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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.09.2000 15.2000.00110

September 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,299 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00110

Lugano 14 settembre 2000 /FC/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 agosto 2000 di

                                          __________

contro l'operato dell’UEF __________ nell'esecuzione n. ______ promossa dal ricorrente contro

                                          __________

in materia di liberazione di beni pignorati;

richiamata l'ordinanza presidenziale 16 agosto 2000 di concessione dell'effetto sospensivo;

viste le osservazioni 4 settembre 2000 dell'UEF __________

ritenuto

in fatto:

                                          A.  __________ procede contro __________ per fr. 2'889'917.-- con precetto esecutivo n. ______ dell’UEF di __________

                                               Con verbale di pignoramento ("completamento di pignoramento ex art. 145 LEF") del 18 maggio 2000, l'auto Mercedes SL 600 pignorata, stimata fr. 70'000.--, è stata presa in custodia dall'UEF __________ e depositata presso il __________, con un costo di fr. 10.-- al giorno per "spese di magazzinaggio". Contestualmente sono stati inventariati beni dalle posizioni 1B a 62, tutti dichiarati di esclusiva proprietà non del debitore escusso bensì di A. C. C.

                                               Il citato verbale di pignoramento 18 maggio 2000 è stato indicato quale attestato provvisorio di carenza di beni nel senso dell'art. 115 LEF.

                                          B.  Il 19 giugno 2000 __________ ha chiesto la vendita dell'auto Mercedes SL 600.

                                               Con avviso d'incanto 28 giugno 2000 l'Ufficio ha fissato i pubblici incanti per il 18 agosto 2000.

                                          C.  Il 2 agosto 2000 il debitore escusso ha depositato presso la cassa dell'UEF __________ "la liquida somma di fr. 70'000.-- e meglio come al valore di stima indicato nel verbale di pignoramento".

                                          D.  Dopo aver depositato fr. 70'000.--, l'escusso ha chiesto all'organo d'esecuzione di annullare l'incanto del 18 agosto 2000 "a seguito del pagamento effettuato", liberando l'auto Mercedes SL 600 dal vincolo del pignoramento e mettendola a sua disposizione.

                                          E.  Con provvedimento 2 agosto 2000 l'Ufficio ha:

                                               -    annullato l'asta pubblica;

                                               -    messo a libera disposizione del debitore il veicolo pignorato;

                                               -    deciso di versare la somma di fr. 70'000.-- al creditore in sostituzione del veicolo pignorato.

                                          F.  Con ricorso 11 agosto 2000 __________ chiede l'annullamento del provvedimento 2 agosto 2000, con protesta di spese e ripetibili, ritenuto che a fronte di un credito di oltre fr. 2'889'917.--"nulla permette di ritenere che, con i beni pignorati al debitore, il creditore procedente resterà soddisfatto per il suo credito complessivo. È anzi sin d'ora prevedibile che la procedura esecutiva si concluda con un atto di insufficienza di pegno e probabilmente con un attestato di carenza beni, visto che __________ un mese prima di procedere all'acquisto della vettura pignorata aveva subito l'emissione di un attestato di carenza beni. In secondo luogo nulla permette di ritenere che l'asta non avrebbe permesso di conseguire un importo maggiore di quello stimato dall'ufficio esecuzione in fr. 70'000.--".

                                          G.  L'UEF __________ ha chiesto la reiezione del gravame, avendo agito come nella procedura di sequestro (art. 277 LEF) e incassato il controvalore dell'oggetto pignorato, la cui stima non è stata contestata dal creditore.

                                               __________ non ha presentato osservazioni.

Considerato

in diritto:

                                      1.a)   L'art. 277 LEF consente la sostituzione degli oggetti sequestrati compresi i beni immobili (DTF 116 III 40 cons. 3b) - dietro una garanzia pari al loro valore di stima in sede di esecuzione del sequestro.

                                          b)  La prestazione di una garanzia in sede di sequestro determina per il debitore la libera disponibilità dei beni sequestrati, con facoltà di usarli, venderli o portarli all'estero (DTF 116 III 40 cons. 3b con rif.). La garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce i beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento dell'esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 cons. 4a).

                                          c)  Il sequestro è una misura urgente di natura conservativa per la tutela di diritti patrimoniali a rischio (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 157, n. 2.2.a).

                                               Il pignoramento è per contro una misura di esecuzione definitiva.

                                               Scopo del pignoramento è il pagamento di un credito, mentre ratio del sequestro è garantire il pagamento di un credito (DTF 120 III 91 cons. 4b con rif.). Di conseguenza, mentre i beni pignorati sono restituiti solo a seguito di pagamento del debito dedotto in esecuzione, i beni sequestrati sono invece affidati al debitore non appena fornisca una garanzia ex art. 277 LEF pari al valore di stima indicato dall'ufficio d'esecuzione (DTF 120 III 91 cons. 4b).

                                          d)  Nel caso di specie, la disputa verte sulla libera disponibilità di un bene pignorato. Contrariamente all'opinione dell'UEF di X, la liberazione dell'auto Mercedes SL 600 a favore del debitore non può avvenire con il pagamento corrispondente al valore di stima del bene pignorato - come sarebbe il caso in sede di sequestro con la dazione di una garanzia ex art. 277 LEF di pari importo - ma solo nell'ipotesi del pagamento integrale del debito in esecuzione (oltre fr. 2'889'917.--).

                                               Ne consegue l'accoglimento del gravame nel senso che l'auto Mercedes SL 600 resta pignorata e che l'organo d'esecuzione procederà sollecitamente alla sua vendita ai pubblici incanti.

                                          2.   Il versamento di fr. 70'000.--, effettuato il 2 agosto 2000 da __________ mediante deposito presso la cassa dell'UEF di X (cfr. motivazione del provvedimento 2 agosto 2000 dell'organo d'esecuzione), a fronte di uno scoperto di oltre fr. 2'889'917.-- e considerando che il verbale di pignoramento 18 maggio 2000 ne certifica la sua valenza quale attestato provvisorio di carenza di beni nel senso dell'art. 115 LEF, impone all'UEF di X di procedere senza indugio a un pignoramento complementare ex art. 145 LEF dell'intero importo di fr. 70'000.-- già ivi depositato. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari (art. 145 cpv. 1 secondo periodo LEF).

                                      3.a)   Il sistema del diritto esecutivo federale è in sé quasi perfetto dal profilo tecnico-giuridico e contribuisce a distribuire a ciascuno quello che gli spetta, a condizione però che ogni interessato svolga, con attenzione e diligenza, quanto occorra a tutela dei propri diritti e senza delegare ad altri funzioni di controllo che, purché lo si voglia, molti sarebbero in grado di svolgere. Attenzione accresciuta va posta, ben più di quanto si pratichi attualmente, sugli aspetti penali che possono pregiudicare il corretto svolgimento della procedura di esecuzione forzata. Sempre più spesso si intuisce nell'azione di taluno l'intento prevaricatore, volto a conseguire illeciti vantaggi patrimoniali sfruttando debolezze e aritmie procedurali, volute o no, della parte avversa, di altri interessati e delle autorità sia istituzionali che private chiamate ad operare. L'aiuto decisivo del diritto penale nel reprimere i crimini e i delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti (art. 163-171bis CP, comprese le disposizioni generali ex art. 172-172ter CP), come pure per perseguire le contravvenzioni per inosservanza da parte del debitore o di terzi di norme della LEF (art. 323-324 CP) o correlate (inosservanza delle norme legali sulla contabilità, art. 325 CP) - con l'estensione ex art. 326 CP nei confronti di chi ha agito per persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali senza omettere la contravvenzione secondo l'art. 292 CP, deve di nuovo costituire valido deterrente contro manovre scorrette e fraudolente. In questa direzione si è peraltro già mosso il legislatore ticinese con l'istituto dell'ispettore di esecuzione e fallimenti (art. 10 LALEF), in funzione di consulente degli organi d'esecuzione forzata per gli aspetti di natura penale connessi agli adempimenti ex art. 4 e 181 CPP (CEF 20 luglio 2000 in re C. v. a. R. SA c. E. B. cons. 1; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2 agli art. 21-24 LPR, p. 261).

                                          b)  Nel fallimento e nell'esecuzione per debiti si possono distinguere crimini o delitti e contravvenzioni. Bene giuridico protetto è in primo luogo il diritto soggettivo del creditore ad essere soddisfatto dal profilo patrimoniale per mezzo dei beni del debitore e secondariamente l'esecuzione forzata, quale parte costitutiva dell'amministrazione della giustizia in senso lato (DTF 106 IV 34 cons. 4a con rif.; Flavio Cometta, Diritto esecutivo federale e sanzione penale - Reati nell'esecuzione forzata, in particolare nel concordato, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel - Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 195; Hans Wiprächtiger, Das neue Vermögensstrafrecht und die Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, in: BlSchK 1998, p. 6, b); Karl Spühler, Das revidierte SchKG und seine Auswirkungen auf die Strafverfolgung, in: RPS/ZStrR 1998, p. 250, n. 1).

                                          c)  L'Autorità cantonale di vigilanza non può limitarsi al solo esame degli aspetti di diritto esecutivo federale, quando dagli atti dell'incarto emergono elementi suscettibili di ulteriori sviluppi, siano essi di natura penale, disciplinare, deontologica e quant'altro. È infatti suo specifico compito procedere ai necessari adempimenti, ritenuto che le segnalazioni vanno attuate in termini comprensibili per il destinatario e compatibilmente con le emergenze fattuali e in diritto già acquisite. Sono quindi atti dovuti quelli imposti all'autorità di vigilanza di trasmettere al Ministero pubblico per le incombenze penali una copia della sentenza a valere quale notifica formale ex art. 4 e 181 CPP, in relazione a specifici considerandi che vanno indicati partitamente e per quanto possibile in modo conforme allo stato degli atti (Cometta, Commentario alla LPR, n. 3.3 agli art. 21-24, p. 261 s. e nota 11). A questi adempimenti l'Autorità cantonale di vigilanza si è sempre attenuta, a condizione che l'istruttoria di causa già abbia evidenziato elementi suscettibili di approfondimenti nel senso prospettato, che possono anche essere demandati preliminarmente agli organi d'esecuzione e fallimento, come nel caso in esame. All'UEF di X è pertanto fatto ordine di sentire nuovamente l'escusso - per accertare l'eventuale ulteriore pignorabilità di beni - e di poi valutare se vi sono gli estremi per una notifica formale ex art. 4 e 181 CPP al Ministero pubblico in relazione a beni sottaciuti in violazione del diritto esecutivo.

                                          d)  Nel caso di specie la disponibilità improvvisa di fr. 70'000.-- è fatto indiziante aritmie - meritevoli di approfondimento - nell'indicazione che l'escusso è tenuto a dare in conformità dell'art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF di tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi, sotto minaccia di pena in conformità degli art. 164 n. 1 e 323 n. 2 CP, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento. A fronte di un'esposizione debitoria di oltre fr. 2'889'917.--, non è di immediata evidenza né risponde a logica cartesiana investire fr. 70'000.-- in un'auto Mercedes SL 600 quando le esigenze di mobilità possono essere soddisfatte anche in termini più rispettosi del rapporto tra costi e benefici. A maggior ragione si impone per __________ l'esigenza di rigore finanziario, ove solo si consideri che l'arredamento di casa, pignorato dalle posizioni 1B a 62, è stato rivendicato in proprietà nella sua totalità da __________

                                          4.   A futura memoria, l'UEF di X deve essere reso attento che anche nell'esecuzione del pignoramento la stima deve essere rispettosa del diritto esecutivo federale (art. 97 LEF). È infatti di tutta evidenza che svariate poste appaiono d'acchito di valore irrisorio, lontano dalla realtà economica: si veda ad esempio e senza pretesa di esaustività le posizioni n. 1c, 9, 12, 13, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 39, 43, 44, 50, 58 e 59. Orbene, l'errata convinzione dell'organo d'esecuzione sulla portata della stima secondo cui l'escusso possa ottenere il ripristino del suo pieno diritto di proprietà sui beni pignorati, limitandosi al versamento del loro valore di stima fissato nell'atto di pignoramento anche nel caso di non integrale pagamento del debito dedotto in esecuzione - rende necessario un intervento esplicativo e formativo ad opera dell'Ispettorato d'esecuzione e fallimento presso l'UEF di X sui funzionari preposti a queste incombenze.

                                          5.   Ne consegue l'accoglimento del gravame con contestuale annullamento del provvedimento 2 agosto 2000 dell'UEF di X.

                                               Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 91, 97, 115, 145 e 277 LEF; 163 ss. e 323 ss. CP; 4 e 181 CPP; 10 LALEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 11 agosto 2000 di __________ è accolto.

                                               1.1.   Il provvedimento 2 agosto 2000 dell'UEF di X è annullato.

                                               1.2.   L'UEF __________ procederà sollecitamente alla realizzazione ai pubblici incanti dell'auto Mercedes SL 600.

                                          2.   È ordinato all'UEF __________ di procedere al pignoramento complementare dell'importo di fr. 70'000.-- depositato alla cassa dell'Ufficio stesso.

                                          3.   L'UEF __________, sentito nuovamente l'escusso, valuterà se vi sono gli estremi per una notifica formale ex art. 4 e 181 CPP al Ministero pubblico contro l'escusso in relazione al cons. 3.

                                          4.   L'Ispettorato d'esecuzione e fallimento procederà nel senso del cons. 4.

                                          5.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          6.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          7.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UEF di X, con l'ordine di procedere come ai dispositivi n. 1, 2e3e Ispettorato d'esecuzione e fallimento, Lugano, con l'ordine di procedere come al dispositivo n. 4.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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