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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.2000 15.2000.150

December 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,222 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00150

Lugano 18 dicembre 2000 /C/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenuto)

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2000 di

__________ (patr. dall’avv. __________)  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito delle procedure di sequestro n. __________, __________, __________ decretate il 7 maggio 1997 dalla Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, su istanza della ricorrente contro

__________ sequestro n. __________ e n. ____________________ sequestro n. __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________  

in tema di spese esecutive;

viste le osservazioni 24 ottobre 2000 dell’UE di Lugano;

ritenuto che l’UE non ha proceduto all’intimazione del ricorso e alla fissazione a __________ e a __________ del termine ex art. 9 cpv. 2 LPR per la presentazione delle loro osservazioni, perché trattasi di una questione di spese esecutive riguardante unicamente la parte creditrice;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                    A.  Con decreti 7 maggio 1997 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato fino a concorrenza del credito in esecuzione su istanza:

                                          -     della __________ contro __________ con __________ quale condebitore solidale per un credito di fr. 43'308.45 oltre accessori (sequestro n. __________, convalidato con l’esecuzione n. __________):

                                               “presso __________: gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti al debitore; in particolare il conto corrente N. __________ ed il conto deposito titoli N. __________ sempreché risultino intestati o appartenenti al debitore;

                                               presso la __________: tutti gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti al debitore; in particolare il conto N. __________ ed il conto N. __________, sempreché risultino intestati e/o appartenenti al debitore”.

                                          -     della __________ contro __________ con __________ quale condebitore solidale per un credito di fr. 43'308.45 oltre accessori (sequestro n. __________, convalidato con l’esecuzione n. __________):

                                               “presso __________: gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti al debitore; in particolare il conto N. __________ sempreché risulti intestato e/o appartenente al debitore”.

                                          -     della __________ contro __________ per un credito di fr. 31'303.45 oltre accessori (sequestro n. __________ poi convalidato con l’esecuzione n. __________):

                                               “presso __________: gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti al debitore; in particolare il conto corrente N. __________ ed il conto deposito titoli N. __________ sempreché risultino intestati e/o appartenenti al debitore;

                                               presso __________: tutti gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti al debitore; in particolare il conto N. __________ ed il conto N. __________ sempreché risultino intestati e/o appartenenti al debitore”.

                                    B.  Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha eseguito i sequestri presso __________ (in seguito: __________) e la __________ (in seguito: __________).

                                    C.  Il 4 giugno 1997 __________ ha trasmesso all’UE due fideiussioni solidali di fr. 65'000.-- (fideiussione n. __________ e n. __________) e una fideiussione solidale di fr. 48'000.-- (fideiussione n. __________) a garanzia delle pretese della __________ nell’ambito dei sequestri n. __________, n. __________ e n. __________.

                                    D.  Con provvedimenti ex art. 277 LEF del 9 giugno 1997 l’UE ha lasciato a libera disposizione dei debitori i beni sequestrati.

                                    E.  Il 7 luglio 1997 la ____________________ ha promosso alla Pretura del Distretto di Lugano le azioni a convalida del sequestro.

                                    F.   Con pronunciato 6 ottobre 2000 il Pretore, avendo le parti concluso un accordo transattivo, ha stralciato dai ruoli le cause promosse dalla __________ e ha liberato le note fideiussioni solidali nella seguente misura:

                                          “-   la fideiussione solidale di fr. 65'000.--, rilasciata da__________ di __________, n. __________, prestata da __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________ è liberata a favore della __________ nella misura di fr. 27'500.--;

                                          -     la fideiussione solidale di fr. 65'000.--, rilasciata da__________ di __________, n. __________, prestata da __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________, è liberata a favore della __________ nella misura di fr. 27'500.--“.

                                               La fideiussione di fr. 48'000.-- (n. __________), prestata da __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________ è stata “liberata nella misura di fr. 10'000.--, da depositare presso il notaio avv. __________ ”.

                                    G.  In data 11 ottobre 2000 l’UE ha richiesto alla creditrice, prima di procedere allo svincolo delle fideiussioni come ordinato dal Pretore, il versamento di fr. 1'830.-- quale copertura delle sue spese e competenze.

