Incarto n. 15.2000.00175
Lugano 7 dicembre 2000 /LG/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Circolare n. 16/2000 del 7 dicembre 2000 sull’applicazione dell’art. 219 LEF
1. Il 1° gennaio 2001 entrerà in vigore il nuovo art. 219 LEF[1]. La modifica concerne unicamente la seconda classe, alla quale viene aggiunto il privilegio dei crediti di contributi conformemente alla LF del 20.12.1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), alla LF del 19.6.1959 sull’assicurazione per l’invalidità (AI), alla LF del 20.3.1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (SUVA), alla LF del 25.9.1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (IPG) e alla LF 25.6.1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI).
2. In virtù della norma transitoria che accompagna la modifica di legge (cfr. nota 1) i privilegi previsti nei pignoramenti, nei fallimenti e nelle moratorie concordatarie vanno concessi a seconda del momento in cui tale atto è stato compiuto:
2.1. Se l’atto esecutivo determinante (esecuzione di pignoramento, dichiarazione di fallimento o concessione di moratoria concordataria) è avvenuto prima del 1° gennaio 1997, si applicherà il diritto in vigore a quel momento (privilegi per i contributi di cui al punto 1), secondo la formulazione:
“Seconda classe
a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù di potestà patria o tutelare, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenunto debitore verso le medesime.
Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante la potestà patria o tutelare o entro l’anno dalla cessazione della stessa. Non si computa il tempo trascorso durante le cause o le esecuzioni. Ciò che il fallito deve come membro di un’autorità di tutela (art. 426 a 430 CC) è parificato, ma senza la detta limitazione di tempo, a ciò che deve come tutore od esercente la potestà dei genitori.
b. I crediti delle casse degli operai per l’ammontare dovuto dal padrone.
c. I premi e le prestazioni conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni.
d. I crediti risultanti da obbligazioni fondiarie e quelli delle centrali di obbligazioni fondiarie risultanti da mutui concessi ai loro membri in virtù dell’articolo 11 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1930 sull’emissione di obbligazioni fondiarie, per l’ammontare che, al momento dell’apertura del fallimento, manca nella copertura (art. 14, 19 e 25 della legge suddetta); invece, questo privilegio non si estende al minor ricavo della copertura in caso di realizzazione.
e. I crediti di istituzioni destinate a creare ed a sostenere opere di previdenza a favore di impiegati e di operai, verso il datore di lavoro, come pure i crediti di istituzioni destinate a creare ed a sostenere opere di previdenza a favore di soci della società cooperativa, in quanto la personalità giuridica sia stata conferita a siffatte istituzioni.
f. I crediti per quote dovute conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
g. Le quote ed i contributi dovuti alle casse di compensazione per indennità familiari.
h. I crediti per quote dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
i. I crediti per contributi dovuti conformemente alla legge federale del 25 settembre 1952 sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile.
k. I crediti per contributi dovuti conformemente alla legge deferale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità.
l. I crediti per quote delle casse-malati riconosciute dalla Confederazione.
m. L’imposta preventiva che il debitore ha trasferito prima della dichiarazione di fallimento o del pignoramento (art. 46 cpv. 2 della LF del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva)”
2.2. Se l’atto esecutivo è avvenuto tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 si applicherà il diritto attualmente in vigore (nessun privilegio per i contributi di cui al punto 1), secondo la formulazione:
“Seconda classe
I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.
2.3. Se l’atto esecutivo avverrà dopo il 1° gennaio 2001 compreso, si applicherà la nuova disciplina (ripristino dei privilegi di cui al punto 1 e 2.1), nel testo seguente:
“Seconda classe
a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell’autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l’autorità parentale o entro l’anno dalla cessazione della stessa.
b. I crediti di contributi conformemente alla legge dereale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza.
c. I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie sociale.
d. I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.
3. Gli uffici d’esecuzione e fallimento del Cantone dovranno pure rendere nota questa circolare a tutte le amministrazioni fallimentari speciali del loro circondario.
4. Intimazione (per invio raccomandato) a tutti gli UEF, UE e UF del Cantone. Comunicazione (per invio semplice) al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
Il Presidente Il segretario