Incarto n. 15.2000.00037
Lugano 28 aprile 2000FA/fc/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2000 di
__________ patr. dall'avv. __________,
Contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 10 febbraio 2000, spedito l'11 febbraio 2000, nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________ patr. dallo studio legale __________
viste le osservazioni 13 marzo 2000 di __________ e 29 febbraio 2000 dell’UEF di
Locarno,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 1° settembre 1999 l'UEF di Locarno ha spiccato, su domanda di __________, il PE n. __________ nei confronti di __________ per l'importo di fr. 18'600.-- (fr. 16'000.-- per alimenti dovuti dal gennaio 1998 ad agosto 1999 e fr. 2'600.— a titolo di ripetibili). L'escusso ha interposto opposizione, definitivamente rigettata dal Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza 9 novembre 1999, cresciuta in giudicato.
B. La procedura esecutiva è poi continuata fino al verbale di pignoramento 10 febbraio 2000 indicante un'eccedenza pignorabile di fr. 753.50 mensili. L'ufficio ha dapprima determinato il reddito e il minimo esistenziale del debitore:
Introiti
Pensionskasse __________ fr. 1'426.--
AVS fr. 1'949.--
__________ fr. 1'000.-fr. 4'375.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’370.-figli minorenni fr. 300.-alimenti fr. 800.-locazione fr. 1'194.-c. m., ass. inf. e disocc., CP fr. 781.-trasferte + pasti fuori dom. fr. 200.--
Totale deduzioni fr. 4'645.--
Per rogatoria l’UE di Lugano ha poi determinato reddito e minimo esistenziale di __________
Introiti
Stipendio fr. 762.80
alimenti fr. 530.-fr. 1'292.80
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.-locazione fr. 100.-cassa malati fr. 291.80
trasferte fr. 150.-pasti fuori domicilio fr. 180.--
Totale deduzioni fr. 1'746.80
Sulla base dei citati dati l'ufficio ha calcolato l'eccedenza pignorabile tenendo conto del reddito dell'escusso, del suo minimo esistenziale, escluso l'obbligo alimentare, e degli alimenti mensili strettamente necessari all'escutente.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il debitore, argomentando che il calcolo sarebbe manifestamente errato poiché l'eccedenza pignorabile era stata calcolata, in altra esecuzione, in modo diverso. Nessun'altra motivazione è stata portata a suffragio della propria tesi. __________ ha poi chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, non essendo in grado, a suo dire, di far fronte alle spese di patrocinio.
D. Con osservazioni 13 marzo 1999 __________ ha riassunto i fatti relativi alle precedenti esecuzioni contro il ricorrente, ha rilevato la correttezza dell’agire dell’ufficio, visto la possibilità di intaccare il minimo esistenziale dell’escusso in caso di pignoramento per alimenti e ritenute le esigue entrate della creditrice di alimenti. Da ultimo ha postulato la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal ricorrente e l’accoglimento della propria.
E. L’UEF di Locarno, nelle osservazioni 29 febbraio 2000, si è limitato a confermare l’atto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per determinare il salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del credito. Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons.7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti in esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le cui risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui quest’ultimo è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo d’esistenza) dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e il totale delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo carico - tra cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile - (DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.38 ss. ad art. 93 LEF), e meglio secondo la seguente formula:
Redditi del Quotaparte
debitore X credito per alimenti
(Alimenti necessari)
Quota =
pignorabile
Minimo esistenziale Quotaparte
debitore (senza il + credito per alimenti
debito per alimenti) (Alimenti necessari)
Per “quotaparte credito per alimenti” si intende la differenza (negativa) tra i redditi del creditore di alimenti (escluso il credito per alimenti) e il suo minimo di esistenza; se invece i redditi sono maggiori del suo minimo d’esistenza la formula sopraindicata non va applicata, il credito per alimenti non essendo indispensabile (cfr. DTF 111 III 20 cons. 7). Va tuttavia rilevato che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore, siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).
