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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.09.2000 15.2000.87

September 8, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,733 words·~9 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00087

Lugano 8 settembre 2000 LG/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 giugno 2000 di

                                         __________

                                         rappr. da: avv. __________

                                         contro

                                         l’operato dell’UEF di Mendrisio nel sequestro n. __________ – e meglio contro l’avviso e assegnazione di termine ex art. 107 LEF promossa da

                                         __________

                                         rappr. da Studio legale __________

contro

                                          __________

                                          rappr. da: avv. __________

richiamata l'ordinanza presidenziale 3 luglio 2000, con la quale al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo

viste le osservazioni:

-         10 luglio 2000 __________

-         14 luglio 2000 dell’UEF di Mendrisio,

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto di sequestro 24 febbraio 2000 il Pretore di Mendrisio-Sud ha ordinato il sequestro __________, di tutti i valori patrimoniali pertoccanti economicamente a __________, fino a concorrenza di un credito dell'ing. __________ di CHF 1'630'243.-- oltre interessi del 5% a partire dal 20 dicembre 1999.

                                  B.   L'UEF di Mendrisio ha eseguito il sequestro nel pomeriggio del 24 febbraio 2000, verbalizzando la dichiarazione della __________ di aver preso atto e conoscenza del decreto e verbale di sequestro, nonché delle diffide ivi contenute.

                                  C.   Su domanda d'esecuzione 15 marzo 2000 dell'ing. __________, l'UEF di Mendrisio ha allestito una prima volta il precetto esecutivo n. __________ in data 15 marzo 2000; tentata infruttuosamente la notifica tramite le competenti autorità italiane, l'UEF ha allestito un duplicato del PE da notificarsi tramite le competenti autorità statunitensi, dove - a detta del creditore - essa risiederebbe; in data 10 aprile 2000 l'avv. __________ ha comunicato di rappresentare __________ e di essere abilitato a ricevere tutti gli atti esecutivi a lei indirizzati; l'UEF ha allestito un secondo duplicato del PE in data 12 aprile 2000, notificato il giorno successivo al rappresentante dell'escussa. L'escussa ha interposto immediatamente opposizione.

                                  D.   In data 14 marzo 2000 __________ ha fatto valere il suo diritto di proprietà sugli averi intestati a __________ presso la __________, sostenendo che l'escussa deterrebbe tali beni a titolo fiduciario per conto suo. Il 23 marzo 2000 __________ ha prodotto all'UEF copia di uno scritto datato 6 marzo 2000 con cui il creditore procedente (__________) confermerebbe l'esclusiva proprietà del padre __________ sul conto sequestrato.

                                  E.   In data 8 giugno 2000 l'UEF ha notificato la pretesa __________, impartendo un termine di 10 giorni per contestare questa pretesa.

                                  F.   Il 13 giugno 2000 __________ ha contestato la pretesa di __________.

                                  G.   Il 16 giugno 2000 l'UEF ha avvisato __________ che __________ aveva contestato il suo diritto di proprietà sul conto sequestrato, impartendogli al contempo un termine di 20 giorni ex art. 107 LEF per promuovere un'azione in accertamento.

                                  H.   Con ricorso 28 giugno 2000, __________ conferma la proprietà degli averi depositati sul conto presso la __________ intestato a nome della nipote __________, rilevando inoltre che pure il figlio __________ sarebbe a conoscenza di tale circostanza, così come risulterebbe dalla lettera 6 marzo 2000 (doc. H) scritta - a suo dire - da __________. In conclusione chiede l'annullamento dell'avviso e assegnazione di termine del 16 giugno 2000.

                                    I.   Con osservazioni 10 luglio 2000, __________ eccepisce di falso la lettera 6 marzo 2000, rilevando che la firma apposta in calce allo scritto differisce sensibilmente dalle altre firme agli atti di __________. In conclusione chiede la reiezione del ricorso.

                                   J.   Con osservazioni 14 luglio 2000 l'UEF di Mendrisio conferma il proprio operato e chiede la reiezione del ricorso.

                                  K.   Citate le parti all'udienza di discussione del 6 settembre 2000, __________ – pur riconoscendo che la firma in calce al doc. H non è la firma dell’__________ – ha dichiarato di voler continuare a servirsi di tale documento, poiché gli sarebbe stato consegnato brevi manu dal figlio. Quest’ultimo ha persistito nella sua eccezione, apponendo in calce al verbale due firme identiche, ma dissimili da quella sul doc. H.

Considerato

in diritto:                  1.   Giusta gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, FF 1991 III 61), quando un terzo fa valere sul bene pignorato un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve impartire al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in giudizio.

                                   2.   Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme al diritto o non (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, pag. 191 n° 33).

                                   3.   Determinante ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.

                                   4.   a) In casu occorre rilevare che __________ sostiene che a torto gli sarebbe stato impartito un termine di 20 giorni – in virtù dell’art. 107 cpv. 5 LEF - per promuovere un’azione di accertamento del suo diritto, poiché il presunto creditore, __________, ha confermato con il doc. H di essere a conoscenza della titolarità degli averi sequestrati.

b) In seguito agli accertamenti ordinati da questa Camera e dalle ammissione dello stesso __________, è stato appurato che il doc. H non è stato firmato dall’__________, il quale ne contesta pure la paternità intellettuale. L’eccezione di falso di quest’ultimo va pertanto accolta e del documento in questione non se ne terrà conto.

c) Dagli atti, risulta tuttavia che i fondi sequestrati presso la __________ sul conto __________ (intestato a __________; cfr. doc. I) provengono dall’estinzione da parte di __________ del conto __________ “__________ ”, il cui intestatario era __________ (doc. L); su entrambi i conti __________ aveva procura individuale illimitata. Con tutta evidenza questi documenti non forniscono la prova apodittica della titolarità di questi averi, ma permettono di affermare con un alto grado di verosimiglianza che __________ non è un semplice procuratore, bensì proprio l’avente diritto economico, che appare in tutta la vicenda come il vero dominus titolare della relazione bancaria. Alla luce di tali circostanze, ritenuto che l’Ufficio non ha l’autorità di spingersi oltre la soglia della verosimiglianza, esso avrebbe dovuto riconoscere il maggior fondamento della pretesa del terzo contestante (__________) rispetto a quella della debitrice (__________); di conseguenza avrebbe dovuto impartire al creditore – in virtù dell’art. 108 cpv. 2 LEF - un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione della pretesa del terzo.

                                   5.   Analoga soluzione si ottiene limitandosi alle dichiarazioni della debitrice, così come rilevato al cons. 3. Infatti il patrocinatore di __________, difensore pure di __________, ha comunicato a nome della debitrice che essa “è intestataria a titolo meramente fiduciario dei beni”, e a nome del terzo contestante che i beni sequestrati gli appartengono (doc. D). Determinante ai fini del presente giudizio appare dunque la dichiarazione della debitrice, che conferma la maggior fondatezza del diritto del terzo contestante. Anche per questo motivo, l’Ufficio avrebbe pertanto dovuto applicare l’art. 108 cpv. 2 LEF.

                                   6.   Di conseguenza, il ricorso è accolto e l’avviso e assegnazione di termine ex art. 107 LEF del 16 giugno 2000 dell’UEF di Mendrisio è annullato; quest’ultimo si determinerà pertanto ai sensi dei precedenti considerandi.

                                   7.   Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 106 ss LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:              1.   Il ricorso 28 giugno 2000 di __________ è accolto.

                                         1.1.    Di conseguenza è annullato l’avviso e assegnazione di termine 16 giugno 2000 dell’UEF di Mendrisio.

                                         1.2.    L’UEF di Mendrisio si determinerà ai sensi dei cons. 4 e 6.

                                   2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione all'UEF di Mendrisio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                          Il segretario:

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