Incarto n. 15.2000.00055
Lugano 14 giugno 2000 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di
__________ rappr. dall’avv. __________
Contro
__________ e meglio contro il pignoramento di salario 14/30 marzo 2000
richiamata l’ordinanza presidenziale 12 aprile 2000, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
preso atto che con provvedimento 31 maggio 2000 l’UEF di __________ ha riconsiderato il provvedimento impugnato ex art 17 cpv. 4 LEF;
ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso non è stato impugnato;
considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto;
vista l’istanza 10 aprile 2000 di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente;
ritenuto che a norma dell’art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il
gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell’art. 29 cpv. 3 Cost., con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri;
considerato che la necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di
nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse;
di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (cfr. DTF 122 I 10 cons. 2c Flavio Cometta Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.4.1 ad art. 15a, p. 230;);
ne consegue che, vertendo il gravame sul calcolo del minimo di esistenza dell’escusso ed essendo l’Autorità di vigilanza tenuta ad accertare d’ufficio i fatti e ad applicare d’ufficio il diritto, la domanda di assistenza giudiziaria di __________ deve essere
respinta non necessitando nel caso di specie di patrocinatore;
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2000 di __________, __________, è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo di oggetto.
2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di __________ è respinta.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria