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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2000 15.2000.55

June 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·451 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00055

Lugano 14 giugno 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di

__________ rappr. dall’avv. __________  

  Contro  

__________ e meglio contro il pignoramento di salario 14/30 marzo 2000

richiamata l’ordinanza presidenziale 12 aprile 2000, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

preso atto che con provvedimento 31 maggio 2000 l’UEF di __________ ha riconsiderato il provvedimento impugnato ex art 17 cpv. 4 LEF;

ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso non è stato impugnato;

considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto;

vista l’istanza 10 aprile 2000 di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente;

ritenuto che a norma dell’art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il

gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell’art. 29 cpv. 3 Cost., con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri;

considerato che la necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di

nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse;

di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (cfr. DTF 122 I 10 cons. 2c Flavio Cometta Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.4.1 ad art. 15a, p. 230;);

ne consegue che, vertendo il gravame sul calcolo del minimo di esistenza dell’escusso ed essendo l’Autorità di vigilanza tenuta ad accertare d’ufficio i fatti e ad applicare d’ufficio il diritto, la domanda di assistenza giudiziaria di __________ deve essere

respinta non necessitando nel caso di specie di patrocinatore;

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF         

pronuncia:                     1.     Il ricorso 10 aprile 2000 di __________, __________, è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo di oggetto.

                                          2.     L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di __________ è respinta.

                                          3.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          4.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          5.     Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria

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