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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.10.2000 15.2000.130

October 3, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,051 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00130

Lugano 3 ottobre 2000 FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 agosto 2000 di

__________  

Contro  

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 21 agosto 2000 nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da

__________                                    

viste le osservazioni 19 settembre 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                 A.      La __________ procede nei confronti di __________ l’incasso di un  credito di fr. 1'814.30. In data 13 luglio 2000 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:

                                          Minimo di esistenza:

                                          importi di base                      fr.1’370.-figli minorenni                        fr.   520.-locazione                                fr.   975.--

                                          AVS                                           fr.   200.-trasferte e pasti                     fr.     80.-ass. div.                                  fr.   250.-totale deduzioni                     fr.3’295.-- 

                                          Tale calcolo veniva notificato al debitore il 21 agosto 2000.

                                B.      Con ricorso 29 agosto 2000 __________ insorge contro tale provvedimento postulando il riconoscimento dell’importo mensile relativo al premio della cassa malati. Il ricorrente chiede inoltre la restituzione della trattenuta del mese di luglio per poter pagare alcune fatture scoperte.

                                C.      Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:               1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Il ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti con terzi.

                                         Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

                                          Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                          E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a tali creditori.

                                          Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente utilizzati per il pagamento delle fatture scoperte.

                                   3.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).

                                          Nel caso di specie l’UE di Lugano ha accertato che il ricorrente non paga il premio della cassa malati, avendo la __________ fatto spiccare un PE nei confronti di __________. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che per stessa ammissione del ricorrente egli risulta debitore della __________, la decisione dell’UE di non considerare nel calcolo del minimo vitale alcun importo a titolo di premio della cassa malati è da ritenere corretta.

                                   4.   Per l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore è tenuto ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare. Se il debitore, avvisato regolarmente del pignoramento da eseguire, non è presente, l’ufficio delle esecuzioni è autorizzato a procedere al pignoramento in sua assenza, mediante il pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza in occasione di un pignoramento anteriore (cfr. DTF 112 III 14 ss. ; André Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.6 ad art. 91 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 28, p. 154). Nel caso di specie il debitore sostiene che il pignoramento è stato eseguito in sua assenza e che gli sarebbe stato notificato soltanto l’atto di pignoramento. Orbene dalla documentazione agli atti risulta che al ricorrente è stato inviato in data 26 giugno 2000 l’avviso di pignoramento, previsto per il 13 luglio 2000 e che lo stesso è stato eseguito sulla base dei dati già in possesso dell’UE di Lugano. Tale modo di agire è da ritenere corretto e conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, ritenuto che l’ultimo pignoramento a carico di __________ risale al 4 maggio 2000. Al ricorrente va comunque ricordato che eventuali modifiche della propria situazione reddituale e personale, potranno, se del caso, trovare attenzione in sede di riesame del pignoramento.

                                   5.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17, 91 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 29 agosto 2000 __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                         Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – __________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                                         La segretaria:

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