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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.08.2000 15.2000.66

August 17, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,276 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00066

Lugano 17 agosto 2000 /LG/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

Segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 maggio 2000 di

                                         __________

                                         contro

l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________, lic. oec. __________, e meglio contro la decisione 5 gennaio 2000,

procedura concernente anche

                                         __________

viste le osservazioni 13 giugno del lic. oec. __________

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto

in fatto:                     A.   Il 22 maggio 1999 __________ ha rivendicato un tavolo di cristallo con inserto noce, 2 poltroncine Delta e 2 sedie in noce inventariate nel fallimento __________ in liquidazione (di seguito: __________).

                                   B.   Il 3 febbraio 2000 il lic. oec. __________ ha ritenuto insufficienti le prove a sostegno della rivendicazione e ha invitato __________ ad un sopralluogo, esperito l'11 febbraio 2000. In quest'occasione la rivendicante ha rinunciato alle sue pretese sulle sedie e sulle poltroncine, confermando però quella sul tavolo.

                                   C.   Il 2 marzo 2000 il lic. oec. __________ ha comunicato a __________ di ritenere il silenzio di quest'ultima quale rinuncia alla rivendicazione di tutti gli oggetti, e di essere quindi legittimato a venderli in occasione dell'asta prevista il 7 marzo 2000.

                                   D.   Il 7 marzo 2000 si è tenuta l'asta e tutti gli oggetti sono stati venduti. In particolare il tavolo rivendicato da __________ è stato aggiudicato a __________, __________.

                                   E.   L'8 marzo 2000 la ricorrente ha telefonato al lic. oec. __________ per informarsi sui motivi della vendita del tavolo, nonostante la sua rivendicazione. È seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti, al termine del quale, il 5 maggio 2000, il lic. oec. __________ ha comunicato che "le ricerche effettuate presso l'acquirente del tavolo ceduto al pubblico incanto del 7 marzo u.s. sono risultate, come prevedibile vane".

                                   F.   Con ricorso 9 maggio 2000 __________ chiede in via principale che il tavolo le venga consegnato, in via subordinata che l'amministrazione speciale del fallimento __________ sia condannata a versarle CHF 4'612.50 (prezzo d'acquisto), e in via ancor più subordinata che l'amministrazione speciale sia condannata a versarle il ricavato della vendita del tavolo.

                                   G.   Con osservazioni 13 giugno 2000 il lic. oec. __________ chiede in via principale la reiezione del gravame e in via subordinata che l'amministrazione del fallimento speciale __________ sia condannata a versare alla ricorrente il ricavato della vendita del tavolo.

considerando

in diritto:

                                    1.   Giusta l'art. 232 cpv. 2 cifra 2 LEF la pubblicazione da parte dell'Ufficio dei fallimenti della dichiarazione del fallimento e del modo di liquidazione dello stesso, indica l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova. Le insinuazioni di credito tardive, ma anche le rivendicazioni tardive (cfr. in particolare l'art. 45 cpv. 1 RUF), sono ammesse fino alla chiusura del fallimento con obbligo di rifusione delle spese supplementari a carico del terzo ritardatario (art. 251 LEF; Urs Lustenberger, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 232).

                                    2.   In virtù dell'art. 225 LEF, le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza e della dichiarazione del fallito, nonché iscrizione di un valore stimato (Urs Lustenberger, in: op. cit., n. 3 ss. ad art. 225); dopo che il giudice del fallimento ha ordinato la liquidazione secondo la procedura sommaria (art. 230 LEF) o quella ordinaria (art. 235 ss. LEF), l'amministrazione del fallimento decide se le cose inventariate e rivendicate da un terzo gli debbano essere restituite (art. 242 cpv. 1 LEF; Marc Russenberger, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n° 35 ss. ad art. 242); se essa ritiene infondata la pretesa del terzo, gli impartisce un termine di 20 giorni per promuovere l'azione davanti al giudice del luogo del fallimento; se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento (art. 242 cpv. 2 LEF; Marc Russenberger, in: op. cit., n° 41 s. ad art. 242).

                                    3.   In virtù dei combinati art. 229 cpv. 1 e 235 cpv. 1 CO (che si rifà all'art.132a LEF), nell'esecuzione forzata l'aggiudicatario di un oggetto mobile ne diventa proprietario all'atto dell'aggiudicazione, in deroga a quanto disposto dall'art. 714 cpv. 1 CC, che prevede la trasmissione della proprietà con il trasferimento del possesso all'acquirente. L'incanto nella procedura forzata può essere contestato con ricorso ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza e in caso di suo accoglimento viene annullata l'aggiudicazione (Reto Thomas Ruoss, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea/Francoforte 1996, n. 13 ad art. 230; Urs Bürgi, in: Kommentar zum Bundesgetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 258 e Magdalena Rutz, n. 6 ad art. 132a). Il principio dell'annullamento dell'aggiudicazione è tuttavia attenuato da quanto disposto dai combinati art. 714 cpv. 2 e 933 CC, che tutelano il diritto di proprietà di colui che riceve in buona fede (presunta secondo l'art. 3 CC) una cosa mobile in proprietà, anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà e purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo le regole del possesso (Magdalena Rutz, in: op. cit., n. 13 ad art. 132a).

                                    4.   Alla luce di quanto esposto, il ricorso qui in esame andava proposto entro dieci giorni dall'asta del 7 marzo 2000 o dal giorno in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione (art. 17 LEF)

                                          Dagli atti risulta che l'amministrazione speciale ha comunicato in data 2 marzo 2000 che il 7 marzo avrebbe venduto il tavolo rivendicato dalla ricorrente. Il 9 marzo la ricorrente ha confermato di avere preso nota di tale scritto e di essere a conoscenza della data dell'incanto tramite lettura del foglio ufficiale (doc. D).

                                          Il ricorso doveva pertanto essere presentato (al più tardi) il 20 marzo 2000 (dal momento che il 19 era una domenica). Occorre pertanto costatare che il ricorso è intempestivo, e va dunque dichiarato irricevibile.

                                    5.   A futura memoria, l'amministrazione fallimentare dovrà evitare di creare problemi andando furoi procedura. La via per risolvere questa vicenda nel rispetto del diritto esecutivo federale è infatti chiaramente tracciata dall'art. 242 LEF. Detto altrimenti, l'amministrazione fallimentare speciale non avrebbe dovuto mettere all'asta il noto tavolo prima di aver promosso la procedura di rivendicazione.

                                    6.   Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 20a, 22, 132a, 225, 230, 232, 235 ss., 242, 251 LEF, art. 3, 714 e 933 CC, art. 229 e 235 CO, art. 45 ss. RUF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:               1.   Il ricorso 9 maggio 2000 __________, __________, è irricevibile.

                                    2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                    3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                    4.   Intimazione a:

                                          ____________________ __________

                                          __________

               __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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