Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2001 15.2000.180

January 8, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,182 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00180

Lugano 8 gennaio 2001 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 novembre 2000 di

__________ rappr. dall'avv. __________  

e sul ricorso 30 novembre 2000 di

__________  

contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ promossa da __________ nei confronti di

__________  

procedura concernente anche

1. __________     rappr. da: __________   2. __________   3. __________   4. __________   5. __________   6. __________     rappr. da: __________  

richiamata l'ordinanza presidenziale 4 dicembre 2000 con la quale è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso 30 novembre 2000 della __________;

viste le osservazioni 1° dicembre 2000 dell'UEF di Locarno;

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno, __________ chiede a __________ il pagamento di CHF 2'262.80 oltre accessori.

                                  B.   In seguito a domanda di proseguimento promossa dalla __________ e ricevuta dall'UEF di Locarno il 12 settembre 2000, l'esecuzione n. __________ è stata inserita nel gruppo n. 2 di pignoramento di mobili.

                                  C.   Il 25 ottobre 2000 l'UEF di Locarno ha comunicato ai creditori procedenti il verbale di pignoramento, eseguito il 29 agosto 2000. Non essendovi alcuna eccedenza mensile pignorabile, l'UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento di un'autovettura VW Golf, colore nero, mod. 1.1993, km 75'000, __________, cointestata all'escussa e alla figlia __________. L'UEF ha al contempo assegnato ai creditori procedenti un termine di 20 giorni ex art. 108 LEF per promuovere l'azione di disconoscimento della pretesa di __________.

                                  D.   Il 3 novembre 2000 la __________ ha contestato dinanzi l'UEF di Locarno la pretesa di __________, facendo tuttavia riferimento all'art. 107 LEF.

                                  E.   Il 6 novembre 2000 l'UEF di Locarno ha inviato a __________ l'avviso della contestazione della __________, assegnandole al contempo un termine di 20 giorni per promuovere un'azione di accertamento del suo diritto.

                                  F.   Il 17 novembre 2000 __________ ha presentato ricorso contro la decisione 6 novembre 2000 dell'UEF di Locarno, allegando della documentazione atta a suffragare il proprio diritto di proprietà sul veicolo indicato nel verbale di pignoramento 25 ottobre 2000 nei confronti della madre.

                                  G.   Con decisione 20 novembre 2000 l'UEF di Locarno ha annullato l'avviso e assegnazione di termine ex art. 107 LEF del 6 novembre 2000 e ha fissato alla __________ un termine di 20 giorni ex art. 108 LEF per promuovere l'azione di disconoscimento della pretesa di __________.

                                  H.   Con ricorso 30 novembre 2000 la __________ ha chiesto l'annullamento della decisione 20 novembre 2000 dell'UEF di Locarno e la conferma della procedura inizialmente seguita dall'organo di esecuzione forzata ex art. 107 LEF.

                                    I.   Con osservazioni 1° dicembre 2000 l'UEF di Locarno ha confermato il proprio operato, rilevando unicamente di aver erroneamente dato seguito alla contestazione ex art. 107 LEF della ricorrente __________ e di aver sanato l'errore riassegnando un termine di 20 giorni ex art. 108 LEF per promuovere la summenzionata azione di merito.

considerando

in diritto:

                                   1.   Giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta. In tal caso l'Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz'indugio alle parti e all'autorità di vigilanza.

                               1.1.   Il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura in corso (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205).

                            1.1.1.   Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3).

                            1.1.2.   Se invece il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, il principio della celerità, ispirato all'art. 58 PA al quale si rifà l'art. 17 cpv. 4 LEF, imporrebbe di stralciare il ricorso contro l'originaria decisione, per consentire semmai al ricorrente di proporre un ricorso contro la nuova decisione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 64 ad art. 17; di altra opinione: Karl Spühler, Die Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in: AJP 1996, pag. 1346).

                                         In DTF 126 III 86 cons. 3 il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che il legislatore, pur rifacendosi all'art. 58 cpv. 3 PA, non ha modificato l'effetto devolutivo nella procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti; il silenzio dell'art. 17 cpv. 4 LEF in merito alla sorte di un ricorso su una decisione poi parzialmente riconsiderata dall'organo di esecuzione non è da considerarsi qualificato; di conseguenza l'autorità di vigilanza è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state accolte le richieste ricorsuali nell'ambito della riconsiderazione.

                               1.2.   Se il ricorrente, l'escusso o un terzo non si ritengono soddisfatti con la decisione su riconsiderazione presa dell'organo di esecuzione forzata, essi sono legittimati a presentare ricorso anche contro quest'ultima decisione (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 63 ad art. 17).

                            1.2.1.   Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del primo ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia dai ruoli il ricorso contro l'originaria decisione (DTF 126 III 86 cons. 3), ed evade unicamente il ricorso contro la seconda decisione, presa nell'ambito della facoltà di riconsiderazione concessa dall'art. 17 cpv. 4 LEF.

