Incarto n. 15.1999.00120
Lugano 19 gennaio 2000 FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 1999 di
__________
contro
l’operato dell’UE di Lugano, in particolare contro l'avviso di pignoramento 22 giugno 1999, di cui viene chiesto l'annullamento; la ricorrente chiede pure la cancellazione dei PE n. __________ e __________ fatti spiccare contro di lei da
__________
viste le osservazioni 12 luglio 1999 di __________;
13 luglio 1999 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 12 giugno 1997 __________ (in seguito __________) ha escusso __________ per una somma di fr. 540.90. L'escussa ha interposto opposizione. __________ ha poi fatto spiccare il PE n. __________ del 1° marzo 1999 per fr. 1'002.25, contro il quale l'escussa ha pure interposto opposizione.
B. Con scritto 1° giugno 1999 __________ ha postulato il proseguimento dell'esecuzione n. __________, allegando la propria decisione di rigetto dell'opposizione 16 aprile 1999 munita dell'attestazione che "nessuna opposizione è stata interposta a tutt'oggi contro la presente decisione presso la nostra cassa". L'ufficio ha dato seguito alla domanda di __________ inviando alle parti l'avviso di pignoramento 22 giugno 1999.
C. Con ricorso 30 giugno 1999 __________ si è aggravata contro l'avviso di pignoramento. Sostiene di aver interposto tempestiva opposizione contro la decisione 16 aprile 1999 della __________, producendo copia della ricevuta dell'invio raccomandato. Siccome le due decisioni dell'escutente di rigetto delle opposizione ai due PE indicati sono state da lei contestate ormai da lungo tempo, ritenuto che, a suo dire, a stregua dell'art. 86 LAMal la decisione su opposizione dell'assicurato dovrebbe essere emanata entro 30 giorni, __________ postula la cancellazione dei PE n. __________ e __________. La ricorrente sarebbe in attesa della decisione della cassa relativa al primo PE addirittura dal 26 novembre 1997 (cfr. lettera di pari data Tribunale cantonale delle assicurazioni, doc. 4).
D. Con osservazioni 12 luglio 1999 __________, preso atto dell'opposizione ancora pendente, ha ritirato la domanda di proseguire l'esecuzione n. __________. I due PE non potrebbero comunque essere cancellati, essi non sarebbero scaduti ritenuto che la procedura ex art. 85 ss. LAMal sarebbe ancora pendente.
Considerato
in diritto: 1. Il ritiro della domanda di proseguimento nell'esecuzione n. __________ da parte di __________ impone l'annullamento dell'avviso di pignoramento 22 giugno 1999.
2. Per l'art. 8a cpv. 3 LEF gli uffici d'esecuzione non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
a) nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;
b) per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito;
c) per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione.
Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento (art. 8a cpv. 4 primo periodo LEF), ritenuto che - decorso tale periodo - estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro (art. 8a cpv. 4 secondo periodo LEF), cfr. sul tema Flavio Cometta, Nouveautés législatives fédérales et cantonales en matière de poursuite pour dettes et faillite significatives pour l'activité bancaire -Thèmes choisis, in: Les banques et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite - Les effets sur le marché suisse de la nouvelle législation fédérale, Séminaire tessinois de droit bancaire vol. 3, Vezia/Bellinzona 1998, p. 39-41.
Al registro delle esecuzioni vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali, ritenuto che la lettera E significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
3. Benché gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv. 3 LEF e avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv. 4 LEF, le iscrizioni nel registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 4 n. 24, p. 18) ma vanno completate con le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33). Resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle esecuzioni, la nullità avendo quale effetto diretto solo che non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla (DTF 115 III 26 cons. 1; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 22 LEF, p.105);
4. Nel caso di specie la ricorrente reputa che le due esecuzioni siano da radiare poiché perente per il decorso infruttuoso del termine di un anno di validità dei precetti esecutivi in conformità dell'art. 88 cpv. 2 LEF.
Ora, a prescindere dalla questione di sapere se il termine è effettivamente scaduto, va comunque rilevato che la perenzione ex art. 88 cpv. 2 LEF del diritto di chiedere la prosecuzione dell'esecuzione non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 8a cpv. 3 e 4 LEF. Non si può pertanto accedere alla domanda di cancellazione dei PE n. __________ e __________, così come richiesto dall'escussa.
5. Il ricorso, per quanto ricevibile, deve essere parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 8a cpv. 3 e 4, 17, 88 LEF, 85 ss. LAMal,
pronuncia 1. Il ricorso 30 giugno 1999 __________, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato l'avviso di pignoramento 22 giugno 1999.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria