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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.02.2000 15.2000.21

February 16, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,390 words·~7 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00021

Lugano 16 febbraio 2000 FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 ottobre 1999 di

                                         __________

                                         contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento 21 ottobre 1999

nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

                                         __________

                                         rappr. dalla __________

viste le osservazioni 19 novembre 1999 dell’UE di Lugano                    

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. L’UE di Lugano ha stabilito il minimo di esistenza del debitore come segue :

                                         Introiti:                  debitore                   fr. 2'670.-- 45.50%

                                                                      coniuge                   fr. 3'200.-- 54,50%

                                         Minimo di esistenza:

                                         importo base                 fr. 1’370.-figli minorenni                fr.    220.-locazione                       fr. 2’380.-cassa malati                  fr.    705.50

                                         trasferte                          fr.    171.50

                                         pasti                               fr.    180.-totale deduzioni             fr. 5'027.-- 45.50%    fr. 2'287

                                         eccedenza pignorabile                  fr. 383.--

                                  B.   Con ricorso 27 ottobre 1999 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo che dal reddito esposto nel calcolo del minimo d’esistenza andrebbero dedotte le spese, in maniera tale da ottenere il reddito effettivo dell'escusso. Inoltre il ricorrente sostiene che l'UEF, alla voce introiti, avrebbe erroneamente considerato il reddito della moglie. __________ sostiene inoltre di avere diversi debiti nei confronti di enti pubblici, segnatamente Cantone e Comune.

                                  C.   Con osservazioni 7 novembre 1997 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che la richiesta dell’escusso di non considerare il reddito della moglie nel calcolo degli introiti non può essere accolta.

                                   3.   Il ricorrente sostiene che il reddito stabilito dall'UE di Lugano non terrebbe conto delle spese per conseguirlo. Orbene tale reddito, comprese le spese, è stato comunicato dall'escusso stesso, il quale in data 19 ottobre 1999 ha firmato il verbale interno per le operazioni di pignoramento. Di conseguenza la censura si rivela priva di fondamento.

                                   4.   __________ pretende che venga tenuto conto degli oneri per debiti nei confronti del Cantone e del Comune.

                                         Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

                                         Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                         E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti contratti con il Cantone ed il Comune non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a tali creditori. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati agli enti pubblici creditori ( cfr. in senso convergente Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 all'art. 93 LEF).

                                   5.   Dal certificato della cassa malati __________ prodotto dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 705.50.-- riconosciuto dall’UEF è da considerare più che generoso, non essendo limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore andrebbe riconosciuto unicamente l'importo mensile di fr. 481.40, pari alla copertura assicurativa LAMal. Tale decurtazione non viene tuttavia operata, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 22 LPR.

                                   6.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                         Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

                                         Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 2'380.-- per un alloggio che l'escusso occupa a __________ unitamente alla moglie e al figlio.

                                         E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di conseguenza questa Camera ha già stabilito in data 4 giugno 1998 (inc. 15.98.17) che il canone locatizio di fr. 2380.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore è stato riconosciuto quale canone locatizio  a partire dal 1° aprile 2000 un importo mensile di fr. 1'000.-al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 3 locali a __________ o in un comune viciniore.

                                   7.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 27 ottobre 1999 __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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