Incarto n. 15.2000.00067
Lugano 8 giugno 2000 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 maggio 2000 di
__________
Contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________ patr. dall’avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 maggio 2000, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 29 maggio 2000 di __________ - 31 maggio 2000 __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede in via di realizzazione del pegno manuale nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito ;
che in data 2 maggio 2000 l’UEF di __________ fissava per il 22 maggio 2000 l’incanto degli oggetti costituiti in pegno nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________, segnatamente alcune litografie e un quadro;
che con ricorso 12 maggio 2000 __________ si è aggravato contro la fissazione dell’incanto, contestando la stima attribuita dall’UEF al quadro, che il ricorrente sostiene essere opera del pittore __________;
che con le loro osservazioni il creditore __________ e l’UEF di __________ chiedono la reiezione del gravame;
che per l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.155 cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti;
che nel caso di specie l’UEF di __________ in data 3 aprile 2000 ha comunicato alle parti di aver stimato il quadro in oggetto fr. 1'000.--, dando nel contempo la facoltà di contestare tale stima e richiederne una nuova entro dieci giorni;
che entro tale termine non è stata inoltrato alcun ricorso contro la stima effettuata dall’UEF di __________ con l’ausilio di __________, direttore dei Servizi Culturali del Comune di __________;
che il gravame 12 maggio 2000 è manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile;
che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 46 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 maggio 2000 __________ , __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria