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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.05.2000 15.2000.54

May 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·561 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00054

Lugano 15 maggio 2000 /FA/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 aprile 2000 di

                                         __________

                                         patr. __________

                                         contro

__________ e meglio contro il rifiuto di versare la somma pignorata

nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

                                         __________

viste le osservazioni 19 aprile 2000 dell’UEF di __________,

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                     -   che con verbale di pignoramento 10 febbraio 2000 l’UEF di __________ ha quantificato, nell’ambito dell’esecuzione n. __________, l’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso, __________, in fr. 753.50 mensili.

                                     -   che contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il debitore, omettendo di chiedere che venisse accordato effetto sospensivo al ricorso, la CEF non l’ha nemmeno concesso d’ufficio;

                                     -   che, visto che l’UEF di Locarno si rifiutava di versare all’escutente quanto nel frattempo pignorato, __________ ha ricorso a questa Camera con scritto 11 aprile 2000, chiedendo di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

                                     -   che l’ufficio, già il 7 aprile 2000, aveva effettuato il preteso pagamento di fr. 1'498.—che è giunto al patrocinatore della ricorrente il 14 aprile 2000;

                                     -   che, con scritto 20 aprile 2000 __________, ha ribadito la propria domanda relativa all’assistenza giudiziaria, stigmatizzando l’agire dell’ufficio durante tutta la procedura esecutiva;

                                     -   che, visto che il versamento sollecitato con il ricorso è stato effettuato dall’UEF di Locarno, il gravame è quindi divenuto privo d’oggetto;

                                     -   che il ricorso deve quindi essere stralciato dai ruoli; non si prelevano spese né si assegnano indennità;

                                     -   che a norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti).

                                         In concreto non sono date le condizioni che comportano la necessità dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso concernente il versamento al creditore delle somme pignorate. L’istanza di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Richiamato l’art. 17 LEF,

pronuncia:              1.   Il ricorso 11 aprile 2000 __________, __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 11 aprile 2000 __________ è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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