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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.05.2000 15.1999.167

May 10, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·641 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.1999.00167

Lugano 10 maggio 2000 /FA/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 settembre 1999 di

                                         __________

                                         patr. dallo Studio legale __________

                                         contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il provvedimento 29 settembre 1999 di chiusura del __________ gestito dal fallito;

viste le osservazioni 1° ottobre 1999 e 14 gennaio 2000 dell'UEF di Locarno,

esaminati atti e documenti;

richiamato il decreto presidenziale 4 ottobre 1999 con cui non è stato concesso effetto sospensivo al ricorso;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                     -   che con decreto 28 settembre 1999 il Pretore di Locarno-Campagna ha pronunciato il fallimento di __________. Ricevuto il decreto il giorno successivo, l’UEF di Locarno ha proceduto all’allestimento dell’inventario del __________, gestito da __________, e alla chiusura dell’esercizio pubblico.

                                     -   che con ricorso 30 settembre 1999 __________ si è aggravato contro la chiusura del __________. A suo dire, la misura non sarebbe stata necessaria, visto che sarebbe stato possibile amministrare il bar con sufficiente vigilanza ex art. 223 LEF.

                                         Il ricorrente ha pure chiesto di ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria

                                     che __________ si è pure aggravato, con appello 7 ottobre 1999, contro il decreto di fallimento 28 settembre 1999, che questa Camera ha annullato con decisione 12 ottobre 1999, cresciuta in giudicato.

                                     che, visto l’annullamento della dichiarazione di fallimento, il ricorrente ha potuto disporre di tutti i suoi beni; era quindi sua facoltà riaprire l’esercizio pubblico;

                                     -   che il gravame è quindi divenuto privo d’oggetto;

                                     -   che a norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse;

                                     -   che in concreto, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, il ricorrente non abbisognava di un patrocinatore per far valere le proprie ragioni. Nemmeno lo stato di indigenza del ricorrente al momento della presentazione del ricorso (cfr. DTF 121 I 63 cons. 2b; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.3 b) ad art. 15a LPR, p. 231), è stato provato: alla fine di ottobre sono stati riversati al patrocinatore di __________ poco meno di fr. 39'000.—di spettanza di quest’ultimo (cfr. doc. 19 incarto fallimento UEF). Era quindi dovere dell’avvocato disciplinare dal profilo finanziario la questione con il suo patrocinato. Da ultimo nemmeno la probabilità di esito favorevole del gravame è data: il provvedimento impugnato appare giustificato e commisurato alle circostanze, non vi erano infatti le necessarie garanzie per una regolare continuazione dell’attività, i successivi avvenimenti lo confermano in maniera evidente;

                                     -   che in concreto non sono date le condizioni che giustificano la concessione del gratuito patrocinio. L’istanza di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Richiamati gli art. 17 e 223 LEF,

pronuncia:              1.   Il ricorso 30 settembre 1999 di __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 30 settembre 1999 di __________ è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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