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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.2000 15.2000.74

July 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,253 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00074

Lugano 4 luglio 2000/FC/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 giugno 2000 di

                                         __________

contro l'operato dell'Ufficio esecuzione di Lugano e del Pretore del Distretto di Lugano

in materia di sequestro;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con atto 5 giugno 2000 __________ ha formulato "ricorso ai sensi degli art. 17 cpv. 3 (sub. 5 cpv. 1 e 4, 6, 18 cpv. 2) LEF contro l'illecito operato dell'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e del Pretore del Distretto di Lugano, avvocato __________, e la riabilitazione della reputazione del ricorrente ai sensi degli art. 28 ss. CC" (cfr. ricorso p. 1), chiedendo in sostanza che (cfr. ricorso p. 5-6):

                                           -     il danno materialmente subito dal ricorrente in connessione con il decreto di sequestro ordinato dal Pretore del Distretto di Lugano il 22 marzo 1991 venga stabilito e la rifusione versata a__________ sul conto intestato al ricorrente;

                                           -     sia accertato esservi stato abuso di potere ex art. 312 CP nei suoi confronti;

                                           -     accertata l'illiceità del decreto pretorile di sequestro e la conseguente lesione della reputazione del ricorrente, che continua a produrre effetti molesti, si proceda ex art. 28 ss. CC con pubblicazione sul FUSC "per salvaguardare l'integrità del ricorrente".

                                  B.   Con atto 6 giugno 2000 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha reso noto che la procedura esecutiva connessa al sequestro è iniziata nel 1991 e si è conclusa nel 1997.

Considerando

in diritto

                                   1.   Per l'art. 7 cpv. 1 LPR, l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza). L'atto deve indicare, tra l'altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR).

                                  a)   Le domande del ricorso devono sempre riferirsi all'oggetto della contestazione ed essere topiche, ossia organiche al tema della disputa. Solo i punti rilevanti per il giudizio impugnato possono di massima essere vagliati dall'Autorità cantonale di vigilanza in sede di ricorso (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.1.a-b all'art. 7, p. 129). L'impugnazione che non contiene domande esplicite e che non consente di determinarne con precisione le conclusioni nemmeno in via di interpretazione può essere d'acchito dichiarata irricevibile o respinta dall'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR (CEF 8 settembre 1999 in re A. SA c. F.-C. cons. 1; Cometta, op. cit., n. 2.2.a all'art. 9).

                                  b)   L'esigenza di motivazione è disciplinata dall'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR nel senso che l'atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Non soddisfa l'onere di motivazione, ad esempio, il ricorrente che si limita ad opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. __________). Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p. 197).

                                  c)   Decorso il termine per presentare il ricorso - dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF, ridotto a cinque in materia di esecuzione cambiaria (art. 20 LEF) - è esclusa la possibilità per il ricorrente di motivare, ove se ne fosse scordato, o aggiungere un'ulteriore motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria dei termini di ricorso fissati dal diritto federale.

                                         Il gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso. Uno scritto complementare, presentato dopo la scadenza di tale termine, non può più essere considerato, anche qualora esso sia stato annunciato in una tempestiva dichiarazione di ricorso (DTF 126 III 31 cons. 1b; 114 III 5 cons. 3; 82 III 16; Markus Dieth, Beschwerde in Schuldbetreibungsund Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 77; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 all'art. 18).

                                         Una motivazione insufficiente non è un vizio emendabile ex art. 32 cpv. 4 LEF (DTF 126 III 31 s. cons. 1b; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 all'art. 32).

                                   2.   Nel caso di specie, __________ si è richiamato all'art. 17 cpv. 3 LEF, che si riferisce al ricorso per denegata o ritardata giustizia, omettendo di indicare qual è l'atto esecutivo omesso dall'organo d'esecuzione forzata.

                                         Ne consegue l'irrimediabile carenza formale del ricorso irrito, siccome mancante delle domande e della motivazione, non più emendabile per il decorso del termine perentorio di impugnativa (dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento, cfr. art. 17 cpv. 2 LEF).

                                   3.   Il ricorrente indica poi gli art. 5 e 6 LEF, senza avvedersi che non è data la competenza dell'Autorità cantonale di vigilanza in materia di responsabilità ove il danno fosse cagionato illecitamente - circostanza questa ancora tutta da dimostrare nel caso di specie - dai funzionari degli organi d'esecuzione forzata o dalle autorità giudiziarie (art. 8 LALEF, cfr. sul tema Flavio Cometta, Nouveautés législatives fédérales et cantonales en matière de poursuite pour dettes et faillite significatives pour l'activité bancaire -Thèmes choisis, in: Les banques et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite - Les effets sur le marché suisse de la nouvelle législation fédérale, Séminaire tessinois de droit bancaire vol. 3, Vezia/Bellinzona 1998, p. 37 s. e 91-93).

                                   4.   Manifestamente irricevibile è poi il ricorso anche quando postula interventi nei confronti del giudice del sequestro, non soggetto a qualsivoglia sindacato ad opera dell'Autorità cantonale di vigilanza, come pure quando chiede declaratorie riabilitative riconducibili all'istituto della protezione della personalità contro lesioni illecite ex art. 28 ss. CC, del tutto inconferenti in sede di ricorso di diritto esecutivo ex art. 17 LEF. Le censure mosse al giudice del sequestro appaiono d'acchito prive di qualsivoglia fondamento e muovono dall'apprezzamento di terzi costitutivo di puro parlato (doc. L): la loro evidente irrilevanza impone di prescindere dalla notifica del ricorso per osservazioni al primo giudice, cui sarà comunque inviato per conoscenza questo giudizio.

                                   5.   Il ricorso, al limite del temerario, deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

                                         Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - il principio dell'esenzione è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 cpv. 1 e 3 nonché 32 cpv. 4 LEF; 7 e 9 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia

                                   1.   Il ricorso 5 giugno 2000 di __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione:    __________

                                         Comunicazione:      __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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