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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.2000 15.1998.167

March 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,982 words·~20 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.1998.00167 15.1999.00047 15.1999.00105 15.1999.00106

Lugano 14 marzo 2000 FA/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nel procedimento disciplinare promosso

nei confronti di               lic. oec. __________  (patr. dall'avv. __________, __________)

                                         nella sua qualità di liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo __________, __________ (procedimento aperto d'ufficio; inc. n. 15.99.105)

                                         nella sua qualità di commissario e successivamente liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo __________, __________ (procedimento aperto d'ufficio; inc. n. 15.99.106)

                                         nella sua qualità di commissario e successivamente liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo __________, __________ (segnalazione/denuncia 5 marzo 1999 dell'avv. __________, __________; inc. n. 15.99.47)

                                         nella sua qualità di commissario nel concordato __________, __________ (segnalazione/denuncia 11 settembre 1998 di __________, __________; inc. n. 15.98.167)

ritenuto

in fatto:                          __________

                                  A.   Il Pretore del Distretto di Riviera ha concesso, il 10 novembre 1994, una moratoria concordataria di 4 mesi a __________, __________, nominando il lic. oec. __________ quale commissario. Con pronunciato 30 marzo 1995 il Pretore ha omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto dal commissario e nominato __________ liquidatore unico.

                                         Il liquidatore non ha mai trasmesso al Pretore gli stati del patrimonio e le relazioni annuali prescritte dall'art. 330 cpv. 2 LEF (316r vLEF). __________ ha allestito dei brevi rapporti annuali a posteriori, su sollecitazione di questa Camera (cfr. classeur "atti importanti"). L'immobile di spettanza della __________ è stato venduto nel dicembre 1996 alla __________, __________, per fr. 750'000.--. La stima dell'allora commissario __________ in fr. 900'000.--, definita prudenziale dal Pretore (cfr. pronunciato pretorile di omologazione 30 marzo 1995, p. 5), non lo è stata abbastanza.

                                         A detta del liquidatore alla chiusura ostano solamente la mancata ricezione della tassazione sugli utili immobiliari, più volte sollecitata, e le difficoltà di realizzazione di un credito di fr. 20'000 garantito da cartella ipotecaria. Dagli atti si evince che il debitore, tale __________, è stato più volte convocato per sbloccare la situazione, finora senza esito. __________ non ha peraltro intrapreso alcun passo legale tendente al recupero del credito.

                                         __________                

                                  B.   Il Pretore del Distretto di Bellinzona ha concesso, il 3 giugno 1993, una moratoria concordataria di 4 mesi a __________, __________, nominando il lic. oec. __________ quale commissario. Il giudice del concordato ha poi concesso una proroga di 2 mesi. Con pronunciato 3 gennaio 1994 il Pretore ha omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto dal commissario e nominato __________ liquidatore unico.

                                         Il liquidatore non ha mai trasmesso puntualmente al Pretore gli stati del patrimonio e le relazioni annuali prescritte dall'art. 330 cpv. 2 LEF (316r vLEF). __________ ha allestito dei brevi rapporti annuali a posteriori, su sollecitazione di questa Camera (cfr. rapporti prodotti dal liquidatore). Il 28 luglio 1997 l'immobile di spettanza di __________ sarebbe dovuto essere venduto ai pubblici incanti con un piede d'asta di fr. 500'000.-- ma nessuno ha fatto un'offerta , l'asta è andata quindi deserta. Il 26 marzo 1998 l'immobile è poi stato venduto per fr. 220'000.--, a fronte di una stima di fr. 500'000.--. Il ricavo non ha potuto coprire nemmeno tutti i crediti garantiti da pegno, i creditori di II classe secondo il vecchio diritto rimarranno così scoperti per circa il 40% (cfr. rapporto del liquidatore 1° luglio 1999).

                                         Interrogato il 16 settembre 1999, il liquidatore ha indicato che, di lì a un mese, sarebbero stati depositati il conto finale e lo stato di riparto. La procedura non è però a tutt'oggi potuta esser chiusa, poiché, a detta di __________, solo in dicembre 1999 il Comune di __________ ha inviato i conteggi fiscali definitivi. Per il 13 marzo 2000 è finalmente previsto il deposito dello stato di riparto definitivo e della relazione finale (cfr. FUC __________).