                                    H.  Con tempestivo ricorso 23 ottobre 2000 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, che venga annullato il provvedimento 11 ottobre 2000 dell’UE di Lugano, che venga ordinato all’UE lo svincolo immediato delle fideiussioni solidali e che lo Stato venga condannato a versarle interessi al 5% dall’11.10.2000 su fr.  65'000.--, atteso che:

                                          -     nel provvedimento impugnato l’UE non specifica la natura delle spese e competenze che esso intende coprire;

                                          -     la creditrice ha già anticipato tutte le spese relative all’esecuzione in questione;

                                          -     “dai colloqui telefonici intercorsi tra il sottoscritto legale e l’ufficio è emerso che tali spese e competenze si riferiscono alla custodia di beni mobili, in particolare di titoli, di cui all’art. 26 OTLEF”;

                                          -     le fideiussioni solidali costituite sulla base dell’art. 496 CO non sono beni mobili e non sono dei titoli:

                                          -     “la definizione di titolo è esaustivamente specificata all’art. 965 CO (…) la fideiussione solidale di cui all’art. 496 CO è invece un contratto, in base al quale l’obbligazione assunta dal fideiussore permane indipendentemente dall’esistenza dell’originale del documento, la perdita del quale non richiede la speciale procedura di ammortamento”;

                                          -     anche l’UE ammetterebbe esplicitamente che le fideiussioni solidali non sono titoli che giustificano il prelievo della tassa di custodia di cui all’art. 26 OTLEF, perché non le ha depositate presso lo stabilimento dei depositi, come previsto dall’art. 9 LEF.

                                    I.    Con osservazioni 24 ottobre 2000 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto

                                    1.    La ricorrente contesta il provvedimento 11 ottobre 2000 con il quale l’UE di Lugano le ha richiesto, prima di procedere allo svincolo delle tre fideiussioni come ordinato dal Pretore con decreto 6 ottobre 2000, il versamento di complessivi fr. 1'830.-- quale copertura delle sue spese e competenze.

                                    2.    Per il principio di esclusività ex art. 1 OTLEF gli uffici in materia di esecuzione possono riscuotere, per le operazioni ufficiali fatte in virtù della LEF o di altri atti legislativi federali (ad es. ex RFF), soltanto le tasse e le indennità previste nella OTLEF.

                                    3.   Con il provvedimento impugnato l’UE di Lugano ha chiesto alla reclamante il versamento di complessivi Fr. 1'830.-- nell’ambito delle tre procedure di sequestro.

                                          Dagli atti di causa, segnatamente dall’incarto UE, risulta che l’Ufficio ha conteggiato le seguenti spese e competenze, per ogni procedura:

                                          -     “9.6.97    tassa decisione + fotocopie                             fr.      30.--

                                          -     26.6.97    lettere x 2                                                      fr.      26.--

                                          -     10.10.00  art. 26 OTLEF x custodia fideiussione              fr.    500.-lettera __________ + copia alle parti                fr.      30.-lettera x rimborso fideiussione a __________ racc.       fr.      13.-div. + telef.                                                    fr.      11.--“.

                                   4.   Ex art. 9 cpv. 1 lit. a OTLEF la tassa per la stesura di un atto non espressamente previsto nell’OTLEF è di fr. 8.-- per ogni pagina , fino a un massimo di 20 esemplari. Se una tassa deve essere calcolata secondo il numero delle pagine, ogni pagina scritta anche parzialmente, equivale a una pagina intera (art. 5 cpv. 1 OTLEF ). L’Ufficio può riscuotere una tassa di fr. 2.--per ogni fotocopia di atti esistenti (art. 9 cpv. 3 OTLEF). Tutte le spese, come le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione devono essere rimborsate (art. 13 cpv. 1 OTLEF).

                                   a.   Il provvedimento 9 giugno 1997 consta di 2 pagine ed è stato inviato a creditore e debitore di ogni procedura di sequestro, cosicché l’Ufficio ha anche dovuto allestire due fotocopie. Oltre a ciò devono essere rifuse le spese dell’invio raccomandato per complessivi fr. 10.--. L’importo conteggiato di fr. 30.-- [ = (fr. 8.-- x 2) + fr. 4.-- + fr. 10.-- ] è quindi corretto.

                                  b.   Le comunicazioni raccomandate 26 giugno 1997 dell’UE di Lugano a __________ e alla __________ constano di una pagina originale ciascuna e sono state trasmesse anche all’avv. __________ quale rappresentante del debitore : in base ai combinati disposti art. 9 cpv. 1 lit. a, 9 cpv. 3 e 13 cpv. 1 OTLEF l’importo conteggiato di fr. 26.-- è quindi addirittura inferiore alle spese effettivamente sostenute.

                                   c.   L’UE di Lugano ha poi ancora conteggiato, oltre a fr. 500.-- quale tassa di custodia di cui si dirà in seguito, complessivi fr. 54.-- (cfr. sub 3). Il 10 ottobre 2000 l’Ufficio ha allestito una lettera di due pagine da trasmettere, non appena incassato l’importo di fr. 1’830.-- per spese e competenze, per corriere raccomandato a __________ per lo svincolo parziale delle fideiussioni. All’originale da inviare a __________ doveva essere allegata copia della sentenza 6 ottobre 2000 del Pretore di Lugano di due pagine. Lo scritto 10 ottobre 2000 sarebbe poi stato trasmesso in copia per conoscenza agli avvocati __________, __________ e __________. Prima di portare a termine le proprie incombenze, l’Ufficio avrebbe poi dovuto ancora retrocedere a mezzo raccomandata alla banca, con relativa lettera accompagnatoria, le fideiussioni prestate il 4 giugno 1997.

                                         In base ai combinati disposti art. 9 cpv. 1 lit. a, 9 cpv. 3 e 13 cpv. 1 OTLEF, anche senza considerare le spese diverse e telefoniche per complessivi fr. 11.--, l’importo conteggiato di fr. 54.-- è quindi inferiore alle spese effettivamente sostenute e ancora da sostenersi per le menzionate comunicazioni.

                                   5.   Ex art. 26 cpv. 1 OTLEF la tassa per la custodia di titoli pignorati, sequestrati o consegnati per la realizzazione del pegno ammonta, per mese, allo 0,3 per mille del valore quotato in borsa oppure, in mancanza di quest’ultimo, del valore di stima, ma al massimo a fr. 500.-- complessivamente per ogni deposito.

                                         L’UE di Lugano ha esposto una tassa di fr. 500.--, nell’ambito di ognuna delle tre procedure di sequestro, per la custodia delle fideiussioni prestate da__________ in data 4 giugno 1997.

                                         Questione controversa in concreto è quella di sapere se i documenti originali delle fideiussioni devono essere considerati dei titoli ex art. 26 cpv. 1 OTLEF che legittimano l’Ufficio a percepire una tassa di custodia.

                                         Nelle fideiussioni è indicato espressamente che le stesse annullano e sostituiscono i beni sequestrati e che, una volta scadute devono essere ritornate a__________ in originale.

                                         Essendo quindi le tre fideiussioni solidali atti sostitutivi di beni sequestrati, la conservazione del loro testo originale necessita di particolare cura e attenzione parificabile a quella che deve essere riservata a delle cartevalori vere e proprie. E’ pertanto giustificata l’applicazione della tariffa stabilita all’art. 26 cpv. 1 OTLEF, ritenuto che la definizione di titolo ex art. 26 OTLEF non corrisponde con quello di cartavalore così come definito dall’art. 965 CO.

                                         L’Ufficio deve conteggiare una tassa di custodia dello 0.3 per mille per mese dell’importo massimo garantito dalle fideiussioni, ma al massimo fr. 500.-- per ogni deposito (art. 26 cpv. 1 OTLEF). Le fideiussioni che ci occupano sono state prestate dall’UBS il 4 giugno 1997 e quindi il giorno in cui l’UE ha emanato il provvedimento impugnato erano trascorsi più di quaranta mesi. Applicando la tariffa percentuale si avrebbe una tassa di custodia di fr. 780.-- per le fideiussioni di fr. 65'000.-- e di fr. 576.-- per la fideiussione di fr. 48'000.--. Applicando la tariffa massima di fr. 500.--, l’Ufficio ha correttamente applicato la tassa di custodia a lui dovuta.

                                         Il fatto poi che l’UE di Lugano non abbia depositato ex art. 9 LEF presso la __________ (art. 29 LALEF) le note fideiussioni è irrilevante, ritenuto che l'applicazione dell’art. 9 LEF non può in tutta evidenza mutare la valenza giuridica che caratterizza l’atto di fideiussione solidale.

                                   6.   Visto l’esito del gravame anche la richiesta pecuniaria della ricorrente nei confronti dello Stato risulta essere infondata.

                                         Alla ricorrente va comunque ricordato che l’accertamento dell’eventuale danno da lei subito in connessione all’operato dell’Ufficio di esecuzione non rientra nelle competenze dell’autorità di vigilanza (Rep 1989 p. 216, 1984 p. 175, 1982 p. 402/403). La procedura di ricorso è infatti volta a raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non può servire per precostituirsi una favorevole base di partenza per la successiva -eventuale- azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (cfr. art. 21 LEF; Rep 1989 p. 216/217; DTF 81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86 III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7, 105 III 36/37, 110 III 89 consid. 1b; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 115s, n. 2.4).).

                                         Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep. 1989 p. 217 e rif. ivi).

                                   7.   Il ricorso è quindi respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 LEF, 1 ss, 5, 9, 13, 26 OTLEF, 29 LALEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 23 ottobre 2000 __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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