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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.07.2000 15.2000.84

July 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,053 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00084

Lugano 26 luglio 2000 /FP/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 giugno 2000 di

__________  

  contro  

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 20 giugno 2000 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

__________ (rapp. __________)

  __________ (rappr. __________)

  __________ (rappr. dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

viste le osservazioni

– 6 luglio 2000 dello __________

– 11 luglio 2000 del __________

– 17 luglio 2000 dell’UE di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                 A.      Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 20 giugno 2000 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:

                                          Introiti:     

                                          Debitore                                                                 fr.   3’050.--  (82%)

                                          Coniuge                                                                  fr.      670.--

                                          Totale                                                                      fr.   3'720.--

                                          Minimo di esistenza:

                                          importi di base                      fr.  1’370.-locazione                                fr.    350.—

                                          spese                                      fr.    200.—

                                          cassa malati                          fr.      510.-trasferte e pasti                     fr.      180.-diversi                                     fr.      190.-totale deduzioni                     fr.  2’800.--             fr.   2'296.--  (82%)

                                B.      Con ricorso 27 giugno 2000 __________ insorge contro tale provvedimento postulando il riconoscimento degli importi mensili relativi alle imposte comunali e cantonali, nonché di telefono e canone televisivo.

                                C.      Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:               1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                2.      Il ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti a titolo di imposte comunali e cantonali.

                                          Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

                                          Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                          E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune di __________ e al Cantone.

                                          Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

                                3.      Secondo il punto 1.2 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per coniugi ammonta fr. 1’370.-- al mese.

                                          Il ricorrente pretende il riconoscimento di un importo mensile per spese telefoniche. Tale richiesta non può essere accolta essendo tali spese già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’370.--. Per contro le spese di abbonamento televisivo sono già coperte dall’importo di fr. 190.-- riconosciuto dall’UE di Lugano alla voce diversi.

                                4.      Per l’art. 21 cpv. 4 LPR  la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260).Orbene, nel caso di specie l’UE di Lugano ha allestito il calcolo dell’eccedenza pignorabile unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dal debitore senza il sostegno di alcun documento giustificativo. In particolare, dal certificato di salario prodotto dall’escusso si evince che il reddito indicato nel verbale di pignoramento non corrisponde a quello effettivamente percepito dal debitore per giugno 2000 risulta infatti che il ricorrente oltre al salario mensile di fr. 3823.-- percepisce fr. 2256.-- a titolo di "indennità di residenza". Inoltre non vi è alcun documento che attesti il reddito del coniuge. Di conseguenza, viste le peculiarità del caso in esame, in particolare la carenza istruttoria, si giustifica la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché proceda ai necessari accertamenti atti a determinare l’eventuale eccedenza pignorabile a carico dell’escusso.

                                5.      Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 21 cpv. 4 LPR

pronuncia:           1.      Il ricorso 27 giugno 2000 di __________,  è evaso nel senso dei considerandi.

                                2.      Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.

                                3.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                5.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria

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