                                  B.   Il 28 febbraio 1995 il pretore del Distretto di Riviera ha concesso a __________, __________, una moratoria concordataria di 4 mesi e ha nominato il lic. oec. __________ quale commissario. La moratoria è stata poi prorogata di due mesi con decreto 4 luglio 1995. Il Pretore, l'11 novembre 1995, ha infine omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto dal commissario, ritenendo garantito dall'attivo esistente il pagamento integrale dei debiti di massa e dei crediti privilegiati e garantiti da pegno e ipotizzando un dividendo del 20% per i creditori chirografari. Il giudice ha nominato __________ liquidatore e considerato congruo il suo onorario di fr. 20'000.-- quale commissario.

                                         Il liquidatore non è riuscito a vendere il capannone della __________ perché non vi erano offerte congrue. Egli lo ha locato fin dall'inizio della procedura a __________. Gli attrezzi inventariati per fr. 105'000.-- sono stati venduti a __________ per fr. 50'000.--. Sulle complesse modalità di pagamento si dirà in seguito.

                                         Con la realizzazione degli ultimi due beni della società in liquidazione capannone e diritto di superficie - il liquidatore aveva l'intenzione di temporeggiare e di attendere tempi più propizi per evitare di svendere gli oggetti, l'occasione giusta sarebbe stata l'allestimento del cantiere __________.

                                         Il liquidatore non ha mai trasmesso puntualmente al Pretore gli stati del patrimonio e le relazioni annuali prescritte dall'art. 330 cpv. 2 LEF (316r vLEF). __________ ha allestito dei rapporti annuali a posteriori (1996, 1997 e 1998), su sollecitazione di questa Camera (cfr. rapporti prodotti dal liquidatore).

                                         Con scritto 17 agosto 1999 __________ si è dimesso dalla carica di liquidatore. Il Pretore ha nominato l'avv. __________ nuovo liquidatore della __________.

                                  D.   Con decreto 12 maggio 1998, il Pretore di Locarno-Campagna ha concesso a __________, __________, una moratoria concordataria di quattro mesi, nominando quale commissario il lic. oec. __________. Quest'ultimo ha constatato la quasi totale mancanza di liquidità e ha ritenuto che non fosse possibile continuare l'attività. __________ ha così provveduto a comunicare alle parti interessate che i lavori su tre cantieri ancora aperti non sarebbero potuti essere proseguiti ad opera della ditta __________ Il 18 maggio 1998 il commissario ha allestito, per il cantiere "__________" a __________, di concerto con la direzione lavori, un documento indicante la situazione delle opere già eseguite e di quelle ancora da eseguire, con i rispettivi valori (cfr. "situazioni capomastro __________ " nella mappetta gialla). Risultavano lavori da eseguire per circa fr. 500'000.--. A detta del commissario sarebbe stato il committente autonomamente e senza intervento del commissario, in questo come negli altri cantieri, a incaricare un'altra società della conclusione dei lavori, nel cantiere "__________" la scelta è caduta sulla __________ (cfr. scritto 14 luglio 1998 __________ a Pretore di Locarno-Campagna e rapporto del commissario al Pretore 4 agosto 1998). Il commissario ha successivamente (24 agosto 1998) postulato una proroga di due mesi della moratoria, indicando l'intenzione di sottoporre ai creditori una proposta concordataria con abbandono dell'attivo. __________ ha motivato la richiesta con l'incompleta determinazione degli attivi e dei passivi della società e con la necessità di concludere le liquidazioni ancora in corso.

                                         Il 12 ottobre 1998 il legale della __________ ha postulato la revoca della moratoria, il Pretore ha accolto l'istanza con decreto 14 ottobre 1998. La società è poi fallita il 3 novembre 1998.

Considerato

in diritto:                  1.   La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Il commissario del concordato è pure sottoposto all'autorità disciplinare (cfr. art. 295 cpv. 3 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 14 LEF), così come il liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo (cfr. 320 cpv. 3 LEF; DTF 114 III 120 s.; Emmel, op. cit.  n. 7 ad art. 14 LEF). La misura disciplinare implica criteri di opportunità e proporzionalità e presuppone l'esistenza di una colpa a carico dell'organo esecutivo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 14 e 17 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, op. cit. n. 8 ss. ad art. 14 LEF). Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.

                                         __________ e __________                              

                               2.a)   La gestione della liquidazione delle due società presenta delle analogie. Entrambe le liquidazioni si sono protratte oltre misura, essendo ormai pendenti da 5, rispettivamente 6 anni. Né in una procedura né nell'altra __________ ha ossequiato il disposto di cui all'art. 330 cpv. 2 LEF (316r vLEF): i rapporti sono stati allestiti a posteriori solo perché sollecitati da questa Camera. Gli immobili di spettanza delle società sono stati realizzati per una somma di molto inferiore al valore stimato che compare a bilancio. Ciò ha comportato degli squilibri, nel senso che in un caso i creditori chirografari otterranno un dividendo del 23% circa (cfr. stato di riparto provvisorio 23 dicembre 1996 nel classeur contabilità, e lettera __________ 6 maggio 1999 a Società elettrica sopracenerina SA nel classeur "atti importanti" __________), nell'altro invece nemmeno i creditori privilegiati saranno interamente tacitati. Col senno di poi si può affermare che per i creditori di V classe (secondo il diritto previgente) di __________ una normale procedura fallimentare avrebbe forse portato a un risultato migliore, sicuramente non peggiore. Va detto che gli onorari del liquidatore, benché non traspaiano ancora con precisione dagli incarti nella loro totalità, visto che le procedure ancora sono pendenti, risultano di una certa importanza. Il lic. oec. __________, in qualità di liquidatore di __________, ha emesso fatture per fr. 56'900.-- (di cui fr. 54'900.-- già incassati, cfr. fatture mappetta verde).Per la liquidazione di __________ sono state emesse fatture per fr. 69'690.-- (in buona parte già incassati dal liquidatore, cfr. fatture nel classeur " __________ contabilità").La verifica della congruità della retribuzione del liquidatore, in entrambe le liquidazioni concordatarie, sarà eseguita ad opera del Pretore quale Autorità giudiziaria di grado inferiore conformemente all'art. 55 OTLEF entro 60 giorni dalla ricezione della relazione finale stesa dal liquidatore ex art. 330 cpv. 1 LEF. In conformità degli art. 1 e 2 OTLEF il Pretore trasmetterà all'Autorità giudiziaria superiore dei concordati copia della tassazione dell'onorario del liquidatore (sulle modalità di tassazione e sulla competenza della CEF in materia tariffale, cfr. Cometta, op. cit., p.57-64, n. 3.6.2.

                                  b)   A norma dell'art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF (rimasto immutato dopo la novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 1997) l'esecuzione del concordato e l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati che si sono insinuati devono essere sufficientemente garantiti. Nel concordato con abbandono dell'attivo, visto che con l'omologazione il diritto di disposizione sui beni del debitore passa ai creditori (cfr. art. 317 LEF, art. 316a vLEF), non è necessario che i crediti privilegiati siano garantiti, a condizione che al momento dell'omologazione risultino attivi sufficienti a saldarli (cfr. BlSchK 1968 p. 188 s.; Hans Ulrich Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 306 LEF). Nel caso della __________ la copertura dei crediti privilegiati dipendeva dall'esito della realizzazione immobiliare, per definizione sempre incerta. Il commissario non doveva quindi basarsi solo sul valore di stima dell'immobile ma avrebbe dovuto ricercare delle garanzie, alla cui prestazione il Pretore avrebbe dovuto condizionare l'omologazione del concordato.

                                   c)   Ex art. 319 cpv. 3 LEF i liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa. I crediti vanno realizzati per via di incasso o di vendita (cfr. art. 322 cpv. 1 LEF). Nella liquidazione __________, il liquidatore si è dilungato in finora sterili trattative con il debitore __________, senza procedere alla realizzazione del credito (garantito da cartella ipotecaria) ai sensi dell'art. 322 LEF. Ciò ha contribuito a dilatare inutilmente i tempi di liquidazione.

                                         __________

                               3a).   Con riferimento anche al punto 2a), va qui ribadito che il liquidatore non ha ossequiato, se non a posteriori, il disposto di cui all'art. 330 cpv. 2 LEF (316r vLEF). Nel verbale di istruzione preliminare 16 settembre 1999 si legge che "l'ex-liquidatore __________ trasmetterà entro un mese al nuovo liquidatore con copia alla CEF il rapporto relativo all'attività svolta dal 1.1.99 fino al termine della sua attività di liquidatore". A tutt'oggi il rapporto non è pervenuto a questa Camera.

