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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.2000 15.2000.133

October 17, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,165 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00133

Lugano 17 ottobre 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 luglio 2000 di

__________ patr. dall’avv. __________  

Contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 19 luglio 2000 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

__________ __________ rappr da__________ __________

viste le osservazioni

- 28 agosto 2000 della __________

- 21 settembre dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  La __________ e lo __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 19 luglio 2000 l’UEF di Bellinzona ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:

                                               Introiti:              

                                               Debitore                                                               fr.   3'200.-- (76%)

                                               Coniuge                                                               fr.  1'000.--

                                               Totale                                                                   fr.  4'200.--

                                               Minimo di esistenza:

                                               importi di base                   fr.  1'370.-locazione                             fr.     750.-riscaldamento                     fr.     100.-cassa malati                       fr.     383.-trasferte                               fr.     300.-pasti fuori domicilio           fr.     180.-assicurazioni diverse         fr.     200.-sostent. padre                    fr.     100.-totale deduzioni                fr.  3'383.-- fr.             2'571.08 (76%)

                                          B.  Con ricorso 21 luglio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento contestando l’ammontare del reddito stabilito dall’UEF di Bellinzona, il quale terrebbe erroneamente conto del guadagno conseguito dalla moglie dell’escusso. Egli afferma inoltre di versare lit. 800'000.-- mensili per il sostentamento del padre gravemente ammalato e residente in __________, nonché fr. 1'400 mensili a titolo di alimenti.

                                          C.  Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:                        

                                          1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                          2.   Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).

                                               Nel caso di specie, i coniugi __________ dispongono entrambi di un reddito, ammontante, rispettivamente a fr. 3'200.-- mensili per l’escusso (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento 21 giugno 2000) e di fr. 1'000.-- per la moglie (cfr. dichiarazione 29 giugno 2000 della __________). Di conseguenza l’UEF di Bellinzona ha agito correttamente inserendo nel calcolo del reddito pignorabile a carico dell’escusso, il guadagno conseguito dal coniuge.

                                          3.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).

                                               Orbene, nel caso di specie non vi è alcun elemento probatorio che dimostri l’effettivo pagamento di fr. 1'400.-- mensili a titolo di alimenti, nonché di lit. 800'000.-- per il sostentamento del padre dell’escusso. Neppure la dichiarazione 15 giugno 2000 prodotta dal legale del ricorrente può essere ritenuta illuminante in tal senso, non dimostrando la stessa l’obbligo giuridico di mantenimento e l’effettivo pagamento dell’importo di lit. 800'000.--. Eventuali modifiche degli obblighi alimentari del debitore derivanti da una decisione delle competenti autorità giudiziarie, potranno, se del caso, essere oggetto di revisione del pignoramento.

                                          4.   La recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente , l’Ufficio d’esecuzione deve:

                                               -    interrogarlo sul genere d’attività svolta;

                                               -    interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari;

                                               -    stimare l’ammontare del reddito;

                                               -    provvedere d’ufficio alle necessarie inchieste;

                                               -    raccogliere le informazioni ritenute utili;

                                               -    farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.

                                               Se l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF 126 III 91 cons.3a con rinvii).

                                          5.   Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260).

                                          6.   Nel caso di specie L’UEF di Bellinzona ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il reddito conseguito dall’escusso mediante la propria attività di fabbro. Di conseguenza l’incarto viene retrocesso all’UEF di Bellinzona per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento. L’organo di esecuzione forzata dovrà tener conto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali richiamati al cons. 4.

                                          7.   Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 21 cpv. 4 LPR,

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 21 luglio 2000 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

                                          2.   Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinarsi come ai considerandi 4 e 6 di questa sentenza.

                                          3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          5.   Intimazione a:  - __________;

                                               Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria

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