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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.2000 15.2000.15

July 11, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·800 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00015

Lugano 11 luglio 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 gennaio 2000 di

                                         __________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ – e meglio contro l’avviso di pignoramento 10 dicembre 1999 – promossa da

                                          __________,

                                          rappr. da: __________

viste le osservazioni 21 febbraio 2000 dell’UE di Bellinzona,

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto

in fatto:                       

                                          A.    __________ (di seguito: __________) ha promosso un’esecuzione nei confronti di __________ per un credito   di fr. 2'224.50 per premi secondo la LAMal, scoperti fra il    1° marzo  e il 1° giugno 1999, oltre interessi e spese per fr. 20.--; il precetto esecutivo n° __________ dell’UEF di Bellinzona è stato notificato il 7 settembre 1999 __________, il quale ha interposto opposizione; con decisione 5 ottobre 1999 __________ ha rigettato l’opposizione, e attestatane la crescita in giudicato ha richiesto il proseguimento dell’esecuzione per fr. 344.50 oltre interessi e spese; l’UEF ha pertanto notificato ad __________ in data 10 dicembre 1999 l’avviso di pignoramento per il 20 gennaio 2000.

                                                  In data 20 gennaio 2000 il funzionario dell’UEF si è presentato al domicilio di __________, non trovandolo.

                                                  Con ricorso 25 gennaio 2000, __________ chiede l’annullamento del pignoramento, rilevando che dal 1997 ha cercato inutilmente di negoziare le proprie polizze presso __________ e ponendo l’accento sul fatto che l’importo richiesto con precetto esecutivo n° __________ non corrisponde a quello menzionato nell’avviso di pignoramento. Egli ammette di trattenere degli importi, alfine di ottenere l’attenzione del__________ sulle sue considerazioni.

                                                  Con osservazioni 21 febbraio 2000, l’UEF chiede la reiezione del gravame, ritenendo le contestazioni di __________ non pertinenti con il diritto esecutivo e relative semmai al merito dell’importo posto in esecuzione.

                                                  Con scritto 17 aprile 2000 __________ reitera la propria richiesta di annullare il pignoramento inizialmente previsto per il 20 gennaio 2000.

Considerato

in diritto:                     

                                          1.     In virtù dei combinati art. 17 cpv. 2 LEF e 8 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (cfr. DTF 120 III 105 cons. 1). Per esplicita ammissione del ricorrente l’avviso di pignoramento 10 dicembre 1999 gli è stato notificato nel periodo natalizio. Pur volendo supporre che tale periodo si estenda fino al 7° giorno dopo Natale (in applicazione analogetica dell’art. 56 LEF in tema di periodi preclusi alle esecuzioni) o addirittura fino al 6 gennaio 2000, in considerazione delle usuali ferie scolastiche natalizie, il termine di ricorso di 10 giorni sarebbe in ogni caso scaduto il 17 gennaio 2000. Dato che il presente gravame è stato spedito il 25 gennaio 2000, esso si rileva manifestamente intempestivo ed è pertanto irricevibile.

                                                  A titolo abbondanziale, ove il ricorso fosse stato ricevibile, esso sarebbe stato comunque respinto, poiché verte unicamente su questioni di merito, che non possono trovare accoglimento nella procedura di ricorso dell’art. 17 LEF (DTF 109 III 100 cons. 2; Cometta F., in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 17 n° 12 ss.); esse semmai andavano fatte valere nella procedura di rigetto dell’opposizione (e nella relativa procedura di reclamo (“Einsprache”) chiaramente indicata nella decisione di rigetto dell’opposizione 5 ottobre 1999 e rimasta inutilizzata da parte del ricorrente) o nella procedura di merito. Giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR il ricorso sarebbe dunque da dichiarare irricevibile senza ulteriori atti istruttori (in particolare quelli previsti dall’art. 7 cpv. 4 lett. b e cpv. 4 LPR).

                                                  Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17 cpv. 2 e 56 LEF, art. 7 cpv. 4 lett b e cpv. 4, 8 cpv. 1 e 9 cpv. 2 LPR, OTLEF;

pronuncia:                 

                                          1.     Il ricorso 25 gennaio 2000 __________, è irricevibile.

                                          2.     Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                    4.           Intimazione:   - __________;

                                                  Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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