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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.07.2000 15.1999.182

July 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,507 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.1999.00182

Lugano 14 luglio 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 novembre 1999 di

                                          __________

                                          rappr. dall’ avv. __________

                                          contro

l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ – e meglio contro l’assegnazione di termine per promuovere azione ex art. 108 LEF contenuta nel verbale di pignoramento 22 ottobre 1999 – da lui promossa contro

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

viste le osservazioni:

- 20 novembre 1999 di __________

- 23 novembre 1999 dell’UE di Lugano,

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto

in fatto:                       

                                          A.    Con precetto esecutivo n° __________ del 19 aprile 1993 dell’UE di Lugano, __________ richiede ad __________ il rimborso di un prestito di CHF 30'000.-- oltre interessi e spese.

                                          B.    Avendo __________ interposto opposizione, __________ ha chiesto al giudice di merito di condannarlo al pagamento di questa somma e di rigettare l’opposizione al PE n° __________.

                                          C.    Il 4 maggio 1999 il Pretore di Lugano ha accolto le richieste di __________, che in data 5 luglio 1999 - allegando la sentenza cresciuta in giudicato - ha domandato all’UE di Lugano di proseguire l’esecuzione.

                                          D.    L’UEF si è recato in data 9 settembre 1999 presso il domicilio di __________ per effettuare il pignoramento, risultato tuttavia infruttuoso. L’ufficio ha pertanto rilasciato in data 16 settembre 1999 un attestato di carenza beni.

                                          E.    Contro tale decisione __________ si è aggravato il 1° ottobre 1999 sostenendo che l’UE non aveva sufficientemente indagato sulla situazione finanziaria di __________, il quale invece sarebbe stato proprietario di diversi beni non dichiarati.

                                          F.     L’UE di Lugano ha di seguito annullato l’attestato di carenza beni e ha effettuato in data 22 ottobre 1999 un pignoramento di tre autovetture in possesso di __________, nonché di un credito di quest’ultimo verso sua moglie per CHF 56'771.75. Con l’atto di pignoramento l’UE ha anche assegnato due termini al creditore procedente:

                                                  -    un termine di 10 giorni (ex art. 106 e 107 LEF) per dichiarare per iscritto se e in quale misura intendesse contestare l’annunciato diritto di riserva di proprietà a favore della __________ di __________ su due dei tre autoveicoli pignorati (una Chevrolet Blazer e una Cadillac Seville);

                                                  -    un termine di 20 giorni (ex art. 108 LEF) per promuovere avanti il Giudice competente l’azione di disconoscimento delle pretese della __________ di __________ su due autoveicoli e della moglie dell’escusso sul terzo autoveicolo (Renault Twingo).

                                          G.    In data 3 novembre 1999 __________ ha contestato in tempo utile la pretesa della __________ di __________ sulle due macchine pignorate. Di conseguenza, in data 4 novembre 1999, l’UE di Lugano ha assegnato alla rivendicante un termine di 20 giorni per proporre un’azione di accertamento dei propri diritti di proprietà.

                                          H.    Con ricorso 3 novembre 1999 __________ contesta l’assegnazione da parte dell’UE di un termine di 20 giorni (ex art. 108 LEF) per promuovere un’azione di disconoscimento delle pretese della __________ e della moglie del debitore, chiedendo che la stessa sia annullata, a motivo che tale termine andava semmai impartito ai presunti proprietari in virtù dell’art. 107 cpv. 5 LEF e che il debitore ha ingannato l’UE dissimulando la realtà con un castello probatorio alquanto precario.

                                          I.      Con osservazioni 20 novembre 1999 __________ ribadisce i diritti di proprietà della moglie e della __________ e chiede la reiezione del gravame.

                                                  Delle osservazioni 23 novembre 1999 dell’UE di Lugano e delle risultanze dell’istruttoria si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:                     

                                          1.     Giusta gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, FF 1991 III 61), quando un terzo fa valere sul bene pignorato un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve impartire al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in giudizio.

                                          2.     Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme al diritto o non (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, pag. 191 n° 33).

                                          3.     Determinante ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.

                                          4.     Nel caso in esame, occorre rilevare che per incontestata ammissione del debitore, il veicolo asseritamente di proprietà della moglie del debitore viene utilizzato da tutta la famiglia, mentre gli altri due veicoli (sui quali la __________ vanterebbe un diritto di proprietà) sembrerebbero essere usati unicamente dal debitore nell’esercizio della sua professione.

                                                  Di conseguenza la decisione dell’UE di Lugano di assegnare al creditore un termine di venti giorni giusta l’art. 108 LEF per contestare la pretesa della moglie del debitore sulla Renault Twingo è corretta.

                                        Per quanto attiene invece le contestazioni inerenti gli altri due veicoli, e segnatamente la Chevrolet Blazer e la Cadillac Seville, trattandosi di due oggetti in esclusivo possesso del debitore, esse andavano risolte unicamente in applicazione dell’art. 107 LEF. Infatti, l’UE ha correttamente assegnato al creditore un termine di 10 giorni giusta l’art. 107 LEF per contestare il diritto di proprietà sulla Chevrolet e sulla Cadillac (cfr. verbale di pignoramento 22 ottobre 1999); ricevuta infatti la tempestiva contestazione l’UEF ha assegnato alla __________ un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto giusta l’art. 107 cpv. 5 LEF.

                                                  Di conseguenza, la decisione dell’UE di Lugano di assegnare al creditore un termine di venti giorni giusta l’art. 108 LEF per contestare la pretesa della __________ sulla Chevrolet e sulla Cadillac va annullata.

                                                  Di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto.

                                          5.     Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, e 106 ss LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                 

                                          1.     Il ricorso 29 novembre 1999 di __________ è parzialmente accolto.

                                          1.1   Di conseguenza è annullata l’assegnazione di termine al creditore per promuovere azione (art. 108 LEF) per quanto riguarda le autovetture pignorate Chevrolet Blazer (posizione n° 2) e Cadillac Seville (posizione n° 3)

                                          2.     Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.     Intimazione:   - __________

                                                  Comunicazione all'UEF di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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