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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2000 15.2000.00183

December 23, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,800 words·~14 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00183/184

Lugano 23 dicembre 2000 /CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi 4 dicembre 2000

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’ordine verbale dato alla ricorrente di informare l’UE su eventuali averi presso di essa della ditta __________ di __________, risp. dell’avv. __________, nell’ambito delle procedure n. __________, risp. __________, inoltrate con “avvisi di pignoramento” 24 novembre 2000, su ordine del Pretore di Lugano, Sezione 4, emanati nelle procedure di exequatur di sentenze estere a richiesta di __________

viste le osservazioni 5 dicembre 2000 dell’UE di Lugano,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  Con decisioni 23 novembre 2000, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha riconosciuto e dichiarato esecutive, in entrambi i casi limitatamente a fr. 5'000'000.--, due sentenze estere pronunciate contro __________, risp. contro l’avv. __________, ordinando nello stesso tempo, quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 della Convenzione di Lugano (in seguito: CL), il “pignoramento provvisorio” di tutti i beni mobili ed immobili dei debitori, in particolare di tutti gli averi bancari presso quattro istituti bancari con sede a Lugano, tra i quali la ricorrente, __________ Il Pretore ha inoltre fissato un certo numero di regole sull’esecuzione di questi “pignoramenti provvisori”, tra cui l’inapplicabilità degli art. 56 ss., 106-111 e 113-115 LEF, l’esclusione dell’avviso alla debitrice giusta l’art. 90 LEF, l’applicabilità per analogia degli art. 91 a 105 nonché 112 LEF, le condizioni di decadimento del “pignoramento provvisorio”, in particolare nei casi in cui gli istanti non avviassero la procedura esecutiva o non la facessero proseguire nei termini fissati dal giudice.

                                          B.  In base a due “avvisi di pignoramento” del 24 novembre 2000 (doc. B), non comunicati ai debitori, l’UE di Lugano ha provveduto, lo stesso giorno, al “pignoramento provvisorio” dell’asserito credito di __________ risp. dell’avv. __________ contro __________ allestendo i relativi “verbali di pignoramento provvisori quale provvedimento conservativo ex art. 39 ConvLug”. La ricorrente ha preso atto dei provvedimenti, riservandosi di decidere in un secondo tempo quale informazione dare all’ufficio su eventuali beni di cui i debitori risultino titolari (cfr. doc. C). __________ ha poi, il 29 novembre 2000 (cfr. doc. D), confermato all’UE di Lugano di avere bloccato eventuali averi intestati a __________, risp. all’avv. __________ a concorrenza, in ogni caso, del credito di fr. 5'000'000.--, ritenendo tuttavia, in analogia con la giurisprudenza in materia di sequestro (DTF 125 III 391 ss.), di essere tenuta a dare informazioni sull’esito del pignoramento solo dopo lo spirare del termine di opposizione ex art. 36 CL, rispettivamente dopo decisione definitiva sull’eventuale opposizione, in altre parole soltanto quando la relativa decisione sull’exequatur fosse divenuta definitiva.

                                          C.  Con ricorsi 4 dicembre 2000, __________ chiede l’annullamento dell’ordine di informazione impartito dall’UE di Lugano il 24 novembre 2000, formulato con la comminatoria di cui all’art. 324 n. 5 CP, nonché la constatazione che l’obbligo d’informazione circa l’esito del “pignoramento provvisorio” è dato soltanto allo spirare del termine di opposizione ex art. 36 CL, risp. a decisione definitiva sull’eventuale opposizione nella procedura di exequatur. In sostanza, la ricorrente argomenta che i provvedimenti addottati dall’UE di Lugano sono più vicini ad un sequestro che ad un pignoramento provvisorio, di modo che andrebbe applicata per analogia la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 III 391 ss.) relativa al primo tipo di provvedimento, secondo la quale l’obbligo d’informazione delle banche, di cui all’art. 91 cpv. 4 LEF, per rinvio analogico dell’art. 275 LEF, nasce soltanto una volta spirato il termine di opposizione al sequestro ex art. 278 LEF, risp. una volta cresciuta in giudicato la decisione su un’eventuale opposizione. La ricorrente richiama inoltre la dottrina, qualificata di maggioritaria, che privilegia la soluzione del sequestro quale provvedimento cautelare più opportuno ai sensi dell’art. 39 CL. Anche il Tribunale federale, in una sentenza recente (cfr. DTF 126 III 442), quand’anche non abbia ritenuto arbitraria la soluzione del pignoramento provvisorio, ha precisato che nessuno dei due tipi di provvedimenti può essere adottato senza notevoli adattamenti.

