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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2000 15.1999.113

June 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,362 words·~12 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.1999.00113 15.1999.00114

Lugano 26 giugno 2000 /FA/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi 3 maggio e 11 giugno 1999 di

__________ (rappr. dall'__________)

  contro  

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro, rispettivamente, il verbale di pignoramento 12 aprile 1999, spedito il 26 aprile 1999, e il nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile 31 maggio 1999, entrambi relativi al pignoramento del reddito nell'ambito delle esecuzioni n. __________, promossa dalla ricorrente, e n. __________, promossa da __________, nei confronti di

__________

viste le osservazioni       24 giugno 1999 del __________,

                                          5 luglio 1999 dell’UEF di Bellinzona,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                 A.      __________ (in seguito __________) e __________ procedono nei confronti del dott. __________ per l'incasso dei rispettivi crediti. Con verbale di pignoramento 23 marzo/12 aprile 1999, spedito il 26 aprile 1999, l'UEF di Bellinzona ha calcolato l’eccedenza pignorabile come segue:

                                          Introiti

                                          Introiti debitore                                                            fr.       8'000.--

                                          Contributo moglie                                                       fr.       1'000.--

                                          Minimo di esistenza

                                          minimo base                               fr.       1’370.-figli minorenni                             fr.          600.-locazione                                     fr.       2'250.-cassa malati                               fr.          944.-affitto studio medico                  fr.       1'750.--

                                          Totale deduzioni                         fr.       6'914.--

                                          Eccedenza pignorabile                                              fr.       1'850.--

                                B.      Contro il pignoramento si è aggravata il 3 maggio 1999 __________ sostenendo che l’effettivo introito dell’escusso sarebbe nettamente più elevato di quanto dichiarato. In effetti da un estratto delle statistiche del Concordato degli assicuratori malattia (prodotto con il ricorso) risulta che l’escusso negli anni 1995, 1996 e 1997 ha avuto un introito lordo superiore a fr. 400'000.--. Pur tenendo conto delle spese di gestione, l’introito netto dichiarato sarebbe irrisorio.

                                C.      Il 12 maggio 1999 il rappresentante dell’escusso, __________, ha comunicato all’UEF che per una svista la pigione dello studio medico è stata computata nel minimo esistenziale, mentre, essendo una voce di spesa legata all’attività professionale, era già stata computata nel calcolo tendente a determinare il reddito netto.

                                D.      Con scritto 31 maggio 1999 l’UEF di Bellinzona ha ricalcolato l’eccedenza pignorabile di __________:

                                          Introiti

                                          Introiti debitore                                                   fr.     8'000.-- (81%)

                                          Contributo moglie                                              fr.     1'833.-- (19%)

                                          Minimo di esistenza

                                          minimo base                               fr.  1’370.-figli minorenni                             fr.      600.-locazione                                     fr.   2'720.-cassa malati                               fr.      569.--

                                          Totale deduzioni                         fr.  5’259.--     fr.      4'259.79 (81%)

                                          Eccedenza pignorabile                                     fr.      3'740.--

                                E.      __________ ha inoltrato ricorso l’11 giugno 1999 contro il nuovo provvedimento ribadendo le proprie perplessità circa il reddito netto. Dai ricavi è stato dedotto l’importo di fr. 35'000.-- annui destinato alla __________, in realtà mai pagato e oggetto dell’esecuzione promossa dal ricorrente. I costi di esercizio sarebbero troppo elevati, in particolare pigione, stipendi versati, interessi e ammortamenti, trasferte, rappresentanza, spese telefoniche sarebbero esagerate. La ricorrente postula la retrocessione dell’incarto all’UEF di Bellinzona perché rifaccia il calcolo dell’eccedenza.

                                F.      Con osservazioni 24 giugno 1999 il dott. __________ ha fatto valere la presunta assenza di motivazione del ricorso, le critiche all’operato dell’ufficio sarebbero generiche. La situazione trasparirebbe poi con chiarezza dal bilancio e dal conto economico per il 1998, unitamente alle pezze giustificative, prodotte con le osservazioni.

                                G.      L’UEF di Bellinzona, con le sue osservazioni, si è rimesso alla decisione dell'autorità di vigilanza.

Considerando          

in diritto:               1.      A norma dell’art. 11 cpv. 2 LPR, entro il termine per la trasmissione delle osservazioni, l’organo di esecuzione e fallimento è ancora legittimato ad annullare o modificare il provvedimento previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all’autorità di vigilanza; in tal caso deve essere espressamente menzionato il diritto di nuovo ricorso.

                                          In concreto l’UEF di Bellinzona, a seguito del ricorso 3 maggio 1999 e visto che il rappresentante dell’escusso ha fatto rilevare un errore nel calcolo del minimo d’esistenza (cfr. verbale 12 maggio 1999), ha provveduto a notificare alle parti il calcolo dell’eccedenza pignorabile 31 maggio 1999, indicando con lettera accompagnatoria il diritto di fare ricorso. L’ufficio ha modificato il provvedimento scaduta la decade decorrente dallo spirare del termine per le osservazioni (art. 11 cpv. 2 LPR, art, 9 cpv. 5 LPR). Ciò non ha cagionato alcun danno alla ricorrente, che si è comunque nuovamente e tempestivamente aggravata.

                                          Il ricorso 3 maggio 1999 è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 d) ad art. 11 LPR).

                                2.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                3.      Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.

                                          "Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. (…) Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto" (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).

                                4.      Nella fattispecie __________ non ha criticato  in nessun modo il calcolo del minimo esistenziale limitandosi a contestare la determinazione del reddito. Questa Camera deve però esaminare la posta relativa alla pigione.

                                          Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                          Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93 LEF).

                                          In concreto il canone di locazione mensile è di fr. 2'720.--. Per una famiglia di quattro persone tale importo deve essere considerato un onere sproporzionato, anche tenendo conto del reddito relativamente elevato della famiglia dell’escusso. A far tempo dal primo termine utile di disdetta, la pigione non potrà quindi più essere computata interamente nel minimo esistenziale.

                                          Dal contratto di locazione 18 febbraio 1998 si evince che la disdetta può essere data la prima volta per la fine di aprile 2003. Viste anche le oggettive difficoltà legate al reperimento di un subentrante, fino a quella data l'intera pigione va inclusa nel minimo vitale. Al debitore va comunque ricordato che, in caso di ulteriori pignoramenti, dal maggio 2003 gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo massimo di fr. 1'600.--, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 4 locali a __________ o in un comune sito nelle vicinanze del luogo di lavoro.

                                5.      a)     La quota pignorabile di un lavoratore indipendente si calcola sottraendo al reddito mensile medio il minimo esistenziale della sua famiglia. Il reddito mensile medio si determina diminuendo il reddito annuale lordo dell’importo relativo a tutte le spese necessarie al conseguimento del reddito, il risultato va diviso per dodici (DTF 112 III 20 s. e riferimenti ivi). Si deve lasciare la possibilità all’escusso di tacitare tutti i creditori che gli forniscono prestazioni indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale. Questi creditori godono quindi di un – legittimo (cfr DTF 112 III 17 ss.) – privilegio. L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21).

                                          b)    In concreto il dott. __________ ha prodotto, con le osservazioni, la contabilità relativa alla sua attività per gli anni 1997 e 1998. Agli atti vi è il bilancio e il conto economico per quegli anni e le pezze giustificative nel dettaglio per il 1998.

                                                  Il ricorrente, preso atto dell’esistenza della documentazione ha omesso di consultarla per prendere poi posizione dettagliatamente in un allegato di replica, cui avrebbe avuto diritto, visto che al momento del ricorso i documenti ancora non erano stati prodotti (cfr. anche art. 12 LPR). Le generiche contestazioni contenuto nell’allegato ricorsuale devono comunque essere qui considerate, utilizzando quale base di verifica i dati per il 1998, periodo più vicino al momento del pignoramento.

                                          c)     Per il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF). Per analogia il principio va applicato pure ai costi per conseguire il reddito. Come già indicato al punto 4 a), all’escusso devono essere lasciate le necessarie risorse per coprire quei costi. Se è però provato che un creditore che è in relazione con l’attività professionale non viene pagato ed è costretto a porre in esecuzione il proprio credito, il relativo debito – rimasto impagato - non deve essere dedotto dal reddito lordo.

                                                  In concreto il passivo di fr. 35'000.-- relativo al debito nei confronti di __________ non doveva essere considerato e l’introito netto andava di conseguenza aumentato di quella somma.

                                                  A proposito del reddito conseguito dall’escusso va notato che la documentazione bancaria dimostra che __________ nel 1998 ha effettuato regolari prelevamenti a favore suo e della moglie __________. L’importo totale dei prelevamenti ammonta a fr. 108'996.-- (differenza tra gli importi indicati come “capitale proprio iniziale” e “privato” nel bilancio 1997 e in quello del 1998). Ciò significa che l’escusso si è attribuito uno “stipendio” di circa fr. 9'000.--.

                                          d)    Dal contratto di locazione 25 febbraio 1994 e dagli estratti bancari si evince che la pigione per lo studio medico sito nello stabile denominato __________, ammonta a fr. 1'775.--, compreso l’acconto spese, per un totale annuo di fr. 21'300.--. Nell’immobile adiacente, l’escusso ha preso in affitto un appartamento in vista di un prospettato e mai realizzato ampliamento dello studio medico, con il coinvolgimento di altri colleghi. Dagli estratti bancari si evince che la pigione ammontava a fr. 1'390.— mensili. Tenuto conto del conguaglio spese accessorie, delle spese per elettricità, acqua e riscaldamento e delle spese di pulizia, si deve ritenere che la somma di fr. 46'887.15 esposta a conto economico sotto la voce “affitto e spese” sia corretta.

                                          e)     Per quel che riguarda le spese telefoniche e postali, dalle pezze giustificative contenute nel classeur “Cassa 1997-1998” risulta che i due importi a grandi linee si equivalgono e che, sommati, si avvicinano molto all’importo mensile di fr. 954.-- di cui al bilancio. L’ammontare degli stipendi riportato a bilancio è comprovato dai movimenti bancari e dal conteggio per il personale 1998 inviato il 26 aprile 1999 alla __________ dei medici, dentisti e veterinari. Gli interessi e spese di banca in fr. 27'717.10 sono commisurati al debito dell’escusso nei confronti della __________ (fr. 528'349.--).

                                                  Le poste ammortamenti, trasferte e rappresentanza e costi diversi pure appaiono commisurate all’attività e agli obblighi finanziari dell’escusso.

                                          f)      Dall’esame puntuale delle pezze giustificative emerge che un certo numero di fatture di modesto importo e relative a prestazioni del tutto estranee all’attività professionale (biglietti per una partita di hockey, dischi, videocassette, riparazione porta d’entrata della casa di __________, fiori, ecc.) fanno parte della contabilità dello studio medico. Si deve poi considerare che nel 1998 sono stati pagati i canoni locatizi per l’appartamento adiacente allo studio medico, in vista di un ampliamento di quest’ultimo; l’attività professionale non ne ha tratto giovamento, si è trattato di una perdita che si è comunque limitata a quell’anno (cfr. pezze giustificative). Il raffronto con periodi contabili precedenti è sempre forzatamente approssimativo, visto l’alto numero di variabili da considerare. D’altra parte lo stesso fiduciario dell’escusso ha dichiarato un reddito netto di fr. 8'000.--. Non si giustifica quindi, in casu, di rivedere al ribasso l’eccedenza pignorabile calcolata dall’ufficio.

                                6.      Il ricorso 11 giugno 1999 deve quindi essere respinto.

                                          Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 92 e 93 LEF, 11, 12 e 19 LPR

pronuncia:           1.      Il ricorso 3 maggio 1999 di __________, è stralciato dai ruoli.

                                2.      Il ricorso 11 giugno 1999 di __________, è respinto.

                                3.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                5.      Intimazione a:

                                          – __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria

15.1999.113 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2000 15.1999.113 — Swissrulings