Incarto n. 15.1999.00190
Lugano 12 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1999 di
__________
patr. dall'avv. __________
contro l'operato dell'UEF di Bellinzona in materia di cancellazione di attestati di carenza di beni dopo omologazione di concordato nella procedura di fallimento;
richiamate le osservazioni:
- 13 ottobre 1999 del Comune __________
- 15 ottobre 1999 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna
- 19 ottobre 1999 di __________
- 22 novembre 1999 dell'UEF di Bellinzona
- 20 dicembre 1999 di __________
Ritenuto in fatto
A. Nel periodo tra il 22 ottobre 1996 e l'8 aprile 1998 sono stati emessi a carico di __________ 42 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 507'951.--.
B. Con decreto __________ del Pretore del Distretto di Bellinzona è stato dichiarato il fallimento di __________. La liquidazione fallimentare si è svolta in via ordinaria ed è sfociata in un concordato in via di fallimento omologato il 16 giugno 1999 sulla base del "pagamento integrale delle spese di liquidazione e dei crediti garantiti da pegno manuale, nonché del versamento di una percentuale concordataria del 18% ai creditori di terza classe". Contestualmente al pronunciato di omologazione, il giudice del concordato e del fallimento ha statuito al dispositivo n. 3: "Il fallimento di __________, dichiarato con decreto __________, è revocato e la debitrice è reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio".
C. Il 17 settembre 1999 __________ ha chiesto all'UEF di Bellinzona la cancellazione d'ufficio di tutti gli attestati di carenza di beni emessi contro la beneficiaria di un concordato fallimentare, compresi quelli di creditori che non hanno insinuato le loro pretese nel fallimento e nella conseguente procedura concordataria benché disponessero di attestati di carenza di beni.
D. Con provvedimento 27 settembre 1999 l'UEF di Bellinzona ha respinto la domanda di cancellazione d'ufficio degli attestati di carenza di beni, atteso che tali atti esecutivi possono essere cancellati solo per avvenuto pagamento, su richiesta del creditore o a seguito di decisione di un'autorità giudiziaria. Per l'organo d'esecuzione, un creditore in possesso di un attestato di carenza di beni - non partecipante al concordato - non perde il diritto di percepire il dividendo concordatario.
E. Con ricorso 6 ottobre 1999 __________ ha chiesto la cancellazione d'ufficio di tutti gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico prima del 30 aprile 1998, sia riferiti a crediti insinuati che no, ritenuto che le esecuzioni antecedenti la pronuncia del fallimento e venute a cadere con siffatta declaratoria non rinascono con la revoca del fallimento: la cancellazione delle esecuzioni deve essere eseguita, dopo un concordato intervenuto nell'ambito del fallimento, concluso per definizione dopo la pronuncia del fallimento, come nell'ipotesi in cui il fallimento giunga al termine.
F. Alla cancellazione degli attestati di carenza di beni emessi a loro favore si sono opposti il Comune di __________ (che ritiene l'impugnativa "pacificamente infondata"), la __________ ("che vanta ancora il credito di fr. 749.30 oltre accessori, come da verbale del 26 luglio 1997") e __________ ("il nostro credito si compone di contributi datore di lavoro e dipendente per fr. 8'000.--; i crediti della previdenza vecchiaia sono privilegiati in prima classe in base all'art. 219 LEF").
Considerando in diritto
1. Nel concordato fallimentare ex art. 332 LEF non vi sono apprezzabili differenze dal profilo materiale per raffronto a quello ante decozione. Ben diversi sono invece gli aspetti procedurali, venendo a mancare la fase preliminare volta ad ottenere la decisione incidentale sulla moratoria concordataria quale premessa per poter giungere al pronunciato finale di omologazione. Se il debitore propone un concordato dopo la dichiarazione del suo fallimento, l'amministrazione lo sottopone con il suo parere ai creditori che deliberano se possibile già alla seconda assemblea (art. 252 cpv. 2 LEF); le funzioni di commissario sono svolte dall'amministrazione del fallimento (art. 332 cpv. 2 secondo periodo LEF). Per l'art. 206 LEF, al momento della dichiarazione di fallimento, tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non se ne possono promuovere altre durante la procedura di liquidazione per crediti sorti in precedenza (Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Lugano 1996, p. 162, n. 13.3.d): fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. Ex art. 252 cpv. 2 LEF la proposta di concordato fallimentare può essere sottoposta ai creditori solo dopo che la graduatoria non è più impugnabile all'autorità di vigilanza in via di ricorso per carenze d'ordine procedurale, ritenuto che diversamente dal concordato ante decozione - tutti gli atti preliminari già si sono svolti nella fase che ha portato alla seconda assemblea: il bilancio e l'elenco dei libri di commercio sono stati acquisiti agli atti, l'inventario è stato allestito, i creditori hanno insinuato le loro pretese che sono state verificate nel senso dell'art. 244 LEF e collocate in graduatoria (Art. 247 LEF), la quale sarà poi depositata nell'ufficio dei fallimenti, con facoltà per gli aventi diritto di far capo al ricorso o all'azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF (Rep. 1989 p.215-216).
2. La decisione sull'omologazione del concordato è comunicata dal giudice del concordato all'amministrazione fallimentare; quest'ultima propone poi al giudice del fallimento la revoca del fallimento (art. 195 cpv. 1 n. 3 e 332 cpv. 3 LEF). La revoca (rivocazione) viene pubblicata (art. 195 cpv. 3 LEF) per dar modo a chi potrebbe subire pregiudizi patrimoniali da siffatto istituto di far valere in via giudiziale le sue ragioni.
3. Con sentenza 16 giugno 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona - nella sua duplice qualità di autorità giudiziaria inferiore del concordato e di giudice del fallimento, possibile (Winkelmann/Lévy/Jeanneret/Merkt/Birchler, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 17 all'art. 332) benché non opportuna dal profilo dogmatico (Cometta, op. cit., p. 120 n. 3.1 e p. 166; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG - mit einer Darstellung der Rechtsordnungen der USA, Frankreichs und Deutschlands, tesi Friborgo 1996, p. 171, n. 642 e nota 462) - ha omologato il concordato in via di fallimento sulla base del pagamento integrale dei crediti garantiti da pegno manuale e del versamento di una percentuale concordataria del 18% ai creditori di terza classe. Contestualmente al pronunciato di omologazione, il Pretore ha revocato ex art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF il fallimento di __________ di cui alla declaratoria di decozione __________, reintegrandola nella libera disposizione del suo patrimonio: siffatta duplice pronuncia, pubblicata su FUSC e FUC, è cresciuta in giudicato per mancanza di impugnativa.
4. Gli effetti giuridici dell'omologazione del concordato in via di fallimento sui pregressi attestati di carenza di beni esistenti al momento della dichiarazione di fallimento del __________ - momento topico per gli effetti dell'omologazione nel concordato ex art. 332 LEF è infatti quello della declaratoria di decozione e non il giorno della pubblicazione del fallimento (DTF 26 I 163), a differenza di quanto accade nel concordato ante fallimento in cui gli effetti sono riportati al momento della pubblicazione della concessione della moratoria concordataria (Cometta, op. cit., p. 131; Hunkeler, op. cit., p. 232, n. 881 e nota 618) - sono determinati dagli art. 310 cpv. 1 e 311 LEF, nel senso che il concordato fallimentare omologato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno per l'ammontare coperto dal pegno (art. 310 cpv. 1 secondo periodo LEF). L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria, ad eccezione ovviamente di quelle in via di realizzazione del pegno (art. 311 prima proposizione LEF).
5. Il concordato omologato, compreso quello in via di fallimento, è obbligatorio anche per quei creditori che non vi hanno partecipato (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 4 all'art. 300; Hans Ulrich Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 1 all'art. 310; Hunkeler, op. cit., p. 236, n. 900), compresi quelli in possesso di un attestato di carenza di beni (Vollmar, op. cit., n. 6 all'art. 300), senza distinguere se del tipo dopo pignoramento (art. 149 e 149a LEF) o dopo fallimento (art. 265 LEF). Scopo di siffatta disciplina è in tutta evidenza di consentire al debitore il risanamento finanziario aziendale e personale, tale da poter salvaguardare nel tempo e in prospettiva durevole valori patrimoniali che andrebbero persi ove si procedesse alla liquidazione di attività ancora suscettibili di produrre reddito (Hardmeier, op. cit., n. 1 all'art. 311; Cometta, op. cit., p. 117, n. 2).
6.
a) Nel caso di specie, la liquidazione fallimentare si è svolta in via ordinaria ed è sfociata in un concordato in via di fallimento omologato il 16 giugno 1999 sulla base del pagamento integrale delle spese di liquidazione e dei crediti garantiti da pegno manuale, nonché del versamento di una percentuale concordataria del 18% ai creditori di terza classe. Contestualmente al pronunciato di omologazione, il giudice del concordato e del fallimento ha statuito al dispositivo n. 3 che il fallimento di __________, dichiarato con decreto __________, è revocato e la debitrice è reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio.
b) Per i combinati art. 265 cpv. 2 e 149a cpv. 3 LEF, dopo il pagamento dell'intero debito, l'iscrizione dell'attestato di carenza di beni è cancellata dal registro delle esecuzioni, ritenuto che della cancellazione se ne dovrà dare atto ad opera dell'ufficio d'esecuzione nell'ipotesi che il debitore lo richieda (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4. ediz., Zurigo 1997, n. 5 e 6 all'art. 149a; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 31 n. 29, p. 259 s. e § 48 n. 23 e 30, p. 394 s.). Con cancellazione è da intendere nel caso in esame l'apposizione della lettera E in corrispondenza di tutte le esecuzioni promosse contro __________ prima del __________ - tanto quelle sfociate nei noti 42 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 507'951.-- emessi nel periodo tra il 22 ottobre 1996 e l'8 aprile 1998, quanto quelle che hanno avuto altro esito - con la conseguenza che di tali esecuzioni non potrà essere data notizia a chi eserciti il diritto di consultazione ex art. 8a cpv. 1 LEF. Infatti il pronunciato pretorile 16 giugno 1999 di omologazione del concordato in via di fallimento con contestuale revoca del fallimento ex art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF giustifica l'apposizione della lettera E in conformità dell'art. 10 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 (Rform, in: RS 281.31), trattandosi di decisione giudiziale nel senso dell'art. 8a cpv. 3 lett. a LEF.
c) L'Ufficio di esecuzione di Bellinzona procederà nel senso del cons. 6b, attestando in particolare la cancellazione dei 42 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 507'951.-- emessi nel periodo tra il 22 ottobre 1996 e l'8 aprile 1998. Sulle spese esecutive si dovrà tener conto che la cancellazione di un attestato di carenza di beni è esente da tassa in conformità dell'art. 41 OTLEF.
7. Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Sulle spese, protestate dal Comune di __________ unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 8a, 17, 20a cpv. 1, 149, 149a, 195, 206, 244, 247, 250, 252 cpv. 2, 293 ss., 300, 310, 311 e 332 LEF; 10 Rform; 41, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
PRONUNCIA
1. Il ricorso 6 ottobre 1999 di __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all'UEF di Bellinzona di apporre la lettera E in corrispondenza di tutte le esecuzioni promosse contro __________, prima del __________.
1.2. È ordinata in particolare la cancellazione dei 42 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 507'951.-- emessi a carico di __________, nel periodo tra il 22 ottobre 1996 e l'8 aprile 1998.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione: Ufficio dei registri, Bellinzona
UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria