eccezioni ipotizzate dai fori speciali d'esecuzione ex art. 48 ss. LEF, ne consegue la declaratoria di nullità dell'intera procedura esecutiva.

                                          D.  Nelle sue osservazioni la precettante postula la reiezione del gravame con protesta di spese e indennità, atteso che il foro speciale d'esecuzione dell'art. 50 cpv. 2 LEF è dato sulla base dell'indicazione del luogo di pagamento su un effetto cambiario.

                                          E.  L'UEF di Bellinzona ha chiesto la reiezione del ricorso con osservazioni 18 maggio 2001, ritenuto che si realizza il presupposto dell'elezione di un domicilio speciale in Svizzera.

                                          F.  Il vaglia cambiario si presenta nel seguente tenore letterale:

                                               "Bellinzona, il 17 aprile 1997                            B.P. fr. 150'000.--

                                               Al                                     pagheremo per questo vaglia cambiario

                                               all'ordine della __________ la somma di franchi centocinquantamila

                                               valuta                               che porremo secondo l'avviso

                                               Pagabile presso              __________

                                               __________

                                               Sulla verticale si legge:

                                               "Per avallo ai sensi della legge cambiaria

                                               __________

Considerato

in diritto:

                                          1.   Secondo l'art. 46 LEF il foro dell'esecuzione è, se si tratta di persona fisica, al domicilio dell’escusso mentre se si tratta di persona giuridica è alla sua sede. Questa regola non è stata emanata solo allo scopo di proteggere il debitore; essa persegue pure il corretto andamento dell'esecuzione, la quale deve svolgersi in un solo e medesimo luogo (potendo altri creditori, infatti, partecipare all'esecuzione). La disciplina sul foro dell’esecuzione, che protegge anche un interesse pubblico, deve essere ossequiata con rigore e non è suscettibile di modifiche per accordo tra le parti, a differenza di quanto avviene nella procedura civile, in cui le proroghe di foro sono ben conosciute (cfr. lettera 13 febbraio 1984 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra in merito all'elezione di domicilio da parte dell'escusso e alla forma di tale scelta, pubblicata in: Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 340-342, n. 31).

                                      2.a)   I fori speciali d'esecuzione, previsti agli art. 48-52 LEF, riguardano circostanze determinate: costituendo delle eccezioni al principio del foro del domicilio, essi non potrebbero essere estesi ad altre situazioni. In particolare l'art. 50 cpv. 2 LEF, che prevede un'elezione di domicilio per il debitore domiciliato all'estero, costituisce la sola eccezione alla regola secondo la quale le parti non sono autorizzate a determinare un foro d’esecuzione di loro gradimento. Del resto, questo foro non rappresenta che un foro speciale e non uno generale, non potendovi essere pronunciato il fallimento (DTF 107 III 56 ss. cons. 4).

                                               L'elezione di domicilio è un'istituto che la LEF non conosce affatto in maniera generale e che vieta in linea di principio, salvo i casi che essa enumera come espressamente ammessi (cfr. lettera citata, in: Cometta, op. cit., p. 341).

                                          b)  La legge non prevede una forma particolare per l'elezione di domicilio ex art. 50 cpv. 2 LEF. Sapere se questa elezione è stata validamente effettuata, deve essere stabilito secondo le norme della procedura cantonale, nel Cantone Ticino in materia di ricorso ex art. 17 LEF secondo la disciplina degli art. 19 e 20 LPR.

                                          3.   Foro ordinario d'esecuzione è per persone fisiche quello del domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF).

                                               Nel caso di specie il domicilio dell'escusso è all'estero, in Italia, dal 31 agosto 2000 (cfr. CEF 17 ottobre 2000 [inc. 15.2000.137/138] in re __________ e S. B. c. R. H. cons. 4). Contrariamente all'assunto del ricorrente, ancora non può dirsi che nel caso di specie all'UEF di Bellinzona difetti la competenza ratione loci, dovendosi esaminare se si realizzino i presupposti per un foro speciale d'esecuzione.

                                          4.   Oltre al foro ordinario la LEF prevede anche vari fori speciali d'esecuzione (art. 48-52 LEF), tra cui quello - cui si richiama la precettante - dell'elezione speciale di domicilio in Svizzera. Ex art. 50 cpv. 2 LEF i debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale in Svizzera, possono infatti essere qui escussi.

                                          5.   Per la precettante l'elezione di domicilio speciale in Svizzera già risulta dall'indicazione di Bellinzona sul vaglia cambiario quale luogo di pagamento. L'escusso è per contro dell'avviso che non vi siano i presupposti per derogare al principio del foro ordinario ex art. 46 cpv. 1 LEF.

                                         a)  In linea di principio la semplice stipulazione di un luogo di pagamento in Svizzera non è sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 50 cpv. 2 LEF (DTF 119 III 56 f. cons. 2f; Kurt Amonn, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1993, in: ZBJV 1994, p. 681 s.). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, condivisa dalla dottrina, è però ammessa un'eccezione nell'ipotesi di effetti cambiari: in siffatta evenienza costituisce valida elezione di domicilio speciale in Svizzera - in procedure esecutive contro l'emittente, l'accettante e l'avallante dell'effetto cambiario - l'indicazione di un luogo di pagamento in Svizzera (DTF 119 III 56 s., 89 III 4, 86 III 83 s., 52 III 165 ss., 47 III 32-34, 41 III 348; Ernst Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 36 all'art. 50 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 45 all'art. 50 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4. ed., Zurigo 1997, n. 7 all'art. 50 LEF; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 10 n. 29, p. 73; Ernst Blumenstein, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berna 1911, § 17 n. 3b, p. 183). Detto altrimenti, in materia di diritto cambiario la pattuizione di un luogo di pagamento non costituisce solo una modalità di pagamento bensì anche un'elezione di domicilio attributiva di foro speciale d'esecuzione.

                                          b)  L'esecuzione al foro speciale di Bellinzona quale luogo di pagamento dell'effetto cambiario è pertanto conforme al diritto esecutivo federale. L'UEF di Bellinzona essendosi correttamente determinato, il gravame va respinto.

                                          6.   A nulla giova la censura sulle modalità di notifica tramite la cognata, decisivo essendo il fatto che l'escusso ha comunque ricevuto il precetto esecutivo e ha potuto far valere tempestivamente ogni suo diritto.

                                          7.   Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 46 cpv. 1 e 50 cpv. 2 LEF; 19 e 20 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

Pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 24 aprile 2001 __________ è respinto.

                                          2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di

                                               Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

15.2001.00212 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2001 15.2001.00212 — Swissrulings