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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.05.2000 15.1999.00068

May 16, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,773 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.1999.00068 15.1999.00078

Lugano 16 maggio 2000 /CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 aprile 1999

__________

e meglio contro il verbale di pignoramento 12 aprile 1999 emanato nell’esecuzione __________ diretta contro

__________

visto l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________) e la dichiarazione di fallimento 13 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano contro l’escusso,

ritenuto

in fatto:                 A.      Basandosi su un attestato di carenza beni definitivo in seguito a pignoramento rilasciatole il 9 dicembre 1998 dall’UE di Lugano, in un’esecuzione precedente n. __________, la ricorrente ha chiesto, il 16 febbraio 1999, la continuazione dell’esecuzione, senza notifica di un nuovo precetto esecutivo, per un importo di fr. 41'022,50 (doc. F). Tale esecuzione è stata registrata sotto il numero __________.

                                          Il 12 aprile 1999, l’UE di Lugano ha spedito alla ricorrente il verbale di pignoramento (doc. A), dal quale risulta che il pignoramento a favore del gruppo n. __________, al quale partecipa la ricorrente, è stato eseguito il 25 febbraio 1999, che è stata pignorata una somma mensile di fr. 1'500.— sul salario dell’escusso, e che nel termine di partecipazione, che scadeva il 27 marzo 1999, altri 5 escutenti avevano chiesto la prosecuzione della propria esecuzione e dunque partecipano al gruppo n. __________.

                                B.      Contro questo verbale di pignoramento si aggrava tempestivamente la ricorrente con reclamo (recte ricorso) 23 aprile 1999, chiedendo che sia fatto obbligo all’UE di Lugano di giustificare i versamenti fatti o da fare ai creditori dal 1° ottobre 1998 al 30 novembre 1999 nonché alcune delle poste riconosciute per il calcolo del minimo di esistenza (lett. c, d, f, g, h).

                                C.      L’UE di Lugano, nelle sue osservazioni 18 maggio 1999, chiede che il ricorso sia respinto.

                                D.      Con scritto 1° giugno 1999, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla contestazione dell’affitto preso in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, visto che l’UE di Lugano aveva, con scritto 4 maggio 1999, avvertito l’escusso che, in consonanza con la giurisprudenza vigente, esso avrebbe preso in considerazione per il calcolo del minimo vitale un affitto mensile di fr. 800.— a partire dalla prossima scadenza contrattuale, ossia dal 1° aprile 2000. Con lettera 12 maggio 1999, l’escusso ha chiesto all’UE di Lugano che la posta relativo all’affitto figurante nel calcolo del minimo vitale non fosse modificata.

                                E.      Il 23 giugno 1999, l’escusso è stato sentito dalla scrivente Camera nella forma dell’interrogatorio formale. Ha prodotto alcuni documenti, anche dopo l’udienza.

                                F.      Il 13 marzo 2000, il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento di __________ __________.

Considerato

in diritto:              1.      Secondo gli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR, l’autorità di vigilanza constata i fatti d’ufficio. Questa Camera ha già avuto modo di giudicare che i nova sono ammissibili in materia di ricorso (CEF 18 aprile 1999 su ricorso ing. T., cons. 3a). In casu, vanno pertanto esaminati gli effetti del fallimento dell’(ex-) escusso sul presente ricorso.

                               a.      Giusta l’art. 199 LEF, i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento sono devoluti alla massa (cpv. 1); tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111 LEF) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli art. 144 a 150 LEF, l’eventuale eccedenza spettando alla massa (cpv. 2).

                               b.      Il ricorso in esame è dunque diventato privo di oggetto nella misura in cui si riferisce a beni dell’escusso non ancora realizzati il 13 marzo 2000, cioè ai crediti di salario sorti dopo questa data ‑ o sorti anteriormente, ma non incassati dall’UE prima di questa data. Di conseguenza, tutte le critiche del ricorrente relative al calcolo del minimo vitale (secondo e terzo punto del n. 1 delle conclusioni) sono diventate prive di oggetto, dato che pure se esse dovessero essere ammesse, l’UE non dispone più del potere di pignorare somme di denaro (o beni comprati con queste somme) già versate all’escusso, quand’anche non necessarie alla copertura del suo minimo d’esistenza, ed eventualmente ancora in possesso di questo, visto che tali (ipotetici) beni sono caduti nella massa al momento dell’apertura del fallimento; in assenza di beni pignorabili diversi dall’eccedenza pignorabile dei crediti di salario, l’UE, d’altronde, non potrebbe nemmeno eseguire un pignoramento complementare ai sensi dell’art. 145 cpv. 1 LEF.

                               2.      La ricorrente chiede poi la giustificazione dei versamenti fatti o da fare dall’UE dal 1° ottobre 1998 al 30 novembre 1999 (primo punto del n. 1 delle conclusioni). Tale domanda è prematura. Potrà essere, se del caso, sollevata solo al momento della ripartizione effettiva del provento del pignoramento in seno al gruppo n. __________.

                               3.      La ricorrente, nei motivi dell’allegato di ricorso, insorge inoltre contro il fatto che l’UE di Lugano, sia nell’esecuzione n. __________ (gruppo n. __________) che nell’esecuzione n. __________ (gruppo n. __________), abbia rinviato l’inizio del pignoramento per mesi e che il precedente pignoramento sia durato meno di un anno. Ella ritiene inoltre inverosimile che i creditori che partecipano al gruppo n. __________ per il quale è stato rilasciato il verbale impugnato (doc. A) siano otto (recte sei), mentre, secondo il doc. C (verbale di pignoramento relativo al gruppo n. __________), erano solo due all’inizio di gennaio 1998.

                               a.      La questione della successione temporale dei gruppi va esaminata, poiché un errore nella determinazione della durata dei diversi pignoramenti potrebbe, se del caso, essere corretta a favore del gruppo al quale partecipa la ricorrente.

                               b.      Il ricorso in oggetto è tuttavia evidentemente tardivo quanto alla questione della regolarità dell’esecuzione precedente n. __________; la ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni nel termine di 10 giorni a contare dal rilascio dell’attestato di carenza di beni 9 dicembre 1998 invocato quale titolo nell’esecuzione n. __________ in corso. Si precisa comunque che se i redditi dell’escusso possono sì essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell’esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), tale pignoramento può portare solo sulla parte dell’eccedenza pignorabile del reddito non necessaria alla copertura dei crediti che fanno parte di un gruppo precedente (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF). Può quindi capitare che un gruppo riceva l’eccedenza pignorabile solo per un mese quando la stessa, per gli undici mesi precedenti, sia stata interamente assorbita da un gruppo anteriore e il pignoramento a favore di questo gruppo sia stato eseguito meno di due mesi prima dell’esecuzione del pignoramento a favore del gruppo posteriore (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP (art. 89-158), Losanna 2000, n. 139 art. 93; DTF 98 III 15-16).

                               c.      L’osservazione di cui al punto b vale pure per il gruppo n. __________ di cui fa parte la ricorrente per il proprio credito fatto valere con l’esecuzione n. __________ nonché per i gruppi precedenti. Si esaminerà in seguito unicamente la situazione dei gruppi al beneficio di un pignoramento del salario dell’escusso al momento dell’esecuzione del pignoramento a favore del gruppo n. __________ (25 febbraio 1999).

                                         Il pignoramento del salario di __________ a favore del gruppo n. __________ (9 crediti, per un importo complessivo di fr. 8'279,50) è stato eseguito il 18 marzo 1998; vista l’esistenza di un pignoramento a favore di un gruppo precedente (per la precisione il suddetto gruppo __________ del quale faceva parte la ricorrente), solo le quote pignorabili dei salari dei mesi da dicembre 1998 a marzo 1999 sono state effettivamente versate ai creditori del gruppo n. __________.

                                         Il pignoramento del salario successivo a favore del gruppo n. __________ (5 crediti, per un importo complessivo di fr. 19'214,65) è stato eseguito il 3 luglio 1998; vista l’esistenza del pignoramento a favore del gruppo precedente n. __________, solo le quote pignorabili dei salari dei mesi da aprile 1999 a luglio 1999 sono state effettivamente versate ai creditori del gruppo n. __________.

                                         Il pignoramento di salario successivo a favore del gruppo n. __________ (4 crediti, per un importo complessivo di fr. 12'222,60) è stato eseguito il 13 novembre 1998; vista l’esistenza del pignoramento a favore del gruppo precedente n. __________, solo le quote pignorabili dei salari dei mesi da agosto 1999 a novembre 1999 sono state effettivamente versate ai creditori del gruppo n. __________.

                                         Infine, il pignoramento di salario a favore del gruppo n. __________ (8 crediti, per un importo complessivo di fr. 50'191,60) è stato eseguito il 25 febbraio 1999; vista l’esistenza del pignoramento a favore del gruppo precedente n. __________, solo le quote pignorabili dei salari dei mesi da dicembre 1999 a febbraio 2000 saranno effettivamente versate ai creditori del gruppo n. __________.

                               d.      La formazione dei gruppi è pertanto stata effettuata conformemente alla legge.

                               4.      La ricorrente critica pure l’indicazione sul verbale di pignoramento del termine nel quale può essere chiesta la vendita, una domanda di realizzazione essendo inutile in materia di pignoramento di salario. L’UE condivide l’opinione della ricorrente ma osserva che il verbale di pignoramento, al punto 2 delle spiegazioni sul lato sinistro dell’indicazione criticata, menziona espressamente la dispensa di domanda di vendita in caso – segnatamente ‑ di pignoramento di redditi. In realtà, l’indicazione del termine per chiedere la vendita è giustificata dal fatto che qualora il datore di lavoro non avesse consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme deve (e non può, cfr. circolare CEF n. 15) essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento, come rettamente indicato dall’UE (fino al 25 maggio 2000).

                                5.      Ne consegue la reiezione del gravame. Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che ‑ benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93, 110, e 199 LEF, nonché 62 OTLEF,

pronuncia:            1.     Il ricorso 23 aprile 1999 __________, è respinto.

                                 2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                 3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                    4.   Intimazione:              ___________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

15.1999.00068 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.05.2000 15.1999.00068 — Swissrulings