                                  b)   Sulla base del bilancio al 31 dicembre 1998 (cfr. classeur "__________ contabilità"; attivo totale fr. 419'149.65 a fronte di debiti di massa e privilegiati per più di fr. 500'000.--) si può ben dire che molto difficilmente i creditori privilegiati giungeranno alla completa tacitazione (su questo presupposto cfr. il punto 2b) e che a maggior ragione i creditori chirografari non riceveranno alcun dividendo.

                                         Nel rapporto al Pretore 4 agosto 1995 (cfr. classeur "__________ in moratoria concordataria") l'allora commissario __________ scriveva che "la realizzazione dell'inventario, l'incasso dei debitori e l'ultimazione dei lavori in corso dovrebbero permettere di distribuire un dividendo pure ai creditori di V classe. Questa soluzione è senz'altro più vantaggiosa che il fallimento puro e semplice della debitrice". Va detto che la tesi, pur se basata sul troppo ottimistico bilancio al 30 giugno 1995 allestito dal commissario, è stata accettata acriticamente prima dalla maggioranza dei creditori ex art. 305 cpv. 1 vLEF e poi dal Pretore con l'omologazione.

                                         Anche in questo caso vale la regola che i creditori di V classe (secondo il diritto previgente) non avrebbero sicuramente lamentato svantaggi propendendo per una normale procedura fallimentare, anche per il fatto che il liquidatore ha già fatturato fr. 67'091.-- per le prestazioni fornite fino al 31 dicembre 1998, quasi interamente incassati (cfr. fatture nella mappetta azzurra nell'incarto e distinta creditori al 31 dicembre 1998, classeur "__________ contabilità"). Anche relativamente a questa procedura il Pretore, quale Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, dovrà determinarsi come al cons. 2a.

                                   c)   Ai sensi dell'art. 11 LEF ai funzionari e impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l'ufficio procede o all'oggetto che è incaricato di realizzare. Il divieto si estende anche a negozi conclusi per interposta persona (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 10 ad art. 11 LEF). Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli. La norma è applicabile sia al commissario del concordato (art. 295 cpv. 3 LEF) che al liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 320 cpv. 3 LEF).

                                         Nel caso di specie la società __________ ha la sede presso la fiduciaria del liquidatore e suo fratello __________ ne è l'amministratore unico. Per finire __________ detiene il 50% delle azioni e ritiene di essere proprietario pure dell'altro 50%, su questo punto vi è però una vertenza con una terza persona (cfr. verbale di interrogatorio 25 giugno 1999).

                                         __________ condivide la sede della __________. __________ è presidente del consiglio di amministrazione a due e azionista della società (cfr. verbale di interrogatorio 25 giugno 1999). Fino al 24 dicembre 1998 __________ è stato amministratore unico.

                                         Il liquidatore della __________ ha locato il capannone della società alla __________, di cui è azionista almeno al 50%. In realtà __________ non paga alcuna pigione alla __________, essa si limita a versare fr. 12'240.-- annui al Patriziato di __________, proprietario del fondo gravato di un diritto di superficie a favore della __________. La somma corrisponde a quanto contrattualmente stabilito quale controprestazione per il diritto di superficie. __________ copre pure con fr. 1'500.-- annui le spese di assicurazione dello stabile e avrebbe effettuato lavori di miglioria per circa fr. 30'000.-- (cfr. verbale di interrogatorio 25 giugno 1999). L'immobile non è stato offerto in locazione a nessun altro e nessuna pubblicità è stata data alla possibilità locativa (cfr. interrogatorio Grata 25 giugno 1999). Con tutta evidenza il liquidatore ha sfruttato la posizione di preminenza che rivestiva nelle due società per concludere il contratto di locazione, difficile valutare se a vantaggio suo personale o dei creditori del concordato __________. Risulta comunque inverosimile un agire disinteressato del liquidatore che manda la "sua" società in aiuto della ditta in liquidazione. Il lic. oec. __________ ha quindi violato crassamente i suoi doveri ex art. 11 LEF. Visto il chiaro tenore della citata norma, il rapporto di locazione tra __________ __________ è nullo ex lege. Si impone quindi che il nuovo liquidatore finalmente indifferente - esamini al più presto la questione e si determini ritualmente sulle questioni d'ordine locativo.

                                         La vendita degli attrezzi a __________ presenta aspetti analoghi a quelli appena esaminati. Anche in questo caso il liquidatore era pesantemente coinvolto: amministratore unico dell'acquirente era __________, azionista il fratello. In questo caso però __________ ha almeno informato della vendita dei beni mobili della __________ alcuni creditori (il criterio di scelta è sconosciuto) e alcune ditte del ramo (cfr. doc. 8 e 9 prodotti all'udienza 25 giugno 1999).Le modalità di pagamento pattuite sono però, per usare un eufemismo, inusuali. __________ non ha pagato alcunché al momento dell'acquisto degli attrezzi, essa si è invece assunta il debito ipotecario di __________ per circa fr. 50'000.-- (garantito da cartella ipotecaria sul diritto di superficie) nei confronti di __________, impegnandosi a pagare rate annuali di minimo fr. 6'300.-- fino a completa estinzione del debito. La __________ è comunque rimasta debitrice solidale dell'intero importo. Il liquidatore-amministratore unico ha poi firmato, a titolo personale, per avallo, un vaglia cambiario in bianco a garanzia dell'accordo raggiunto. __________ ha così apposto ben tre firme sull'accordo 4 settembre 1997 (doc. 7) con __________: quale rappresentante di __________, di ____________________ e a titolo personale (cfr. doc. 7 prodotto all'udienza 25 giugno 1999). L'assunzione di debito in luogo del pagamento in contanti porterà alla copertura totale di un debito della società in liquidazione garantito da pegno. Per i creditori il risultato sarà quindi analogo al pagamento in contanti. Ciò a patto che il diritto di superficie possa essere realizzato per una somma superiore a fr. 50'000.--; eventualità per nulla scontata, visti gli antefatti e visto il valore di stima peritale (fr. 124'000.--, cfr. doc. 2 prodotto all'udienza 25 giugno 1999).Se dovesse continuare la sequela di realizzazioni dall'esito deludente e il diritto di superficie venisse realizzato ad un prezzo inferiore al credito garantito, ne risulterebbe un ingiustificato beneficio per __________, interamente tacitata invece di ritrovarsi in V classe per lo scoperto. Ad ogni buon conto la banca sarà tacitata (e __________ liberata dal debito), salvo imprevisti, solo fra tre o quattro anni; periodo di tempo incompatibile con l'esigenza di chiudere la liquidazione in tempi ragionevoli. Pure insostenibile è l'intenzione di procrastinare sine die la realizzazione degli immobili, in attesa di tempi migliori o della messa in esercizio del cantiere Alptransit.

                                         Quale attenuante all'agire del liquidatore va rilevato che la delegazione dei creditori lo ha, almeno implicitamente, sempre avallato.

                                         __________                

                               4a).   Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi al massimo e, nei casi particolarmente complessi, fino a 24 mesi al massimo (art. 295 cpv. 4 LEF). Il commissario deve motivare la richiesta, fare il punto della situazione e confermare l'esistenza di buone possibilità di omologazione del concordato. Quando non sono più dati i presupposti oggettivi di una moratoria, il commissario è tenuto a postularne la revoca (cfr. Alexander Vollmar, op. cit., n. 32 ad art. 295 LEF). Nel caso in cui si prenda in considerazione un concordato con abbandono dell'attivo, il presupposto oggettivo è la prospettiva dell'omologazione di un concordato che corrisponda agli interessi dei creditori (cfr. Vollmar, op. cit., n. 12 ad art. 294 LEF; Rep 1992 p. 306 ss.). Se si deve presumere che non si raggiungerà il quorum prescritto dall'art. 305 LEF o che una procedura fallimentare garantirebbe meglio gli interessi dei creditori, il commissario è tenuto a postulare immediatamente la revoca (cfr. Vollmar, op. cit., n. 32 ss. ad art. 295 LEF; Rep 1992 p. 306 ss.).

                                         In concreto il lic. oec. __________ ha immediatamente ravvisato l'impossibilità di continuare l'attività, visti i gravi problemi di liquidità (egli ha poi, erroneamente, indicato di dover utilizzare i pochi mezzi liquidi per il pagamento degli stipendi per aprile 1998, periodo ante moratoria che non implicava quindi il pagamento a quello stadio di procedura; cfr. lettera al Pretore 14 luglio 1998 e rapporto del commissario al Pretore 4 agosto 1998). Egli non ha però dato seguito alla richiesta del sindacato OCST (cfr. lettera OCST 17 luglio 1998, inc. Pretura) di postulare la revoca della moratoria ma si è limitato, a quanto risulta dagli atti, a svolgere le normali mansioni preliminari di un'amministrazione fallimentare. V'è da chiedersi se __________ poteva ritenere che il prospettato concordato con abbandono dell'attivo garantisse gli interessi dei creditori meglio di un fallimento. La procedura fallimentare, che, per la prima parte, avrebbe in pratica ricalcato l'attività del commissario e che poi si è rilevata comunque inevitabile, sarebbe sicuramente costata meno (cfr. fattura __________ del 2 novembre 1998 per fr. 13'000.--). Fa poi specie che sia stata la stessa __________ a chiedere la revoca della moratoria e non il commissario, che a quel momento pareva l'unico a credere ancora nell'omologazione.

                                  b)   Come già indicato al punto 3c), al commissario non è concesso concludere negozi per proprio conto che riguardino beni di cui si occupa nell'ambito della sua funzione esecutiva.                      Organi e azionariato di __________ sono già stati illustrati al citato punto

                               3c).

                                         __________ ha continuato il lavoro interrotto da __________ sul cantiere __________ a __________, rimanevano da eseguire opere per fr. 500'000.-- circa. Il commissario sostiene che il committente ha trattato, autonomamente e senza il suo intervento, con una ditta di sua scelta la ripresa dei lavori interrotti da __________. Ora, risulta poco verosimile che sia stato solo il caso a volere che una società praticamente di proprietà del commissario si occupasse della conclusione dell'opera in un cantiere iniziato dalla ditta che lo stesso commissario segue per il periodo di moratoria. Un intervento di __________, perlomeno indiretto, sembra probabile, prove irrefutabili in tal senso comunque non ve ne sono.

                                         Conclusioni

                                   5.   Riassumendo, al commissario e liquidatore __________ sono imputabili le seguenti violazioni dei suoi doveri d'ufficio:

                                         -     eccessiva durata delle procedure di liquidazione (__________, __________, __________);

                                         -     mancata produzione delle relazioni ex art. 330 cpv. 2 LEF (__________, __________, __________);

                                         -     mancata ricerca di garanzie ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 n. 1 LEF (__________);

                                         -     grave violazione del divieto di concludere negozi per proprio conto ex art. 11 LEF (__________, nel caso __________ non vi è la prova di una simile violazione);

                                         -     mancata richiesta di revoca della moratoria ex art. 295 cpv. 5 LEF (__________).

                                              Viste le emergenze appena indicate, in particolare la reiterazione delle violazioni e la natura delle stesse, si giustifica la sanzione della misura disciplinare della multa di fr. 1'000.-- in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 n. 2 LEF.

Richiamati gli art. 11, 14 cpv. 2, 294, 295, 306, 319, 320, 322, 330  LEF, 11 LALEF;

pronuncia:              1.   Il procedimento disciplinare è evaso con la sanzione disciplinare al lic. oec. __________, __________, della multa di fr. 1'000.-- nel senso dell'art. 14 cpv. 2 n. 2 LEF.

                                1.1   L'importo di fr. 1'000.-- dovrà essere versato entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza sul c.c.p. n. 69-10370-9 del Tribunale d'appello, 6900 Lugano.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         -     lic. oec. __________, __________                    

                                         -     avv. __________, __________

                                         -     Pretura di Riviera, Biasca, per le incombenze di cui al cons. 2a e 3b in relazione alla tassazione degli onorari del liquidatore nei concordati __________ e __________

                                         -     Pretura di Bellinzona per le incombenze di cui al cons. 2a in relazione alla tassazione degli onorari del liquidatore nel concordato __________

                                         -     avv. __________, __________, liquidatore del concordato __________, per le incombenze di cui al cons. 3c

                                         Comunicazione a:

                                         -     __________, __________ (in estratto limitatamente al caso segnalato)

                                         -     avv. __________, __________ (in estratto limitatamente al caso segnalato)

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

15.1998.167 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.2000 15.1998.167 — Swissrulings