                            1.2.2.   Se al contrario il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza deve - come predetto al cons. 1.1.2 evadere il (primo) ricorso contro l'originaria decisione unicamente su quei punti non accolti dall'organo di esecuzione; con decisione separata (o se del caso con decisione unica, se ha congiunto i due procedimenti) l'autorità di vigilanza evade pure tutte le contestazioni contenute nel ricorso contro la decisione riconsiderata.

                               1.3.   Nel caso in esame l'UEF di Locarno, con la sua riconsiderazione 20 novembre 2000 ha integralmente accolto le richieste della ricorrente __________ formulate con atto di ricorso 17 novembre 2000. Di conseguenza - come considerato al punto 1.2.1 - il ricorso 17 novembre 2000 di __________ va stralciato dai ruoli; tale atto processuale può avvenire nell'ambito della procedura ricorsuale promossa dalla __________, poiché se questa Camera avesse dovuto analizzare entrambi i ricorsi (cfr. cons. 1.2.2) essa li avrebbe dichiarati congiunti poiché si basano sul medesimo complesso di fatti e tra le medesime parti.

                                   2.   Gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, FF 1991 III 61), impongono all’organo di esecuzione forzata di dare luogo alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l’oggetto pignorato (o sequestrato in virtù del rimando dell’art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno sull’oggetto stesso (cfr. STF 7B.231/2000 11 ottobre 2000 in re M. F. c. V.F e L. S. C., cons. 5).

                                   3.   Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (STF 11 ottobre 2000 cons. 5; DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, pag. 191 n° 33).

                                   4.   Determinante ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.

                                   5.   Nel caso in esame occorre rilevare che il verbale di pignoramento dell'UEF di Locarno, spedito il 25 ottobre 2000 e ricevuto a detta della ricorrente il giorno successivo, non si limita a pignorare l'autoveicolo VW Golf, oggetto del contendere, ma anche la decisione dell'organo di esecuzione forzata quo alla procedura di rivendicazione: infatti sul retro del verbale di pignoramento l'Ufficio ha impartito ai creditori procedenti un termine di 20 giorni ex art. 108 LEF per promuovere l'azione di disconoscimento della pretesa della figlia dell'escussa. Se la ricorrente non era d'accordo con questa decisione avrebbe dovuto interporre ricorso entro dieci giorni (ossia entro il 6 novembre) ex art. 17 cpv. 2 LEF, e non inviare all'UEF di Locarno uno scritto di contestazione applicando motu proprio l'art. 107 LEF. Tale modo di procedere ha poi tratto in inganno l'UEF che ha poi dato seguito all'irrita procedura secondo quest'ultima norma. Di conseguenza il ricorso 30 novembre 2000 dovrebbe in linea di principio essere dichiarato irricevibile per tardività. Sennonché, la decisione implicita dell'UEF di Locarno di revocare la decisione contenuta nel verbale di pignoramento 25 ottobre 2000 di dare corso alla procedura di rivendicazione secondo l'art. 108 LEF e di invece dare inizio a quella ex art. 107 LEF, seppure irrita non soddisfa i requisiti imposti dall'art. 22 LEF in tema di nullità della decisioni degli organi di esecuzione forzata, poiché - come anzidetto - la decisione dell'UEF in merito all'applicazione dell'art. 107 o 108 LEF non lede in alcun modo i diritti delle parti, dal momento che le due procedure invertono unicamente i ruoli nell'ambito della causa di merito ma lasciano invariato l'onere della prova. Bisogna pertanto riconoscere che la decisione 20 novembre 2000 dell'UEF di Locarno non è nulla di diritto ex art. 22 LEF, ma soltanto annullabile tramite ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza. Di conseguenza il ricorso 30 novembre 2000 è tempestivo.

                                   6.   In casu occorre rilevare che la figlia dell'escussa con il suo ricorso 17 novembre 2000, che ha portato alla contestata decisione 20 novembre 2000 dell'UEF di Locarno, ha prodotto la fattura 30 maggio 2000 del Garage __________ di __________ a lei intestata e con l'indicazione dell'avvenuto pagamento (doc. B), e un'attestazione dell'assicuratore RC del veicolo che conferma la doppia intestazione della polizza assicurativa all'escussa e alla di lei figlia affinché quest'ultima possa beneficiare di condizioni più vantaggiose (doc. C). Alla luce di questi documenti, l'UEF ha ritenuto di dover confermare l'avvio dell'iniziale procedura di rivendicazione ex art. 108 LEF, così come previsto nel verbale di pignoramento 26 ottobre 2000, ritenendo più verosimile il diritto di proprietà della figlia dell'escussa. Tale motivazione va confermata poiché conforme ai principi suesposti: il ricorso 30 novembre 2000 della __________ va dunque respinto.

                                   7.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 22, 106 ss LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 17 novembre 2000 di __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Il ricorso 30 novembre 2000 della __________, è respinto.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

-         __________

                                         Comunicazione all'UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

15.2000.180 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2001 15.2000.180 — Swissrulings