Incarto n. 15.2000.00163
Lugano 22 novembre 2000 /LG/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 novembre 2000 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, e meglio contro la convocazione 9 novembre 2000 per esperire l’interrogatorio della socia gerente __________, già in __________ ed ora in __________,
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto di fallimento 24 ottobre 2000 della Pretura del Distretto di Lugano Sezione 5, la __________, è stata dichiarata in fallimento.
B. Con ricorso 14/15 novembre 2000, la __________ produce un estratto del registro di commercio del Canton Vaud datato 20 settembre 2000, dal quale si desume che la __________ ha modificato la propria ragione sociale e il proprio recapito; la ditta si troverebbe ora in __________; socia e gerente risulta sempre __________, domiciliata a __________.
C. Questa Camera ha accertato che la fallita è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio di Lugano per trasferimento della sede a Losanna con la ragione sociale summenzionata (FUSC del __________). Inoltre dagli atti formanti l’incarto esecutivo dell’Ufficio di esecuzione di Lugano risulta che la comminatoria di fallimento è stata inviata in seno all’esecuzione n. __________ in data 18 agosto 2000 ed è stata ricevuta dalla ricorrente in data 21 agosto 2000.
Considerando
in diritto:
1. In virtù dell’art. 53 cpv. 1 LEF se il debitore soggetto a fallimento (art. 39 cpv. 1 LEF) cambia domicilio dopo la notificazione della comminatoria di fallimento, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente; se il cambiamento di domicilio avviene prima dell’intimazione della comminatoria di fallimento, questo atto è nullo e l’esecuzione va proseguita al nuovo domicilio (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 ad art. 53).
2. In casu la comminatoria di fallimento è stata ricevuta dalla ricorrente in data 21 agosto 2000, mentre essa al più presto ha annunciato il trasferimento di sede in data 19 settembre 2000 presso l’Ufficio dei registri di __________ (doc. 2). Di conseguenza, essendo tale data posteriore alla ricezione della comminatoria di fallimento, quest’ultima è valida ed esplica tutti i suoi effetti. Il fallimento aperto in Ticino è valido. Il ricorso va pertanto respinto.
3. Dal momento che per l’Ufficio dei registri di Lugano, la società in questione non risulta più iscritta, questa sentenza viene comunicata anche a questo ufficio (oltre a quello di Moudon) affinché proceda nei suoi incombenti.
4. Sulle tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 39 e 53 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 14 novembre 2000 di __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale di Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________;
Comunicazione a: - UF di Viganello; - Ufficio dei registri, Lugano (in relazione al cons. 3); - Registre du commerce, Moudon (in relazione al cons. 3).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria