Incarto n. 15.2000.00128
Lugano 23 ottobre 2000 /LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 settembre 2000 di
__________
Contro
l’operato dell’UE di Lugano, e meglio per la ritardata esecuzione del pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal ricorrente nei confronti di
__________
viste le osservazioni 20 settembre 2000 dell’UE di Lugano,
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 16 maggio 2000 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso 8 febbraio 1999 di __________, annullando gli attestati di carenza beni emessi nelle procedure esecutive n. __________ e __________ a carico di __________, ordinando all’UE di Lugano di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il genere di attività svolta dal debitore ed il reddito conseguito.
B. Il 20 giugno 2000 l’UE di Lugano ha chiesto per via rogatoriale all’UE di Zurigo 4 di assumere tutte le informazioni sull’attività dell’escusso in base alla DTF 126 III 91 a cui questa Camera aveva fatto riferimento nella cennata decisione.
C. Il 3 luglio 2000 l’UE di Lugano ha spedito a __________ copia della richiesta rogatoriale; la raccomandata è tuttavia ritornata all’ufficio il 5 luglio 2000 con l’indicazione “partito senza lasciare indirizzo”.
D. Il 10 luglio 2000 l’UE di Lugano è riuscito ad interrogare l’escusso sulla sua situazione finanziaria, rendendolo espressamente edotto che analoga operazione sarebbe stata eseguita dall’UE di Zurigo 4. L’escusso ha firmato il verbale interno di pignoramento, impegnandosi a fornire alcuni giustificativi contabili.
E. Il 18 agosto 2000, l’UE di Zurigo 4 ha effettuato a sua volta l’interrogatorio dell’escusso accertando che il minimo di esistenza dell’escusso era di CHF 1'545.—a fronte di entrate mensili medie di CHF 5'000.--.
F. Il 31 agosto 2000 l’UE di Lugano ha allestito il verbale definitivo di pignoramento, indicando che le esecuzioni di __________ facevano parte del gruppo n. __________ assieme a quelle della __________ e dello __________; l’ufficio – basandosi sul pignoramento dell’UE di Zurigo 4 – ha fissato in CHF 5'000.— mensili gli introiti dell’escusso e in CHF 2'145.— il minimo esistenziale.
G. Con ricorso per ritardata giustizia del 5 settembre 2000 __________ si lamenta dell’inattività dell’UE di Lugano e chiede a questa Camera di riconoscergli CHF 9'294.35 oltre interessi al 5% a titolo di risarcimento del danno.
H. Con osservazioni 20 settembre 2000 l’UE rileva di aver correttamente e celermente dato seguito alle indicazioni contenute nella sentenza 16 maggio 2000 di questa Camera, producendo in data 4 ottobre 2000 l’intero incarto.
considerato:
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF, è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia. Per denegata giustizia si intende unicamente il rifiuto formale di un funzionario di intraprendere un passo procedurale che la legge gli impone (DTF 97 III 31; Flavio Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 34 ad art. 17). Per ritardata giustizia si intende invece il ritardo con cui un organo di esecuzione esegue un passo procedurale che la legge gli impone di eseguire in un determinato termine; la distinzione con i casi di denegata giustizia risulta spesso ardua, nonostante rimanga senza effetti pratici (DTF 101 III 6 cons. 2; Cometta, op. cit., n. 31 ss. ad art. 17).
2. Nel caso in esame occorre rilevare che l’UE di Lugano – dopo la ricezione della sentenza 16 maggio 2000 di questa Camera – ha eseguito in data 20 giugno 2000 quanto predisposto in questa sentenza, chiedendo per via rogatoriale all’UE di Zurigo 4 di procedere all’interrogatorio dell’escusso per accertare un’eccedenza pignorabile. Di questa rogatoria è stata inviata copia per raccomandata a __________ il 3 luglio 2000. Questa comunicazione è tuttavia ritornata al mittente con l’indicazione che il ricorrente aveva lasciato il suo precedente domicilio senza indicare all’ufficio postale il suo nuovo recapito. Dall’incarto si rileva che dal 3 luglio 2000 al 5 settembre 2000, il ricorrente non ha più preso contatto con l’UE di Lugano; di conseguenza quest’ultimo non ha potuto intimare al ricorrente copia di tutti gli atti compiuti nel frattempo. La responsabilità di questa situazione va ricercata dunque nell’omissione di __________ e non nell’inerzia dell’ufficio.
3. Di conseguenza le censure del ricorrente si rivelano infondate e il ricorso va respinto.
4. Per quanto riguarda le pretese di __________ in risarcimento di un presunto danno di CHF 9'294.35 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2000 causatogli dall’UE di Lugano, siffatta domanda è irricevibile. Infatti, per costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva - non ottenibile in altro modo - e non alla semplice constatazione di un errato comportamento. Il requisito si realizza quando vi è un pregiudizio di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile.
Va ricordato che la procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF.
Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno patrimoniale, atto d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità e nesso adeguato di causalità, atteso che trattandosi di responsabilità causale non occorre si dia colpa (art. 5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 115 s., n. 2.4).
A titolo abbondanziale va comunque rilevato che tali pretese si rivelano palesemente infondate, poiché – come rilevato al cons. 2 – non solo l’UE di Lugano non è rimasto inattivo (come preteso dal ricorrente), ma la colpa delle mancate comunicazioni degli atti intrapresi da quest’ufficio è da ascrivere al ricorrente stesso, che avendo cambiato indirizzo non lo ha comunicato all’ufficio.
5. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 19 LResp, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 5 settembre 2000 __________, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale di Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario