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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2001 15.2000.196

January 16, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,985 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00196

Lugano 16 gennaio 2001 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 dicembre 2000 con contestuale segnalazione di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano

viste le osservazioni dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nei confronti di __________ sono state promosse diverse esecuzioni; esse sono state inserite in due gruppi diversi, e meglio:

                                         Gruppo 13’136

                                         PE __________ (creditore: __________)

                                         PE __________ (creditore: __________)

                                         PE __________  (creditore: __________)

                                         PE __________  (creditore: __________)

                                         PE __________ (creditore: __________)

                                         PE __________  (creditore: __________)

                                         Gruppo 16'368

                                         PE __________ (creditore: __________)

                                         PE __________ (creditore: __________)

                                         PE __________ (creditore: __________)

                                  B.   Nell’ambito del gruppo di esecuzioni n. 13'136 l’UE ha allestito il 16 dicembre 1999 un verbale di pignoramento che prevedeva introiti mensili per CHF 5'246.40 e un minimo di esistenza di CHF 2'660.--; le trattenute sono state effettuata a partire dal 1° gennaio 2000.

                                  C.   Nell’ambito del gruppo di esecuzioni n. 13'368 l’UE ha allestito il 22 marzo 2000 un secondo verbale di pignoramento che prevedeva sempre introiti mensili per CHF 5'246.40 e un minimo di esistenza di CHF 2'660.--; le trattenute dovevano essere effettuata al più tardi a partire dal 1° gennaio 2001.

                                  D.   Con atto 14 dicembre 2000 __________ segnala che l’UE di Lugano avrebbe a torto trattenuto per diversi mesi alcune trattenute operate sul suo salario, e che così facendo avrebbe aumentato gli interessi di mora sui crediti posti in esecuzione contro di lui. Egli chiede pertanto una verifica dei suoi incarti esecutivi, anche a tutela di terzi possibili danneggiati al suo pari.

                                  E.   Con osservazioni 19 dicembre 2000 l’UE di Lugano produce i due incarti dei summenzionati gruppi con la lista dei pagamenti ricevuti e fatti; rileva che il ricorso sarebbe tardivo e dunque irricevibile, e che in ogni caso il proprio operato è stato corretto.

considerando

in diritto:

                                   1.   Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo. Il ricorso LEF è un istituto di diritto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).

                                   2.   Affinché sia data la via del ricorso ex art. 17 LEF, è necessario che vi sia una decisione dell’organo di esecuzione forzata, un motivo di ricorso, la legittimazione attiva del ricorrente, il rispetto del termine di ricorso e la competenza dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ss., 18 ss., 27 ss., 36 ss., 49 ss. e 55 ss.; Flavio Cometta, Commentario, n. 2.2 ad art. 1 pag. 33s.).

                               2.1.   In casu occorre rilevare che per quanto attiene le esecuzioni del gruppo 16'136, esse sono tutte state saldate già con il pagamento 25 luglio 2000 del datore di lavoro del ricorrente rispettivamente con il pagamento 11 agosto 2000 dell’UE ai creditori. Di conseguenza il ricorso qui in esame contro l’atto compiuto (o omesso) dall’organo di esecuzione forzata appare largamente tardivo ed va dichiarato irricevibile su questo punto.

                               2.2.   Per quanto riguarda invece le esecuzioni contenute nel gruppo 16'368 occorre rilevare che le esecuzioni n. __________ della __________ e n. __________ del __________ risultano pagate; il pignoramento di salario rimane pertanto ancora attivo per l’esecuzione __________ della __________. Di conseguenza il ricorso qui in esame, per quanto tenda alla contestazione del modo di riversamento delle trattenute operato dall’UE, è ricevibile nel termine di legge di 10 giorni dopo ogni trattenuta mensile e conseguente riversamento da parte dell’UE. In casu si deve tuttavia rilevare che il ricorrente ha presentato il proprio ricorso in data 14 dicembre 2000, anticipando la trattenuta di stipendio del 19 dicembre 2000. Il ricorso, seppur presentato prematuramente, può tuttavia essere dichiarato ricevibile, poiché l’atto contestato nel frattempo è stato compiuto.

                                   3.   In virtù dell’art. 22 LEF, sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento; la nullità – rilevabile d’ufficio in ogni momento e con effetto ex tunc – è rilevata in primo luogo dall’organo di esecuzione forzata, legittimato a sostituire la propria decisione sino all’invio della risposta ad un ricorso (Cometta, Basler Kommentar, n. 14 e 18 ad art. 22); in secondo luogo la nullità va rilevata dalle autorità di vigilanza cantonali sia in qualità di autorità di ricorso sia in qualità di organo ispettivo degli Uffici di esecuzione forzata, indipendentemente se l’accertamento avviene nell’ambito di un ricorso o meno (Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 22); in terzo luogo la nullità può essere accertata anche dalla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, ma unicamente nell’ambito di un ricorso pervenuto ex art. 19 LEF (DTF 118 III 6 cons. 2a; Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 22); da ultimo non è escluso che in casi del tutto particolari, un tribunale differente da quelli summenzionati, possa rilevare la nullità di un atto esecutivo che ha dato di seguito origine ad un procedimento dinanzi a sé: è il caso ad esempio del giudice del rigetto dell’opposizione confrontato ad un precetto esecutivo manifestamente nullo (Cometta, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 22).

                               3.1.   Nel caso in esame, nonostante il ricorso non possa essere interamente dichiarato ricevibile (cfr. cons. 2.1 e 2.2), esso va comunque trattato come una segnalazione di nullità, atteso che se questa Camera dovesse accertare degli errori da parte dell’UE di Lugano, l’eventuale accoglimento del ricorso o della segnalazione avrebbe certamente degli effetti sul modo di procedere generale dell’UE di Lugano.

                                   4.   In virtù dell’art. 93 cpv. 2 LEF il pignoramento di salario ha una durata massima di 12 mesi dal giorno dell’esecuzione del pignoramento, o nel caso di partecipazione al pignoramento di diversi creditori dall’esecuzione del primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 61 ad art. 93).

                               4.1.   In linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del credito posto in esecuzione (p.es. prestazioni alimentari); tale modo di procedere diventa tuttavia più complicato e sicuramente più oneroso sia in tempo che in costi, allorquando l’organo di esecuzione forzata deve effettuare dei pagamenti parziali a più creditori nello stesso gruppo di esecuzioni: infatti l’Ufficio dovrebbe in linea di principio allestire ogni volta uno stato di riparto provvisorio, ponendo a carico del debitore le spese previste dalla OTLEF (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 63 s. ad art. 93). La prassi – condivisa da questa Camera – dimostra che gli Uffici del Cantone effettuano dei riparti secondo criteri interni che non hanno mai dato adito a contestazioni.

                               4.2.   Nell’ambito di un pignoramento di salario ex art. 93 LEF, le trattenute mensili devono essere versate all’UE, che – come anzidetto – non è legalmente tenuto a riversarle immediatamente a uno o più creditori del medesimo gruppo di esecuzioni. Tuttavia dal profilo del diritto esecutivo gli interessi di mora (posti in esecuzioni) decorrono sul credito intero solo fino al giorno in cui l’Ufficio riceve la trattenuta: da questo giorno, se il credito non può essere interamente saldato, decorrono interessi di mora sulla rimanenza (DTF 116 III 58 che si rifà all’art. 12 cpv. 2 LEF, sentenza tuttavia criticata da Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 64 ad art. 93 e da Christian Schöniger, Basler Kommentar, n. 76 ad art. 144).

                               4.3.   In virtù dell’art. 110 LEF, i creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L’Ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo. Le domande di proseguimento, presentate dopo questo termine, formano un secondo gruppo con pignoramento separato: i beni già pignorati a favore di un gruppo precedente di creditori possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che hanno proceduto al pignoramento anteriore (Ingrid Jent-SØrensen, Basler Kommentar, n. 59 ss. ad art. 110). In casu il ricorrente si lamenta del fatto che il Comune di Lugano, il cui credito è stato iscritto nel secondo gruppo, non profitti più di pagamenti mensili, che invece vengono riversati solo alla __________; questa Camera ha tuttavia accertato che il __________ ha sì promosso un’altra esecuzione, giunta allo stadio del pignoramento, ma che tale credito è stato inserito in un gruppo successivo a quello in cui si trova il credito della __________: di conseguenza, fino ad estinzione del credito di quest’ultimo creditore, non è possibile riversare alcunché a favore delle esecuzioni del prossimo gruppo.

                                         Su questo punto, il ricorso – per quanto ricevibile – va dunque respinto.

                                   5.   In casu questa Camera, sulla scorta dell’istoriato contabile delle esecuzioni dei due gruppi in questione, ha appurato che:

                                         -  nel gruppo 16'136 l’UE ha trattenuto somme sufficienti per garantire nell’arco di 3-4 mesi dei pagamenti cospicui a tutti i creditori del gruppo;

                                         -  sempre nel gruppo 16'136, l’UE ha sì calcolato gli interessi fino all’effettivo pagamento ai creditori, ma che non ha allestito alcuno stato di riparto provvisorio; la “perdita” sugli interessi di mora (nell’ordine di poche decine di franchi, visti gli importi posti in esecuzione) è stata largamente compensata dai “benefici”, dovuti al risparmio dei costi per l’allestimento degli stati di riparto provvisorio (ciascuno nell’ordine di CHF. 25/30.--) e dei pagamenti connessi;

                                         -  nel gruppo 16'368 occorre rilevare che l’UE ha effettuato tutti i pagamenti immediatamente dopo la ricezione della trattenuta sul salario, anche perché una delle tre esecuzioni è stata saldata con la prima trattenuta, e la seconda è stata saldata con la seconda trattenuta; di conseguenza il gruppo rimane   aperto sino a totale estinzione del credito rimanente della __________ (cfr. cons. 4.3.); estinto questo credito le trattenute verranno suddivise tra i creditori del gruppo successivo.

                               5.1.   Alla luce di questi fatti, occorre riconoscere che nulla può essere imputato all’UE, che al contrario ha agito nell’interesse del ricorrente, risparmiandogli costi esecutivi supplementari. Il ricorso e rispettivamente la segnalazione di nullità vanno pertanto respinti, nella misura in cui sono ricevibili.

                                   6.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 5, 12, 17, 19, 20a, 22, 93, 110 e 144  LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 14 dicembre 2000 di __________, per quanto ricevibile, è respinto.

                                   2.   La segnalazione 14 dicembre 2000 di __________, è evasa nel senso dei considerandi.

                                   3.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria