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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.06.2000 15.1999.00076

June 23, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,867 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.1999.00076

Lugano 23 giugno 2000 /CJ/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 aprile 1999 della ditta

__________  

  contro  

__________  

e meglio contro la decisione 16 marzo 1999 relativa al riparto provvisorio di affitti emanata nell'ambito delle esecuzioni __________ e __________ inoltrate da

__________  

rispettivamente da

__________  

e diretta contro la ditta ricorrente;

visto l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________),

ritenuto

in fatto:                 A.      Le ditte __________ et __________ procedono contro la ditta __________ in via di realizzazione del pegno per l'incasso della somma di fr. 76'154,80, risp. 58'645,90, oltre interessi.

                                          In base a due decisioni di rigetto definitivo dell'opposizione (a concorrenza di fr. 73'104,80, risp. di fr. 56'295,90, oltre interessi) entrambe del 10 febbraio 1998, __________, con atti 24 marzo 1998, hanno chiesto la realizzazione dell'oggetto del pegno, e meglio del mappale n. __________ RFD di __________                    In data 28 maggio 1998, l'escussa è stata avvisata che le pigioni del suddetto immobile sarebbero state d'ora in poi riscosse dall'UEF.

                                B.      Mediante decisione 16 marzo 1999, l'UEF ha comunicato all'escusso ed al patrocinatore delle resistenti il riparto provvisorio di una somma di fr. 40'000.-proveniente dagli affitti incassati, da suddividere, dopo prelievo delle spese (in fr. 592,50), tra ____________________ (per fr. 22'263.--) e __________ (per fr. 17'144,50). Tale avviso indicava pure in calce: "Termine per le contestazioni: 20 giorni alla Pretura di Bellinzona".

                                C.      Con ricorso 6 aprile 1999, l'escussa ha chiesto l'annullamento di questo avviso, sostenendo che la ripartizione degli affitti era illegale, l'immobile non essendo ancora stato venduto né alcun elenco oneri allestito, che il termine di 20 giorni per le contestazioni non era previsto dalla legge e che un'eventuale ripartizione provvisoria presupponeva l'allestimento di una graduatoria ai sensi dell'art. 157 cpv. 3 LEF, nella quale avrebbero dovuto figurare pure gli altri creditori pignoratizi, e meglio le Aziende __________ (es. n. __________), la __________ (es. n. __________ e __________) e lo __________ __________ (es. n. __________, __________ e __________).

                                D.      Nelle sue osservazioni 20 maggio 1999, il patrocinatore di ____________________ e __________ ha chiesto il rigetto dei ricorsi, asserendo che gli altri creditori citati dal ricorrente non avevano alcun diritto sul provento degli affitti, avendo gli stessi inoltrato esecuzioni in via di pignoramento e non di realizzazione del pegno.

                                E.      L'UEF di Bellinzona, nel proprio allegato di osservazioni 27 maggio 1999, ha condiviso il parere delle resistenti.

                                F.      Dagli accertamenti effettuati d’ufficio da questa Camera, risulta che il mappale n. __________ RFD di __________ è stato pignorato a favore di ben 6 gruppi di creditori, in data 14 aprile 1997 (per il gruppo di cui fanno parte le esecuzioni n. __________ e __________), nonché 13 gennaio 1998 (per il gruppo di cui fa parte l'esecuzione n. __________), 15 maggio 1998, 22 febbraio 1999, 16 luglio 1999 e 18 gennaio 2000. L’avviso di riparto impugnato non è stato notificato ai creditori ordinari. L’elenco oneri non è ancora stato allestito, poiché l’UEF sta tuttora aspettando la perizia estimativa.

Considerato

in diritto:               1.      L’escusso, poiché ha interesse a che l’esecuzione diretta contro di lui si svolga regolarmente, è legittimato a ricorrere contro la graduatoria e/o lo stato di ripartizione, quando l’ufficio di esecuzione ha violato le disposizioni applicabili al loro allestimento (cfr. Christian Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. II, n. 63 e 77 ad art. 148; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, t. II, Losanna 2000, n. 35-36 ad art. 148, con rif.). Questo vale evidentemente pure per lo stato di riparto provvisorio ai sensi dell’art. 144 cpv. 2 LEF ed anche nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione di pegno (cfr. art. 157 cpv. 4 LEF).

                                2.      Secondo l'art. 806 cpv. 1 CC, "se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione". Per l'art. 101 cpv. 1 RFF, "a datare dalla domanda di vendita l'ufficio provvederà alla amministrazione ed alla cultura del fondo nel modo previsto per l'esecuzione in via di pignoramento (art. 155 cpv. 1, 102 cpv. 3 LEF e 16 e segg. e 23c RFF), a meno che il creditore [pignoratizio] istante avesse espressamente dichiarato rinunciarvi". Secondo le ultime disposizioni citate, l'ufficio di esecuzione, finché dura il pignoramento, deve d'ufficio provvedere all'amministrazione ed alla cultura dei fondi pignorati, dietro anticipo delle spese di amministrazione da parte dei creditori procedenti, ove ne ritenga insufficienti i redditi. Sulla ripartizione, l'art. 22 cpv. 1 RFF dispone: "Il ricavo dei frutti ed i redditi incassati serviranno anzitutto a soddisfare le spese di amministrazione e, al caso, a somministrare al debitore il contributo concessogli per il suo sostentamento e quello della sua famiglia (art. 103 cpv. 2 LEF). Trascorso il termine di partecipazione a stregua degli articoli 110 e 111 della LEF e previo deposito di uno stato provvisorio di riparto, l'eventuale eccedenza sarà distribuita tra gli aventi diritto mediante versamenti periodici in acconto. Verranno soddisfatti in precedenza i creditori garantiti da pegno immobiliare che promossero esecuzione incontestata in via di realizzazione del pegno anteriormente alla realizzazione dei frutti”. In caso di pluralità di creditori pignoratizi procedenti, il creditore poziore in grado avrà diritto di preferenza sulle pigioni e affitti scaduti posteriormente alla sua domanda di esecuzione (art. 114 cpv. 2 RFF).

                                          a)     In casu, le creditrici pignoratizie procedenti __________ e __________ hanno quindi diritto ad essere soddisfate prioritariamente sugli affitti incassati dall'UEF di Bellinzona, nell’ordine del loro rango. La questione di sapere se, giusta il summenzionato art. 22 cpv. 1 RFF, il diritto dei creditori pignoratizi si estende agli affitti incassati tra la loro domanda di esecuzione e quella di realizzazione dell'immobile, anche senza richiesta esplicita in tal senso (cfr. art. 91 cpv. 1 e 114 cpv. 1 RFF, dai quali sembra risultare una risposta negativa; in tale senso: Gilliéron, op. cit., Losanna 2000, n. 30 ad art. 157), può rimanere aperta, visto che l'avviso ai locatari è stato dato solo dopo la domanda di realizzazione (si suppone quindi che l'immobile non fosse amministrato dall'UEF precedentemente).

                                          b)    Dagli accertamenti effettuati da questa Camera risulta che le esecuzioni inoltrate dalle __________, dalla __________ e dal __________, lo sono tutte state in via ordinaria. Gli affitti provenienti dalla gestione del mappale n. __________ RFD di __________ spettano pertanto a questi ultimi, nonché agli altri creditori a favore dei quali detto immobile è stato pignorato, nell’ordine cronologico dei gruppi, solo se e nella misura in cui i creditori pignoratizi saranno interamente tacitati.

                                3.      In virtù dell'art. 95 cpv. 2 RFF, “a più creditori, che abbiano promosso esecuzione in via di realizzazione del pegno sul medesimo fondo, potranno essere versati degli acconti, ove tutti siano d'accordo sul modo di ripartirli, o, in caso contrario, ove l'esistenza ed il grado dei crediti garantiti siano stati accertati mediante graduatoria allestita in conformità dell'articolo 157 capoverso 3 della LEF. Le ripartizioni saranno fatte in base ad uno stato di riparto”. Siccome __________ e __________ non hanno contestato la decisione impugnata, anzi chiedono il rigetto del ricorso, il provvedimento dell’UEF appare corretto e va qualificato quale stato di riparto ai sensi della disposizione testé citata.

                                          L’art. 95 cpv. 2 RFF, inserito tra le norme relative alla procedura di realizzazione del pegno immobiliare, non contempla però la situazione in cui l'immobile dato a pegno è stato pure pignorato. Siccome ai creditori escutenti vanno comunicati l'elenco oneri nonché il termine e le condizioni di impugnazione, e ciò indipendentemente dal fatto che l'elenco oneri sia stato allestito per primo nell'ambito della procedura in via di pignoramento (art. 140 cpv. 2 LEF; 37 RFF) o nella procedura di realizzazione del pegno (art. 156 cpv. 1 LEF e il rinvio all'art. 140 cpv. 2 LEF; art. 102 RFF e il rinvio all'art. 37 RFF; Philipp Känzig / Marc Bernheim, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. II, n. 12 ad art. 156), il riparto provvisorio di acconti ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 RFF non può avvenire senza il consenso dei creditori che hanno ottenuto il pignoramento dell’immobile gravato da pegno o, in caso contrario, senza che l'esistenza ed il grado dei crediti garantiti siano stati accertati mediante elenco oneri cresciuto in giudicato. L’art. 95 cpv. 2 RFF pone certo quale condizione della ripartizione provvisoria l’allestimento della graduatoria, ma il legislatore delegato ha ovviamente dimenticato che l’ammontare ed il grado dei crediti garantiti da pegno immobiliare non può più essere contestato allo stadio della collocazione, l’elenco oneri essendo a questo proposito determinante (art. 37 cpv. 2 e 112 cpv. 1 RFF; Känzig/Bernheim, op. cit., n. 50 ad art. 157).

                                4.      In casu, nessun elenco oneri è stato allestito e nemmeno lo stato di riparto è stato comunicato a tutti gli interessati, di modo che la decisione impugnata va annullata. Il termine di 20 giorni indicato dall’UEF è del resto erroneo, lo stato di riparto, definitivo o provvisorio, potendo essere impugnato solo con ricorso presso l’autorità di vigilanza nel termine ordinario di 10 giorni (la fissazione di un termine di 20 giorni per promuovere azione davanti al Pretore si giustifica invece quando il debitore o un creditore contestano il diritto di un terzo iscritto nell’elenco oneri, cfr. art. 108 cpv. 2 LEF, per rinvio dall’art. 140 cpv. 2 LEF). Prima di un qualsiasi riparto provvisorio, l’ufficio provvederà pertanto all’allestimento dell’elenco oneri relativo al mappale n. __________ RFD di __________ e lo comunicherà al debitore ed a tutti gli interessati (ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF), in particolare ai creditori pignoratizi e chirografari a favore dei quali l’immobile è stato pignorato.

                                5.      Sulle tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 140 LEF; 22 cpv. 1, 95 cpv. 2, 101 cpv. 1 e 114 cpv. 2 RFF; 62 OTLEF,

pronuncia:           1.      Il ricorso 6 aprile 1999 della ditta __________, è accolto.

                                          1.1.  Di conseguenza, la decisione di riparto provvisorio 16 marzo 1999 dell’UEF di Bellinzona è annullata.

                                          1.2.  Prima di un qualsiasi riparto provvisorio degli affitti relativi al mappale n. __________ RFD di __________, l’UEF procederà all’allestimento ed alla comunicazione dell’elenco oneri a tutti gli interessati.

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione:

                                          ___________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

15.1999.00076 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.06.2000 15.1999.00076 — Swissrulings