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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.10.2000 15.2000.143

October 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·524 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00143

Lugano 18 ottobre 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 3 ottobre 2000 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

__________ rappr da__________ __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:                                           

                                               che la __________ e lo __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti;

                                              che il 15 settembre 2000 l’UEF di Riviera stabiliva il pignoramento della quota del salario eccedente il minimo vitale di __________, determinato in fr. 2'652.-- a fronte di un reddito di fr. 5'800.--;

                                              che con ricorso 3 ottobre 2000 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che dal 1° ottobre 2000 egli sarà disoccupato e di conseguenza il suo salario subirà una decurtazione;

                                              che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);

                                              che nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera in data 11 ottobre 2000 per la decisione sull’effetto sospensivo;

                                              che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13);

                                              che nel caso di specie la censura sollevata dal ricorrente concerne un evento, segnatamente la perdita del lavoro, non ancora verificatosi al momento del pignoramento;

                                              che le eventuali modifiche della situazione reddituale dell’escusso potranno essere oggetto, se del caso, in sede di riesame del pignoramento;

                                              che di conseguenza __________ dovrà comunicare tempestivamente all’UEF di Riviera eventuali modifiche della propria situazione economica e familiare;

                                              che s’impone quindi la reiezione del gravame senza la necessità di atti istruttori;

                                              che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 93 LEF e 9 LPR

pronuncia:                   

                                         1.   Il ricorso 3 ottobre 2000 __________, è respinto.

                                         2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                         3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                         4.   Intimazione a:  - __________

                                              Comunicazione all’UEF di Riviera, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario

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