2. In concreto l’UEF ha accertato (o ha fatto accertare) la situazione reddituale e il minimo esistenziale delle parti in causa. Le varie poste sono state calcolate correttamente sulla base delle relative pezze giustificative, con due eccezioni. La prima riguarda l’importo alimentare indicato nel minimo esistenziale dell’escusso. Potendosi riconoscere unicamente gli importi effettivamente versati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF), non si sarebbe dovuta computare alcuna somma a titolo di alimenti. __________ pagava infatti fr. 530.—mensili solo perché soggetto a un precedente pignoramento, non risulta che avesse versato spontaneamente alcunché. A queste condizioni si doveva presumere che l’escusso, una volta conclusa la procedura esecutiva, non avrebbe continuato spontaneamente il versamento. Nel successivo pignoramento non si giustifica quindi di considerare la posta relativa alla trattenuta forzata nella pregressa procedura. Tantomeno nel caso specifico dove posto in esecuzione è nuovamente un credito per alimenti: sarebbe paradossale considerare a favore dell’escusso un versamento forzato che verrebbe a cadere con l’inizio del pignoramento in questione e che, con tutta probabilità, non verrebbe spontaneamente reiterato. L’errore non ha comunque influito sul calcolo eseguito dall’ufficio, visto che nella formula gli alimenti non vanno comunque presi in considerazione.
Per entrambe le parti sono poi state erroneamente conteggiate le spese per le prestazioni complementari di cassa malati e non sono stati considerati i sussidi elargiti dal Cantone, che risultano sulle rispettive polizze. Nel minimo esistenziale dell’escusso le spese di cassa malati sarebbero dovute ammontare a fr. 375.05 (246 – 183.35 + 245.60 + 66.80), __________ avrebbe dovuto vedersi riconoscere solo fr. 94.60. Ciò ha causato un ingiustificato vantaggio per il ricorrente quantificabile in fr. 180.—mensili circa: visto che vi era spazio per il pignoramento di una somma superiore all’alimento mensile, non andava applicata la formula ma si imponeva il normale pignoramento della quota di reddito eccedente fr. 3'439.05 (minimo esistenziale diminuito degli alimenti) per una somma di fr. 935.95.
Per diritto federale è nullo il pignoramento di salario che incide in modo manifesto nel minimo di esistenza dell’escusso (cfr. DTF 97 III 11 s.; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF; Vonder Mühll, op. cit., n. 66 ad art. 93 LEF). In concreto il pignoramento così come eseguito dall’UEF di Locarno fa sì che __________ benefici di entrate (762.80 di stipendio + 753.50 di alimenti) inferiori di fr. 33.30 al minimo vitale (previa correzione relativa alla cassa malati: 1'549.60). Ora, si deve ritenere che in casu non vi sia alcuna manifesta violazione del minimo esistenziale di __________, visto che la quota che rimane scoperta è minima. Può quindi rimanere aperta la questione di sapere se la giurisprudenza relativa alla nullità di un provvedimento che intacchi il minimo vitale dell’escusso possa, per analogia, essere applicata anche al minimo esistenziale del creditore di alimenti. Il provvedimento dell’ufficio non è quindi nullo e non è di regola annullabile d’ufficio, ma unicamente su ricorso. L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius: l’errore non può essere corretto poiché ciò avverrebbe, come già indicato, a detrimento del ricorrente.
3. Il ricorso va pertanto respinto.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
A norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti).
In concreto non sono date le eccezionali condizioni che comportano la necessità dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso o di osservazioni in tema di pignoramento di salario. Va poi aggiunto che il ricorso in esame non ha portato la benché minima argomentazione di diritto e che, con le osservazioni, __________ ha solo accennato alla problematica giuridica connessa al provvedimento impugnato. Le rispettive istanze di assistenza giudiziaria devono quindi essere respinte.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 21 febbraio 2000 __________, è respinto.
2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 21 febbraio 2000 di __________ è respinta.
3. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 13 marzo 2000 di __________ è respinta.
4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria