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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.02.2000 15.1999.213

February 11, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,004 words·~5 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.1999.00213

Lugano 11 febbraio 2000 FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 novembre 1999 di

                                         __________

                                         rappr. da __________

                                         contro

l’operato dell’UEF di Leventina nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di

                                         __________

procedura concernente anche

                                         __________

                                         rappr. dall'__________

viste le osservazioni

- 9 dicembre 1999 dello __________

- 20 dicembre dell'UEF di Leventina                 

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________, promossa nei confronti dell'avv. __________, l'UEF di Leventina procede alla vendita degli immobili part. __________, __________ RFD di __________ e part. __________ RFD di __________

                                  B.   Il 7 maggio 1999 l’UEF di Leventina ordinava la pubblicazione sul FUSC e sul FUC dell'avviso d'incanto relativo agli immobili part. __________ e __________ RFD di __________, nonché della part. __________ RFD di __________, di proprietà dell'escusso. L'Ufficio invitava nel contempo i creditori ad insinuare le proprie pretese entro il 1° giugno 1999.

                                  C.   Il 31 maggio 1999 lo __________ notificava il seguente credito garantito da pegno:

                                         "Tassa utile immobiliare __________ Part.__________, __________ di __________ Trasferimento del 23.01.95" fr. 109'952.75 oltre fr. 20'117.65 a titolo d'interessi aggiornati al 6 agosto 1999.

                                  D.   In data 21 luglio 1999 veniva depositato l'elenco oneri delle part. __________ e __________ RFD di __________. Il relativo incanto, svoltosi il 6 agosto 1999, ha visto l'aggiudicazione in blocco degli immobili in oggetto al __________ per l'importo complessivo di fr. 500'000.--.

                                  E.   Con decisione 19 novembre 1999 l'UEF di Leventina annullava l'incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________ e la relativa aggiudicazione al __________. L'Ufficio motivava la propria decisione con il mancato inserimento nell'elenco oneri della notifica di credito 31 maggio 1999 dello __________ e la conseguente omissione della notifica di tale atto al creditore.

                                  F.   Contro tale decisione si è aggravato con ricorso 30 novembre 1999 il __________ formulando il seguente petitum:

                                         " IN VIA PRINCIPALE

                                         1.   Il ricorso è accolto.

                                              Di conseguenza la decisione dell'Ufficio di esecuzione del Distretto di Leventina del 19 novembre 1999 tendente all'annullamento dell'incanto dei fondi part. __________ e __________ RFD __________, di proprietà dell'avv. __________, eseguito il 06.08. 1999 nell'ambito dell'esecuzione n.__________ dell'UEF di Leventina, è annullata.

                                              Di conseguenza è mantenuta, così come avvenuta, l'aggiudicazione al __________, dei due mappali di cui sopra.

                                              (…)

                                         IN VIA SUSSIDIARIA

                                         1.   Qualora il ricorso venga respinto e l'incanto annullato, la procedura dovrà riprendere dalla stesura da parte dell'UE del Distretto di Leventina dei due nuovi elenchi oneri, con relativo aggiornamento degli interessi al giorno dell'asta.

                                              (…) ".

                                         La Banca sostiene che, non avendo lo __________ interposto ricorso contro l'aggiudicazione, mal si comprenderebbe la decisione dell'UEF di Leventina di annullare l'incanto in oggetto.

                                  G.   Delle osservazioni dell’UEF di Leventina e __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 140 cpv. 2 LEF, applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 156 cpv. 1 LEF, l'ufficiale comunica l'elenco oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. La cerchia degli interessati ex art. 140 cpv. 2 LEF comprende i creditori, i titolari di diritti iscritti nell'elenco oneri, il debitore, nonché un eventuale terzo proprietario (Markus Hausermann/Kurt Stöckli/Andreas Feutz, Basler Kommentar zum SchKG II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.110 ad art. 140 LEF). L'omissione della comunicazione dell'elenco oneri non ha quale conseguenza la nullità dell'incanto, ma può costituire motivo di contestazione dell'asta (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG I, Zurigo 1997, n. 31 ad art. 140 LEF). La consolidata giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che la mancata notifica dell'elenco oneri è motivo di contestazione dell'asta (DTF 36 I 118; 35 I 806; 27 I 598; 26 I 516).

                                   2.   Nel caso di specie lo __________ ha notificato il proprio credito garantito da pegno, in data 31 maggio 1999. Tale notifica non è stata inserita nell'elenco oneri delle part. __________ e __________ RFD di __________, con la conseguenza che gli elenchi oneri in questione non sono stati intimati al creditore. Tale omissione ha determinato la mancata crescita in giudicato degli elenchi oneri nei confronti dello __________. L'Ufficio accortosi dell'errore ha correttamente provveduto ad annullare l'asta, svoltasi sulla base di elenchi oneri incompleti per la nota carenza. La decisione 19 novembre 1999 di annullare l'asta e di procedere alla ripubblicazione dell'avviso d'incanto costituisce atto dovuto per il ripristino della procedura, così come imposto dalla LEF. Di conseguenza l'UEF di Leventina procederà alla ripubblicazione dell'avviso d'incanto ed al conseguente rideposito degli elenchi oneri  e delle condizioni d'incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________, con l'avvertenza che lo stesso non dovrà avvenire, come in precedenza, durante le ferie esecutive.

                                   3.   Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso.

                                         Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).              

                                         Come richiesto dal ricorrente in via sussidiaria, l'UEF di Leventina dovrà aggiornare gli interessi al giorno dell'asta.

Richiamati gli art. 140 e 156 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 30 novembre 1999 di __________, è parzialmente accolto.

                                   2.   Di conseguenza è fatto ordine all'UEF di Leventina di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UEF di Leventina

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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