                                          D.  Nelle sue osservazioni, l’UE di Lugano conclude per la reiezione del gravame. Esso precisa che non ha intimato ad _______ alcuna comminatoria ai sensi dell’art. 324 n. 5 CP e che non intende farlo “sennonché nel proseguimento della procedura ordinato espressamente dal Pretore”.

Considerando

in diritto:

                                          1.   I ricorsi 4 dicembre 2000 di __________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito di procedure parallele promosse dagli stessi creditori. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. __________ e __________. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

                                          2.   In virtù del principio di celerità che caratterizza la procedura di ricorso ex art. 17 LEF, codificato nell'art. 9 cpv. 1 e 2 LPR, questa Camera ha la facoltà di prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di forma o di sostanza, quando oggetto del contendere è una questione di mero diritto, che non necessita di accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già disponibili (cfr. Cometta, op. cit., p. 181 ss.).

                                          3.   Per costante giurisprudenza, il ricorso ex art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Cometta, op. cit., n. 2.4 ad art. 7, p. 115-116, con rif.).

                                      3.1.   Viste le osservazioni dell’UE di Lugano che ha dichiarato di non aver intimato ad __________ alcuna comminatoria ai sensi dell’art. 324 n. 5 CP, la conclusione ricorsuale tendente all’annullamento di tale provvedimento va considerata come evasa.

                                      3.2.   L’UE di Lugano non ha invece rinunciato ad esigere che la ricorrente fornisca immediatamente informazioni sull’esito del “pignoramento provvisorio”. I ricorsi in esame, in questa misura, non sono pertanto privi di oggetto.

                                          4.   Questa Camera esamina d’ufficio la propria competenza (art. 4 LPamm per rinvio dell’art. 5 cpv. 1 LPR). Nel caso di specie si tratta di determinare se i provvedimenti cautelari di cui all’art. 39 CL sono regolati dal diritto esecutivo federale e cantonale o no.

                                      4.1.   Giusta l’art. 39 CL, “in pendenza del termine per proporre l’opposizione di cui all’articolo 36 [ricorso contro la sentenza di exequatur di prima grado di una decisione emanata in uno Stato parte alla Convenzione di Lugano in materia civile o commerciale] e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione [cpv. 1]. La decisione che accorda l’esecuzione implica l’autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti [cpv. 2]”. Il tipo di provvedimenti conservativi e la procedura per la loro emanazione non sono regolati dalla CL bensì dal diritto dello Stato in cui è chiesta l’esecuzione (cfr. DTF 126 III 439, con rif.).

