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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.10.2000 15.2000.123

October 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·768 words·~4 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00123

Lugano 18 ottobre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 settembre 2000 di

__________ patr. dall’avv. __________  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19/20 giugno 2000 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________;    

viste le osservazioni:

- 25 settembre 2000 di __________ - 5 e 29 settembre 2000 dell'UEF di __________

rilevato che con ordinanza presidenziale 7 settembre 2000 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________ del 7 gennaio/6 marzo 2000 dell'UEF di __________ __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 138'740.-oltre interessi e spese. L'escusso ha interposto opposizione. Con decisione 5 maggio 2000 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione per fr. 138'740.-- oltre interessi al 5% dal 21 settembre 1999 e fr. 210.-- di spese esecutive.

                                          B.  Su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 19 giugno 2000 l'UEF di __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il 20 giugno 2000.

                                          C.  Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ con atto 4 settembre 2000 sostenendo di non essere più assoggettato alla procedura di fallimento, in quanto nell'ambito di una precedente procedura di fallimento, suo fratello __________ ha notificato l'esclusione dell'escusso dalla società in nome collettivo __________ in base all'art. 578 CO, con la richiesta di trasformare la società in ditta individuale. L'UEF di Locarno non ha mai dato seguito a questa richiesta, per cui la società in nome collettivo non ha mai potuto essere trasformata a Registro di commercio in ditta individuale. L'attività aziendale è stata però ripresa dal solo __________, il quale ha assunto l'escusso quale dipendente salariato. __________ ha poi asserito che, indipendentemente dal perdurare della sua iscrizione a RC, egli non può essere assoggettato ex art. 39 LEF alla procedura di fallimento.

                                          D.  Delle osservazioni di __________ e dell'UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

1.      Le censure di __________, irricevibili come ricorso siccome tardive, devono però essere esaminate, atteso che ove stesse la tesi del ricorrente si darebbe nullità ex art. 22 LEF, da esaminare d’ufficio.

                                      2.a)   Ex art. 39 cpv. 1 n. 2 LEF l'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 159 a 176) quando il debitore sia iscritto nel Registro di commercio in qualità di socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO). La questione a sapere se l'iscrizione a RC è corretta, è ininfluente. Le autorità esecutive non devono verificare se le iscrizioni e le cancellazioni a RC sono giustificate. Il funzionario dell'ufficio di esecuzione si basa sullo stato del Registro di commercio e non sulle indicazioni fornitegli dal creditore (Domenico Acocella, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 7-8 ad art. 39 LEF).

                                          b)  Dall'estratto RC 28 giugno 2000 agli atti risulta che __________ è iscritto quale socio della società in nome collettivo __________. L'UEF di __________ ha pertanto proceduto correttamente emettendo ex art. 39 cpv. 1 n. 2 LEF la comminatoria di fallimento in esame.

                                          3.   Il ricorso 4 settembre 2000 di __________ è irricevibile per tardività e non vi è un motivo di nullità.

                                               Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 39 LEF

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 4 settembre 2000 __________, è irricevibile.

2.      È accertata la validità della comminatoria di fallimento 19/20 giugno 2000 nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________

                                          3.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          5.   Intimazione a:  - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              La segretaria

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