Incarto n. 15.2000.00182
Lugano 13 dicembre 2000 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l’istanza 4 dicembre 2000 dell’UEF di Vallemaggia tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
__________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
__________, già in __________ e ivi deceduto il 24 aprile 1986
composta dei figli:
· __________, nata __________
· __________, nata __________
· __________
· __________, nata __________
· __________, nata __________
· __________
· __________
nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Vallemaggia promossa da
__________
patr. dall'avv. __________
preso atto che la domanda di proseguimento è stata presentata il 22 febbraio 1999, che il pignoramento è stato eseguito il 20 aprile 1999, che il verbale di pignoramento è stato intimato alle parti il 25 giugno 1999 e che il 5 luglio 1999 è stata data comunicazione della domanda di vendita
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 20 giugno 2000 in conformità della citazione del 6 giugno 2000
rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 30 giugno 2000 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto sostanzialmente infruttuoso
atteso che l'avv. __________, patrocinatore della coerede __________ nata __________, ha reso noto che la sua rappresentata intende promuovere entro la fine di agosto l'azione di divisione dei beni della Comunione ereditaria
richiamata l'istanza (azione di divisione ereditaria) 23 agosto 2000 formulata dall'avv. __________ entro i termini prospettati
ritenuto che con decreto 12 settembre 2000 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha ordinato la divisione della sostanza relitta dal defunto __________, designando l'avv. __________ quale notaio divisore
atteso che la procedura di liquidazione ereditaria è appena agli inizi e che, come rileva l'UEF di Vallemaggia, l'organo d'esecuzione forzata ha avuto modo di constatare l'estrema litigiosità delle parti
ritenuto che si prospettano pertanto tempi lunghi per la conclusione della procedura di divisione
accertato che la disputa ereditaria è solo agli inizi e che di conseguenza l'escusso __________ non dispone a questo stadio di procedura di liquidità sufficiente a far fronte alle pretese creditorie dedotte in esecuzione
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti
visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
PRONUNCIA
1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________ e ivi deceduto il 24 aprile 1986, composta degli eredi (figli) __________, nata __________, __________, nata ____________________, __________, nata __________, __________, nata __________, __________, __________, interessenza pignorata nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Vallemaggia.
2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
3. Intimazione all'UEF di Vallemaggia e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria