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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2000 15.2000.11

March 7, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,072 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

-

Incarto n. 15.2000.00011

Lugano 7 marzo 2000/FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 gennaio 2000 di

                                         ____________________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 27 settembre 1999

nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

                                         __________

e

                                         __________

viste le osservazioni  

- 18 gennaio 2000 della __________

- 26 gennaio 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   __________ e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

                                  B.   Il 27 settembre 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota del salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:

                                         Reddito del debitore                                                     fr. 3000.--

                                         Minimo base                                                                 fr. 1’025.-locazione                                                                       fr.    550.-trasferte                                                                          fr.    200.-pasti fuori domicilio                                                      fr.    210.-ass. div. e riscaldamento                                             fr.    275.-totale                                                                              fr. 2'260.--

                                  C.   Con lettera 21 dicembre 1999 __________ si rivolgeva all’Ufficio postulando il riconoscimento, nel calcolo del minimo di esistenza, degli importi relativi alle imposte cantonali e comunali, nonché il premio per l'assicurazione dell'autovettura.

                                  D.   A seguito del rifiuto dell'UE di Lugano di aderire alle proprie richieste, il debitore con ricorso 13 gennaio 2000 si è rivolto a questa Camera ribadendo le argomentazioni di cui allo scritto 21 dicembre 1999.

                                  E.   Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Il ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti per imposte comunali e cantonali.

                                         Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

                                         Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                         E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune e al Cantone.

                                         Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori (cfr. in senso convergente Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 ad art. 93 LEF).

                                   3.   E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n..60).

                                         In casu il ricorrente chiede il riconoscimento dell'importo relativo al premio dell'assicurazione veicoli a motore per l'autovettura  __________ che egli usa per recarsi al lavoro. Dalla documentazione agli atti risulta che tale premio, comprensivo della copertura assicurativa RC e casco totale, ammonta per il periodo 1° gennaio/1° luglio 2000 a fr. 1'455.40. Il veicolo utilizzato dall'escusso è oggetto di un contratto di leasing con la società __________ di __________ e di conseguenza risulta impignorabile. Tale contratto prevede la stipulazione di una copertura assicurativa casco totale. Orbene considerato che l'escusso abita a __________ e svolge la propria attività di assistente di cura, con orari di lavoro irregolari, a __________, appare adeguato riconoscere a titolo di spese assicurative l'importo mensile di fr. 240.--, nonché fr. 420.-- di canone leasing per l'autovettura che l'escusso utilizza per recarsi al lavoro. Ove l'escusso cambiasse posto di lavoro si ricorda che siffatto mutamento dovrà essere tempestivamente notificato all'UE di Lugano, sotto pena di sanzione penale in caso di ritardata o mancata comunicazione.

                                   4.   Il calcolo del minimo di esistenza di __________ risulta quindi essere il seguente:

                                         Minimo base                                                          fr. 1’025.-locazione                                                                fr.    550.-trasferte                                                                  fr.    200.-canone leasing                                                      fr.    420.-assicurazione auto                                                fr.    240.-pasti fuori domicilio                                               fr.    210.-ass. div. e riscaldamento                                      fr.    275.-totale                                                                       fr. 2'920.--

                                         Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                         Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 13 gennaio 2000 __________, è parzialmente accolto.

                                1.1   Di conseguenza il minimo di esistenza di __________, è determinato in fr. 2'920.-mensili in luogo di fr. 2'260.--.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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