                                      4.2.   In Svizzera, non si è purtroppo riusciti a disciplinare la questione a livello federale, come sarebbe stato conforme allo spirito della Convenzione di Lugano. Sebbene la soluzione sembrasse evidente alla luce del testo dell’art. 32 n. 1, 15. trattino CL (l’istanza di exequatur deve essere presentata “nel quadro della procedura disciplinata dagli articoli 80 e 81 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento”) nonché degli art. 64 cpv. 1 i.f. vCost. (non ripreso nella nuova Costituzione federale) e 38 cpv. 1 LEF, secondo i quali l’esecuzione delle pretese pecuniarie e in prestazione di garanzia sono sottoposte alla procedura federale di esecuzione, ossia alla LEF, l’Ufficio federale di giustizia (FF 1991 IV 288 ss., in part. 292 ss.) ha ritenuto che, pure per questo genere di pretese, si potesse dedurre direttamente dalle norme della Convenzione di Lugano l’esistenza di una procedura autonoma separata di exequatur accanto alla procedura di rigetto dell’opposizione. Inoltre, il legislatore federale ha rinunciato, nonostante che la revisione della LEF gli offrisse un’ottima occasione di farlo, ad adattare questa legge alla Convenzione di Lugano (cfr. Flavio Cometta, Nouveautés législatives fédérales et cantonales en matière de poursuite pour dettes et faillite significatives pour l’activité bancaire –Thèmes choisis, in: Les banques et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bellinzona 1998, p. 34 s., n. 1.2 e 1.2.2; Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, in AJP 1995, p. 260 ad nota 5), ad esempio facendo sue le conclusioni del rapporto 10 luglio 1993 del gruppo di esperti incaricati di esaminare la necessità di adattare il progetto di revisione della LEF alla CL, il quale proponeva tra l’altro l’introduzione nell’art. 271 cpv. 1 LEF, al n. 6, di una nuova causa di sequestro quando il procedente è in possesso di un titolo di rigetto definitivo o di un altro titolo dichiarato esecutivo in prima istanza (cfr. Rep. 1992, 163 ss., segnatamente p. 168 ss.). Si è parimenti rinunciato a regolare la procedura separata di exequatur delle sentenze relative a pretese pecuniarie e in prestazione di garanzia (ciò a cui si sarebbe giunto con l’introduzione di una nuova causa di sequestro, dato che il creditore avrebbe potuto ottenere direttamente dal giudice dell’exequatur un provvedimento cautelare – il sequestro – previa notificazione di un precetto esecutivo, cfr. Rep. 1992, p. 173, ad n. 2.3.3., e 177-178). Queste lacune, che risultano da un silenzio del legislatore federale che si può definire non qualificato (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 68 ad art. 80), sono state colmate, in modo più o meno esteso, dalle legislazioni cantonali. Ne consegue la coesistenza di una pluralità di soluzioni poco opportuna dal punto di vista dello spirito della Convenzione di Lugano e che nuoce indubbiamente alla sicurezza del diritto.

                                      4.3.   In teoria, vi sono, in diritto svizzero, quattro tipi di provvedimenti cautelari possibili ai sensi dell’art. 39 CL (cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 36 ss. ad art. 30a), le cui modalità attuative per i primi tre tipi sono simili ma non coincidenti con i corrispondenti istituti di diritto esecutivo federale: il sequestro, il pignoramento provvisorio, l’inventario cautelativo dell’art. 162 LEF e le misure cautelari del diritto di procedura civile cantonale.

                                    4.4.     Il legislatore ticinese ha scelto l’ultima soluzione citata.

                                               Infatti, l'art. 512 CPC stabilisce che il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia avviene, ad opera del giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta però eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano.

                                               L'art. 513b CPC precisa poi al cpv. 1 che il pretore del domicilio del convenuto o del luogo dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano. Per il cpv. 2, il pretore è competente per adottare i provvedimenti cautelari ex art. 39 Convenzione secondo la procedura degli art. 376 ss. CPC; la Camera civile d'appello è competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della Convenzione (cpv. 3).

                                          a)  In diritto ticinese, la questione dell’exequatur delle decisioni, comprese quelle riferite a prestazioni di denaro, che soggiacciono alla Convenzione di Lugano, in particolare la questione in esame, è quindi regolata unicamente ed esclusivamente dal Codice di procedura civile cantonale. Ne consegue l’incompetenza di questa Camera, dato che l’UE di Lugano ha agito quale ausiliario (“Hilfsperson”) del Pretore, senza che lo imponesse una norma di diritto esecutivo federale o cantonale. La vigilanza che esercita questa Camera sugli uffici di esecuzione e fallimenti concerne infatti unicamente l’attività svolta nell’ambito del diritto esecutivo federale fondato sulla LEF e non le mansioni esercitate in applicazione di norme del diritto cantonale che non siano riferite all’applicazione del diritto esecutivo federale, come ad esempio quella relativa alla vendita degli oggetti dati in pegno all’Istituto di prestito a pegno previsto agli art. 907-915 CC e non riscattati (cfr. art. 188 LAC e 11 cpv. 2 del Regolamento 30 giugno 1994 sul prestito a pegno [RL 4.1.1.5]; Cometta, op. cit., p. 86 ad 2.4b). Se l’UE di Lugano fosse competente per eseguire la decisione pretorile e secondo quali modalità non spetta a questa Camera dirlo bensì all’autorità di ricorso competente per la questione dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari del diritto di procedura civile.

