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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.06.2000 15.2000.00064

June 28, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,250 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2000.00064

Lugano 28 giugno 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 aprile 2000 di

                                         __________

(patr. dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il verbale di sequestro 3/10 aprile 2000 emesso a carico di

                                         __________

nella procedura esecutiva conseguente a sequestro promossa dai ricorrenti;

Viste le osservazioni 10 maggio 2000 dell’UEF di Mendrisio

esaminati atti e documenti;

Ritenuto

in fatto:                       

                                   A.      In data 3 aprile 2000 il Pretore di Mendrisio -Nord decretava, su istanza di __________ il sequestro presso il datore di lavoro __________ del salario di __________ per l’importo di fr. 710'480.-- oltre interessi.

                                   B.      Il 10 aprile 2000 il sequestro veniva eseguito dall’UEF di Mendrisio con il seguente risultato:

                                             Salario percepito                                                         fr.     3’478.--

                                             Minimo di esistenza

                                             importo base                                                                fr.     1’370.-locazione                                                                       fr.        833.-riscaldamento                                                               fr.        507.-trasferte                                                                         fr.        217.-pasti f. dom.                                                                  fr.        180.--

                                             Totale                                                                             fr.     3’107.--

                                   C.      Con ricorso 17 aprile 2000 i creditori si aggravano contro il verbale di sequestro, sostenendo che l’UEF non avrebbe tenuto in sufficiente considerazione il fatto che il debitore viva in Italia, dove il costo della vita è notoriamente inferiore rispetto alla Svizzera. Inoltre gli importi di fr.833.-- per la locazione e di fr. 507.-- per spese di riscaldamento sarebbero sproporzionati alle circostanze. Chiede quindi che il calcolo del minimo di esistenza venga riesaminato e adeguato alle necessità economiche di una famiglia residente in Italia. Da ultimo i ricorrenti sostengono che nel calcolo delle entrate non sarebbero state prese in considerazione la tredicesima e le ore straordinarie.

                                   D.      L’escusso non ha formulato osservazioni, mentre delle osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                     

                                    1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                    2.      La tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di fr. 1’370.--. Tuttavia in una recente sentenza dell’Autorità di vigilanza di Basilea – Città è stato stabilito che per un debitore frontaliero si giustifica una riduzione del 10% dell’importo base mensile (BlSchK 2000, p.63). Nel caso di specie __________ pur esercitando la propria attività lavorativa in Svizzera vive in Italia, segnatamente a __________ in provincia di __________.

                                             Pertanto quale importo base mensile va computato l’importo di fr. 1’233.-- (= fr. 1’370.--./. fr. 137.--), giustificandosi anche per l’Italia una riduzione del 10%.

                                    3.      Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                             Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

                                             Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero calcolati a titolo di locazione fr. 833.--. Tale importo, come si evince dagli atti, costituisce il rimborso mensile del prestito concesso all’escusso dai fratelli per la ristrutturazione della propria abitazione. Di conseguenza viste le peculiarità del caso in esame si giustifica il riconoscimento di tale importo nel calcolo del minimo vitale, corrispondendo lo stesso ad un canone locatizio per un appartamento di 2/3 locali nella fascia di confine, notoriamente più cara per la domanda di frontalieri.

                                    4.      I ricorrenti contestano l’importo di fr. 507 riconosciuto dall’UEF per spese di riscaldamento e ne postulano la riduzione a fr. 200.-- mensili. Orbene dalla documentazione prodotta dall’escusso risulta che egli per il periodo novembre 1999/ febbraio 2000 ha pagato Lit. 1'835'000 per la fornitura di gas metano da riscaldamento, pari ad una media mensile di circa Lit. 460'000. Considerato che il consumo in oggetto si riferisce ai mesi notoriamente più freddi dell’anno e pur ritenendo che nei mesi estivi il consumo di metano è limitato unicamente a quanto necessario per riscaldare l’acqua, questa Camera ritiene adeguato riconoscere a tale titolo l’importo mensile medio di fr. 300.--.

                                    5.      I ricorrenti sostengono che dalle entrate sarebbero state escluse le ore straordinarie e la tredicesima. Ciò non corrisponde alla realtà, in quanto il verbale di sequestro indica chiaramente che deve essere sequestrato tutto lo stipendio mensile del debitore eccedente il minimo vitale, quindi anche la retribuzione per le ore straordinarie prestate dall’escusso, nonché la tredicesima. Tali prestazioni costituiscono infatti parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum ScKG,, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).

                                    6.      Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si presenta come segue:

                                             Salario percepito                                                         fr.     3’478.--

                                             Minimo di esistenza

                                             importo base                                                                fr.     1’233.-locazione                                                                       fr.        833.-riscaldamento                                                               fr.        300.-trasferte                                                                         fr.        217.-pasti f. dom.                                                                  fr.        180.--

                                             Totale                                                                             fr.     2’763.--

                                    7.      Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                             Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

                                             Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia

                                    1.      Il ricorso 17 aprile 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                    2.      Di conseguenza il minimo di esistenza di __________ è determinato in fr. 2'763.-in luogo di fr. 3'107.--.

                                    3.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                    4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                    5.      Intimazione:   - __________                                    Comunicazione all’UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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