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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2000 15.1995.119

January 20, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,431 words·~12 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.1995.00119

Lugano 20 gennaio 2000 MR/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 maggio 1995 di

                                         __________

                                         patr. dall’avv. __________

contro __________ nella esecuzione in via ordinaria di pignoramento n.285713 promossa nei confronti del ricorrente da

                                         __________                                                          rappr. dal suo Municipio

viste le osservazioni 5 luglio 1994 dell’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, 11 luglio 1994 dell’UE di Lugano;

completata l'istruttoria;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                     A.   Sulla base dell’attestato di carenza di beni n.__________ del 28 settembre 1992 emesso - per la seconda volta - dall’Ufficio di esecuzione di Lugano nei confronti di __________, __________ per un credito di complessivi Fr. 608’772.-- per “imposte 1981-1986, imposta 1979 e 1980 per multe tributarie”, il __________ ha fatto spiccare dall’UE di Lugano, il nuovo PE n. __________ del 29 gennaio 1993 per l’importo dell’__________ più spese esecutive, al quale precetto - notificato all’indirizzo di via __________ a ____________________ l’escusso ha interposto opposizione il 2 febbraio 1993.

                                   B.   Ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano il rigetto definitivo dell’opposizione il 9 dicembre 1993, il __________ ha chiesto il 7 aprile 1994 la continuazione dell’esecuzione n. __________, indicando all’UE di Lugano che “da informazioni (ci) risulta che il contribuente riceve una pensione dalla __________

                                   C.   Il 13 aprile 1994 - successivamente all’avviso di pignoramento 11 aprile 1994 l’escusso si è recato presso l’UE di Lugano, dove è stato interrogato. Sulla base delle sue dichiarazioni l’Ufficio ha calcolato un’eccedenza pignorabile di Fr. 1’777.-- mensili e steso un “verbale interno per le operazioni di pignoramento” che tuttavia __________ si è rifiutato di sottoscrivere.

                                   D.   Con scritto 19 aprile 1994 __________ ha comunicato all’UE che il suo domicilio “è sempre in __________ ”.

                                   E.   Il 22 aprile 1994 l’Ufficio controllo abitanti del __________ ha dichiarato all’UE di Lugano che l’escusso “ha notificato, unitamente alla moglie __________, il suo arrivo, a __________ in via __________ a partire dal 1° aprile 1994, proveniente dalla __________ ”, che “in data 19 aprile 1994 (...) dichiarava di rinunciare al suo trasferimento per motivi personali, chiedendo che a __________ fosse domiciliata unicamente la moglie”, che “ha confermato che il suo domicilio all’estero è __________ __________ (__________)” con recapito durante la sua assenza presso __________, Via  __________

                                   F.   Lo stesso giorno l’UE ha spedito alle parti l’atto di pignoramento 13 aprile 1994 sul quale in particolare è indicato il pignoramento di un importo di Fr. 1’777.-- mensili della rendita percepita dalla __________ a partire dal mese di aprile 1994, calcolato sulla base dei seguenti dati:

                                          Introiti

                                          Rendita AVS                       Fr.         2’820.--

                                          Pensione                              Fr.         3’527.--

                                                                                        Fr.         6’377.--

                                          Minimo esistenza

                                          Minimo base                        Fr.         1’370.--

                                          Locazione                            Fr.         2’200.--

                                          Cassa malati                       Fr.            656.--

                                          Spese mediche moglie

                                          + diversi                               Fr.            354.--

                                                                                        Fr.         4’600.--

                                          Sull’atto di pignoramento figura pure la seguente nota:

                                          “Si osserva inoltre che alla stesura del verbale di pignoramento effettuata in data 13 aprile 1994, l’escusso risultava formalmente annunciato presso l’Ufficio del controllo abitanti di Pregassona, e che la sua partenza è stata notificata solo dopo essere venuto a conoscenza della trattenuta che sarebbe stata operata sulla pensione di sua spettanza.”

                                          Contemporaneamente l’UE ha provveduto a notificare il pignoramento alla __________

                                   G.   Con scritto 29 aprile 1994 __________ ha ribadito all’UE che il suo domicilio “è sempre a __________ ” e che “non è mai stata (sua) intenzione lasciarlo”.

                                   H.   Parallelamente, il 26 rispettivamente 27 maggio 1994, la Confederazione svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno chiesto ed ottenuto dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, un sequestro nei confronti di __________, indicato come domiciliato a __________ (__________), sulla base dell’art.271 cpv.1 n.4 e n.5 vLEF. Contro l’esecuzione dei due sequestri (n.__________ rispettivamente n.__________) sono pendenti presso questa Camera due procedure di ricorso [15.95.079 (VIG 120/94) e 15.95.080 (VIG 121/94)] promosse dallo stesso __________

                                     I.   Con scritto 12 giugno 1994 __________, confermando che dal 1° aprile 1994 la moglie è domiciliata a __________, fermo restando il proprio domicilio in __________ ha contestato il calcolo dell’eccedenza pignorabile effettuato dall’UE, facendo in particolare valere un affitto per sé in __________ di Fr. 485.-- mensili, un importo di Fr. 1’330.-- mensili a titolo di leasing auto per la moglie, e indicando un’entrata complessiva di mensili Fr. 6’347.--  in luogo di Fr. 6’377.--, come calcolato dall’UE. 

                                    J.   Il 15 giugno 1994 l’UE di Lugano, trattando lo scritto dell’escusso quale “istanza di revisione (recte: riesame) del calcolo del minimo di esistenza”, ha invitato il suo patrocinatore a produrre i relativi giustificativi.

                                   K.   Il 5 aprile 1995 l’UE, comunicando di avere nel frattempo incassato la totalità delle quote mensili pignorate (Fr. 21’324.--) dalla __________, ha sollecitato la documentazione richiesta, avvertendo l’escusso che in assenza di sue ulteriori comunicazioni l’importo pignorato sarebbe stato versato al creditore procedente.

                                   L.   Ricevuti i giustificativi, con atto 24 aprile 1995 l’UE ha proceduto a un nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile con effetto retroattivo, e meglio riducendo la quota mensile pignorabile a Fr. 1’759.--  per i mesi da aprile a dicembre 1994, rispettivamente aumentandola a Fr. 1’849.-- per i mesi da gennaio a marzo 1995, per un importo complessivo pignorabile di Fr. 21’378.--. Con il medesimo provvedimento ha quindi stabilito di versare interamente l’importo di Fr. 21’324.-- già incassato dalla __________ al creditore procedente, dedotte le spese d’incasso e di chiusura.

                                   M.   Con ricorso 4 maggio 1995 __________ postula in via principale che la decisione 24 aprile 1995 dell’UE venga dichiarata nulla, in via subordinata che venga annullata, con protesta di tasse, spese e ripetibili e concessione del beneficio del gratuito patrocinio, atteso in sostanza:

                                          -     che l’intera procedura esecutiva sarebbe nulla, l’escusso avendo sempre mantenuto il  domicilio all’estero, in un primo tempo, dal novembre 1993, in __________ e successivamente, dall’agosto 1994, a __________

                                          -     che la sua presenza in Svizzera sarebbe stata soltanto temporanea, contestualmente al rientro in Svizzera della moglie, annunciato al __________ il 28 marzo 1994, per motivi legati allo stato di salute di quest’ultima e che siffatto “rientro” del ricorrente sarebbe durato “tecnicamente” dal 1° al 19 aprile 1994;

                                          -     che pertanto la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere semmai avviata mediante sequestro ex art.271 cpv.1 n.4 LEF;

                                          -     che il pignoramento andrebbe comunque annullato, non essendovi alcuna eccedenza pignorabile;

                                          -     che infatti l’importo di Fr. 1’410.-- (1/2 rendita  AVS) di spettanza della moglie in quanto impignorabile ex art. 92 LEF non rientrerebbe nel conteggio del minimo vitale (recte: dell’eccedenza pignorabile) del marito, per cui gli introiti complessivi computabili ammonterebbero a Fr. 4’937.-- (Fr. 1’410.-- + Fr. 3’527.--) soltanto;

                                          -     che inoltre nel minimo di esistenza occorrerebbe tenere conto della separazione di fatto dei coniugi, delle spese per il ricongiungimento familiare nonché di varie spese “indispensabili per età e situazione dei coniugi”, per un totale complessivo di almeno Fr. 4’937.-- mensili, pari agli introiti computabili;

                                          -     che infine andrebbero considerate indicativamente ulteriori spese per massaggi specialistici, per pédicure, per aiuto domestico alla moglie, per farmaci e dentista nonché spese mediche non pagate dalla CM, per almeno Fr. 823.-mensili.

                                   N.   Delle osservazioni delle altre parti si dirà se necessario in seguito.

Considerando

in diritto:                     

                                    1.

                                1.1.   Per l’art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo domicilio svizzero. Debitori domiciliati all’estero non dispongono di un foro esecutivo ordinario e possono essere escussi in Svizzera soltanto a un  foro esecutivo speciale ex art. 48 ss. LEF (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §10 n.12 p.71). Per domicilio si intende il luogo dove una persona effettivamente risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv.1 CC; Ernst  F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Vol I., Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.33ss. ad art. 46 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.8 ad art. 46 LEF). In particolare l'intenzione di stabilirsi in un determinato luogo deve risultare anche da circostanze oggettive - riconoscibili da terzi - che permettano di concludere che l'interessato abbia fatto di quel luogo il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 120 III 7 ss.). Ora dalla documentazione richiesta da questa Camera all'Ufficio controllo abitanti risulta che il 29 ottobre 1993 - pendente in Pretura la procedura di rigetto dell'opposizione al PE n. __________ - __________ ha notificato la sua partenza, il 31 ottobre 1993,  per la __________ all'indirizzo di __________ dove ora sostiene essere il suo domicilio. Sulla notifica di arrivo 25 marzo 1994 per il 1° aprile 1994, sottoscritta dall'escusso, figura la seguente nota: "Arriva solamente la moglie, lui no rimane all'estero Conf. 19.4.94 firma illeggibile -" . Ora alla luce di questi atti, rispettivamente tenuto conto della circostanza che appena due mesi dopo la dichiarazione 25 marzo 1994, e meglio il 26 e il 27 maggio 1994, altri due creditori hanno chiesto ed ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano un sequestro nei confronti di __________ sulla base dell'art. 271 cpv.1 n.4 vLEF, ritenuto quindi almeno a livello di verosimiglianza (ancora) domiciliato all'estero, e meglio a __________, ben si può ritenere che non siano date le condizioni per ammettere quell'intenzione nel debitore - riscontrabile oggettivamente - di stabilirsi durevolmente a __________, intenzione necessaria perché si possa ammettere l'esistenza di un domicilio dell'escusso in quel luogo. Ne consegue che l'atto di pignoramento 13 aprile 1994 è stato emesso da organo esecutivo territorialmente incompetente.

                                2.1.   Le norme sulla competenza dell'organo d'esecuzione ratione loci sono imperative e devono essere rispettate in ogni stadio della procedura (DTF 120 III 112; Amonn/ Gasser, op.cit., §10 n.1 p.69, n.44 p.76; Ernst  F. Schmid, op.cit., n.7 ad art. 46 LEF). Tuttavia quando toccano unicamente gli interessi delle parti coinvolte nella procedura, gli atti esecutivi effettuati da un organo territorialmente incompetente sono soltanto annullabili mediante ricorso ex art. 17 LEF, come è il caso ad esempio di un precetto esecutivo spiccato da un ufficio incompetente (DTF 96 III 92; Amonn/ Gasser, op.cit., §10 n.46 p.76; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n.3 ad art. 46 LEF;  Ernst  F. Schmid, op.cit., n.29 ad art. 46 LEF). Essi sono invece nulli quando possono pregiudicare interessi pubblici o interessi di terzi estranei alla procedura, come nel caso dell'esecuzione di un pignoramento (Amonn/ Gasser, op.cit., §10 n.45 p.76; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n.5 ad art. 46 LEF ; Ernst  F. Schmid, op.cit., n.28 ad art. 46 LEF).

                                2.2.   In concreto il 29 gennaio 1993 l'UE di Lugano - sulla base dell' attestato di carenza di beni n.__________ ha spiccato nei confronti di __________, indicato domiciliato all'indirizzo di via __________,  il PE n. __________. L'escusso ha interposto il 2 febbraio 1993 tempestiva opposizione, rigettata dalla Pretura  di Lugano in via definitiva il 9 dicembre 1993. Il creditore ha quindi chiesto il 7 aprile 1994 la continuazione dell'esecuzione, sempre indicando l'escusso come residente all'indirizzo di Via __________                                  Dagli atti risulta che all'atto dell'interrogatorio 13 aprile 1994 presso l'UE di Lugano (rifiutandosi di sottoscrivere il verbale) e poi più esplicitamente con scritto 19 aprile 1994, l'escusso ha sollevato - per la prima volta - la questione del proprio domicilio all'estero. Ciononostante, dopo aver consultato l'Ufficio controllo abitanti  di __________, l'UE di Lugano ha spedito alle parti il 22 aprile 1994 l'atto di pignoramento 13 aprile 1994, in cui implicitamente si respinge l'eccezione dell'escusso, rilevando che "alla stesura del verbale di pignoramento effettuata in data 13 aprile 1994, l'escusso risultava formalmente annunciato presso l'Ufficio del controllo abitanti di __________ e che la sua partenza è stata notificata solo dopo essere venuto a conoscenza della trattenuta che sarebbe stata operata sulla pensione di sua spettanza". Eccezione tuttavia riproposta integralmente da __________ con lo scritto 29 aprile 1994, rimasto apparentemente senza conseguenze, e poi ancora con scritto 12 giugno 1994, unitamente alla contestazione del calcolo dell'eccedenza pignorabile.  Quest'ultimo scritto considerato dall'UE quale istanza di riesame - ha portato alla decisione impugnata 24 aprile 1995, con cui in sostanza è stato confermato il pignoramento 13 aprile 1994, e respinta implicitamente l'eccezione di incompetenza territoriale. 

                                          Ora, in siffatte circostanze l'effettiva incompetenza ratione loci dell'UE di Lugano (cfr. cons.1.1.), esplicitamente e ripetutamente eccepita dall'escusso, ha per conseguenza l'annullamento non solo della decisione impugnata 24 aprile 1995 di revisione del pignoramento, ma pure del pignoramento 13 aprile 1994 in quanto tale, che la decisione 24 aprile 1995 in sostanza conferma, e ciò quand'anche l'incompetenza territoriale dell'organo esecutivo fosse stata ab initio, ossia già al momento dell'emissione del PE __________ l'assenza di tempestivo ricorso contro siffatta emissione rispettivamente la costituzione in giudizio senza riserve dell'escusso nella successiva procedura di rigetto non essendo atti a rendere Lugano valido foro esecutivo per la continuazione dell'esecuzione (cfr. DTF 59 III 6; Ernst  F. Schmid, op.cit., n.8 ad art. 46 LEF). Ne consegue l'accoglimento del gravame e la retrocessione all'escusso di quanto già incassato dall'UE di Lugano.

                                    3.   Per l'art. 15a LPR il gratuito patrocinio è concesso  nei limiti dell'art. 4 vCost., con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. In concreto a prescindere dal fatto che non è stato prodotto alcun documento che attesti lo stato di indigenza di __________ (cfr. art. 15a cpv.2 LPR) ciò che per altro è da escludere  alla luce dell'esito stesso del gravame che comporta la restituzione al ricorrente di quanto già incassato. La domanda di assistenza giudiziaria va quindi respinta.

                                    4.   Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 22, 46 LEF, 15a LPR, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:               1.   Il ricorso 4 maggio 1995 di __________ __________, è

                                          accolto.

                                1.1.   E' annullata la decisione 24 aprile 1995 dell'UE di Lugano per incompetenza territoriale dell'organo esecutivo.

                                1.2.   E' annullato il pignoramento 13 aprile 1994 eseguito dall'UE di Lugano per incompetenza territoriale dell'organo esecutivo.

                                1.3.   Di conseguenza è fatto ordine all'UE di Lugano di retrocedere a __________, __________ quanto già incassato a seguito del pignoramento 13 aprile 1994.

                                    2.   La domanda di assistenza giudiziaria 4 maggio 1995 è respinta.

                                    3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                    4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                    5.   Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione all’UE Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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