                                          b)  A scanso di equivoci, va precisato che non si applica al caso di specie la giurisprudenza di questa Camera (cfr. CEF [14.1995.83] del 4 maggio 1995, cons. 2, in: BlSchk 1997, p. 63 s., ad I, massimata parzialmente anche in Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 513c) secondo la quale gli art. 513b e 513c CPC non sono applicabili nella procedura di rigetto dell’opposizione nella quale è stato chiesto a titolo pregiudiziale l’exequatur di una decisione soggiacente alla Convenzione di Lugano, per il motivo che con l’introduzione di un’esecuzione il creditore rinuncia a godere dei vantaggi che la Convenzione gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito. Infatti, gli istanti hanno esplicitamente chiesto il pignoramento provvisorio dei beni degli asseriti debitori senza previa esecuzione, fondandosi sull’art. 39 CL. In tal modo non torna applicabile il diritto esecutivo federale, la disputa dovendo essere esaminata in attuazione della CL.

                                          c)  Ci si potrebbe chiedere se la scelta del legislatore ticinese non sia contraria al diritto federale, ciò che dovrebbe essere rilevato d’ufficio da questa Camera (cfr. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2. ed., Berna1994, p. 98 ad 2.2.3), dato che per l’art. 38 cpv. 1 LEF (cfr. sopra cons. 4.2) l’esecuzione delle prestazioni pecuniarie o in prestazione di garanzia essendo retta dalla LEF. Del resto, è ammessa, pure in diritto ticinese, l’improponibilità dei provvedimenti cautelari destinati ad assicurare il pagamento di un credito (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ss ad art. 376), di modo che il rinvio dell’art. 513b cpv. 2 CPC agli art. 376 ss. CPC appare inadeguato. La soluzione ticinese è tuttavia conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale che, da una parte, ritiene che i Cantoni siano competenti per istituire e regolare una procedura separata di exequatur delle decisioni estere anche pecuniarie indipendentemente da un’esecuzione e fuori da una procedura di rigetto definitivo (cfr. DTF 116 Ia 394 ss), interpretazione peraltro condivisa dal Consiglio federale (cfr. FF 1991 IV) e dal suddetto gruppo di esperti (cfr. Rep. 1992, p. 171 ad 2.3.1, 173 ad 2.3.3 e 192 ad 5.2), e, dall’altra, non sembra ritenere arbitrario il rinvio alle norme cantonali sui provvedimenti cautelari (cfr. DTF 126 III 444, cons. 5 i.f.). Come gli altri tipi di misura (sequestro, pignoramento provvisorio, inventario cautelare), i provvedimenti cautelari di diritto cantonale devono del resto essere ritenuti a priori ammissibili, con i necessari adattamenti alla Convenzione di Lugano, vista l’inadempienza del legislatore federale (cfr. Matthias Staehelin, op. cit., n. 43 ad art. 30a; nello stesso senso, a titolo sussidiario, nell’ipotesi in cui fosse ritenuto che né il sequestro né il pignoramento provvisorio possano essere resi interamente compatibili con l’art. 39 CL: Andreas Bucher, Droit international privé suisse, vol. I/1, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, n. 861).

                                          5.   I due ricorsi vanno quindi dichiarati irricevibili.

                                               Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 38 LEF, 39 CL e 513b CPC,

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 4 dicembre 2000 di __________ di cui all’inc. __________ è dichiarato irricevibile.

                                          2.   Il ricorso 4 dicembre 2000 di __________ di cui all’inc. __________ è dichiarato irricevibile.

                                          3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          5.   Intimazione ___________________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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