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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.2001 15.2000.212

March 1, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·627 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00212

Lugano 1 marzo 2001 /EC/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 dicembre 2000 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento del 21 novembre 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

__________ rappr. dall’avv. __________  

viste le osservazioni:

18 dicembre 2000 di __________;

27 dicembre 2000 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:

                                          A.    Con domanda 4 ottobre 2000 __________ ha chiesto all’UE di Lugano di proseguire l’esecuzione contro __________ per un credito di fr. 183'672.50, producendo l’attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento del 3 ottobre 2000 emesso nell’esecuzione n. __________.

                                          B.    Con avviso di pignoramento datato 21 novembre 2000 l’UE di Lugano ha annunciato il pignoramento per un credito di fr. 184'190.50 (interessi e spese compresi) per il pomeriggio dell’11 dicembre 2000.

                                          C.    Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo, in sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione sarebbe estinta per avvenuto pagamento.

                                          D.    Delle osservazioni 18 dicembre 2000 di __________ e 27 dicembre 2000 dell’UE di Lugano, entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                          1.     Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.

                                          2.     Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento.

                                                  Orbene, nel caso in esame la creditrice ha chiesto il 4 ottobre 2000 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base dell’attestato di carenza beni del 3 ottobre 2000. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente emettendo in data 21 novembre 2000 l’avviso di pignoramento, essendo tale atto espressamente previsto dall’art. 90 LEF.

                                          3.     In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione sarebbe estinta per avvenuto pagamento concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.

                                                  Il ricorso è di conseguenza respinto.

                                          4.     Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 89, 90 e 149 cpv. 1 e 3 LEF, art. 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

                                          1.     Il ricorso 14 dicembre 2000 di __________, è respinto.

                                          2.     Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.     Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario

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