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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.08.2000 15.2000.111

August 30, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·855 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00111

Lugano 30 agosto 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 agosto 2000 di

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

                                          contro

l’operato dell’UE di Lugano nell'esecuzione __________ – e meglio contro la pubblicazione __________ dell'incanto unico delle part. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ - promossa da

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          -     che in data __________ l'Ufficio esecuzione di Lugano ha proceduto alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale cantonale dell'incanto unico dei mapp. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ di spettanza di __________ e da realizzarsi singolarmente;

                                          -     che con tempestivo ricorso 14 agosto 2000 __________ si aggrava contro tale decisione, a motivo che i quattro mappali summenzionati formerebbero un'unità economica e che una vendita in blocco di questi mappali permetterebbe un ricavo maggiore della somma delle singole licitazioni;

                                          -     che l'UE di Lugano ha trasmesso a questa Camera l'intero incarto per decisione quo all'effetto sospensivo;

                                          -     che in virtù del principio di celerità che caratterizza la procedura di ricorso ex art. 17 LEF, codificato nell'art. 9 cpv. 1 e 2 LPR, questa Camera ha la facoltà di prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di forma o di sostanza, quando oggetto del contendere è una questione di mero diritto, che non necessita di accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già disponibili (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, pag. 181 ss.);

                                          -     che dall'incarto dell'UE di Lugano, e più precisamente dalla perizia dei mapp. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, si evince che i mappali in questione, pur non essendo tutti confinanti (in particolare i mapp. __________ e __________ non confinano con il mapp. __________ sul quale sorge il noto centro __________), sono tutti uniti dal mapp. __________ sul quale sorge una strada e sono costituiti degli oneri di passo a favore dei mapp. __________, __________ e __________;

                                          -     che di conseguenza bisogna riconoscere l'unità economica delle quattro particelle in questione, e ciò a prescindere dalla volontà del debitore o dai motivi della genesi di questa unità (DTF 115 III 55 cons. 2.b);

                                          -     che questa Camera non può determinarsi su questioni non ancora decise dagli organi di esecuzione, e che pertanto il presente gravame dovrebbe essere di primo acchito respinto per precocità (Cometta, op. cit., pag. 182 nota 11) per il fatto che l'Ufficio deve determinarsi unicamente nelle condizioni d'asta sul modo di procedere all'incanto (art. 134 ss. LEF) e che pertanto solo a partire dal deposito di tali condizioni d'asta il debitore potrebbe far valere le censure sollevate con ricorso 14 agosto 2000;

                                          -     che tuttavia il ricorso è ricevibile poiché l'UE di Lugano, anticipando i tempi, ha pubblicato sul FU cantonale in data __________ la propria decisione di vendere singolarmente i quattro fondi; tale modo di procedere crea un inutile doppione, poiché obbliga gli interessati a ricorrere due volte contro la medesima decisione (una volta in occasione dell'avviso di incanto e una volta contro le condizioni d'incanto); di conseguenza la decisione dell'UE di pubblicare l'avviso d'incanto con l'indicazione che "i mappali n. __________, __________, __________, __________ verranno realizzati singolarmente" va annullata, con obbligo di ripubblicare l'intero avviso d'incanto senza la cennata frase;

                                          -     che a futura memoria, in casi analoghi l'Ufficio esecuzione dovrà iscrivere unicamente nelle condizioni di incanto le clausole secondo le quali i fondi saranno dapprima licitati singolarmente e di seguito in blocco, e che la quota di riparto spettante a ogni fondo dovrà risultare almeno uguale all'offerta più elevata conseguita dal fondo medesimo nell'asta singola (art. 108 cpv. 3 RFF; cfr. DTF 115 III 55 cons. 2.c);

                                          -     che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 20a e 134 ss. LEF, art. 108 RFF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 14 agosto di __________ è accolto.

                                               1.1.     È annullata la pubblicazione __________ sul Foglio Ufficiale __________.

                                               1.2.     È fatto ordine all'UE di Lugano di determinarsi ai sensi dei considerandi.

                                          2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:          - __________

                                               Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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