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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2000 15.1999.92

January 20, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·996 words·~5 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.1999.00092

Lugano 20 gennaio 2000 FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 31 maggio 1999 di

                                         __________

                                         patr. dallo studio legale __________

                                         contro

l’operato dell’amministratore speciale del fallimento __________,

viste le osservazioni 2 agosto 1999 di __________                                

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                     A.   In data 14 novembre 1995 __________ é stato nominato dall’assemblea dei creditori quale amministratore speciale del fallimento __________.

                                   B.   In data 20 aprile 1999 la __________ ha comunicato ad __________ che la moglie del fallito, __________ risulta proprietaria della part.n.__________ RFD di __________ sulla quale il marito __________ vanta un diritto di abitazione, nonché un diritto di ricupera al prezzo di fr. 210'000.-- . La __________ ha chiesto quindi all'amministratore speciale del fallimento di iscrivere nell'inventario dei beni del fallito il diritto di ricupera sulla part. __________ RFD di __________ e di esercitare tale diritto. Subordinatamente qualora la massa decida di rinunciare all'esercizio di tale diritto, la __________ ha postulato la cessione dello stesso ai creditori ex art. 260 LEF.

                                   C.   Con scritto 20 maggio 1999 __________ si è rifiutato di aderire alle richieste della __________ sostenendo che il diritto di ricupera non costituirebbe un attivo della massa e di conseguenza l'esercizio di tale diritto da parte dell'amministrazione fallimentare speciale sarebbe escluso.

                                   D.   Con ricorso 31 maggio 1999 la __________ formula il seguente petitum:

                                          "1.1.   La decisione 20 maggio 1999 del signor __________ è annullata.

                                          1.2.    E' fatto ordine all'amministratore speciale del fallimento __________, signor __________, di procedere immediatamente ad iscrivere nell'inventario dei beni della massa il diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.--.

                                          1.3.    E' fatto ordine all'amministratore speciale del fallimento __________, signor __________, di esercitare ai sensi dell'art. 211 cpv. 2 LEF il diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.--.

                                          Subordinatamente, è fatto ordine all'amministratore del fallimento __________, signor __________, di interpellare i creditori (previa convocazione di un'ulteriore assemblea ai sensi dell'art. 255 LEF oppure in via circolare secondo l'art. 255a LEF) affinché abbiano a deliberare sull'esercizio o meno del diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.-- e, in caso di rinuncia all'esercizio, è fatto ordine all'amministratore speciale del fallimento di offrirlo in cessione ai singoli creditori ai sensi dell'art. 260 LEF."

                                          La ricorrente assevera che il diritto di ricupera in oggetto non rientra nella categoria dei beni impignorabili ex art. 92 LEF né nella categoria dei redditi limitatamente pignorabili ai sensi dell'art. 93 LEF. Di conseguenza tale diritto si rivelerebbe pignorabile. 

                                   E.   Delle osservazioni agosto 1999 di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                   1.   Per l'art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori,

                                          Giusta l’art. 221 cpv. 1 LEF appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.

                                          Ove sia controverso se un bene o un diritto appartenga alla massa, l’ufficio dei fallimenti deve attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariarlo (cfr. DTF 104 III 23)

                                          Contro il rifiuto d’inventariare un bene o un diritto che si presume appartenga alla massa ogni creditore ha diritto d’interporre ricorso (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 44 n. 14, p. 351; Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n.33 ad art. 221 LEF; DTF 114 III 22, 64 III 35).

                                    2.   Orbene, nel caso di specie __________ con atto pubblico 14 novembre 1990 ha concesso al __________ un diritto di ricupera sulla part. __________ RFD di __________, nonché un diritto di abitazione. (doc. D e E).

                                          La __________ ha richiesto il 20 aprile 1999 all’amministratore fallimentare speciale d’inventariare tra i beni della massa il diritto di ricupera sulla part. __________ RFD di __________. Con scritto 20 maggio 1999 __________ si è rifiutato di aderire alle richieste della Banca sostenendo che questa Camera con decisione 22 gennaio 1999 (inc. 15.97./113) avrebbe già stabilito l'impignorabilità dei diritti di abitazione e di ricupera iscritti a favore di __________ . Tale tesi non può essere condivisa, in quanto nel pregresso giudizio la vexata quaestio era stata trattata come pregiudiziale (senza effetto oltre la procedura topica) per il giudizio disciplinare contro l'amministratore fallimentare speciale

                                    3.   Sulla scorta di quanto espresso sub 1, il rifiuto      dell’amministratore fallimentare speciale d’inventariare il diritto di abitazione e di ricupera iscritto sulla part. __________ RFD di __________ a favore di __________ è in contrasto con quanto sancito dalla LEF, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. L’organo di esecuzione dovrà quindi inserire tra i beni della massa, inventariandoli, i diritti di abitazione e di ricupera in oggetto.

                                    4.   Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

                                          Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 197 cpv. 1 e 221 cpv. 1 LEF

Pronuncia:

                                    1.   Il ricorso 31 maggio 1999 della __________, è accolto.

                                    2.   E' fatto ordine all'amministratore fallimentare speciale del fallimento __________, __________, di determinarsi come al considerando 3 di questa sentenza.

                                    3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità

                                    4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                    5.   Intimazione a:

                                          -     __________

                                          Comunicazione a UEF Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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