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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.10.2025 14.2025.68

October 13, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,615 words·~13 min·7

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Eccezione d’estinzione del credito (pagamento o compensazione) relativo al pagamento dei salari posti in esecuzione, che il datore di lavoro sostiene di aver anticipato con precedenti salari maggiorati

Full text

Incarto n. 14.2025.68

Lugano 13 ottobre 2025           

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della      giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.149 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 27 novembre 2024 da

AO1, B______ (patrocinato dall’avv. PA2, Be______)  

contro

AP1, B______ (ora patrocinata dall’avv. PA1, B______)  

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2025 presentato dall’AP1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2025 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con contratto di lavoro del 24 aprile 2019 di durata indeterminata l’AP1 ha assunto AO1 come conducente professionale di persone dal 1° maggio 2019. Con lettera del 30 luglio 2024 l’AP1 ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 ottobre 2024.

                            B.  Con precetto esecutivo n. _______ emesso il 4 ottobre 2024 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso l’AP1 per l’incasso di fr. 2'501.– oltre agli interessi del 5% dal 31 agosto 2024, indicando quale causa del credito: “contratto di lavoro a tempo indeterminato del 24.04.2019 stipendi agosto e settembre 2024”.

                            C.  Avendo l’AP1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 novembre 2024 AO1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 24 dicembre 2024. Con replica del 24 gennaio 2025 e duplica del 21 febbraio 2025 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

                            D.  Statuendo con decisione del 23 aprile 2025, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.

                            E.  Contro la sentenza appena citata l’AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2025 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2025, AO1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica del 10 giugno 2025 la reclamante ha ribadito il suo punto di vista. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, la replica non è stata intimata alla controparte per la duplica.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1 il 25 aprile 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 maggio. Presentato il 30 aprile 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di lavoro costituiva valido titolo di rigetto dell’opposi­­zione per gli stipendi richiesti di agosto e settembre 2024, i cui importi erano facilmente determinabili visti i conteggi agli atti di fr. 1'250.50 per agosto e di fr. 1'163.10 per settembre (doc. F e G), salvo poi accordare il rigetto per fr. 2'501.– (1'250.50*2).      

                             4.  Nel reclamo l’AP1 ripropone in buona sostanza l’eccezione d’estinzione del credito (v. sotto consid. 6).

                             5.  In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di recla­mo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

                           5.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3.2 con rinvii, e della CEF 14.2024.93 del 15 novembre 2024 consid. 5.1). Ovvero, di principio il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto (sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015 consid. 5.2 con rinvii). Per stabilire l’ammontare del salario netto, basta la produzione di qualsiasi documento atto a dimostrare l’ammontare delle trattenute pattuite come ad esempio un conteggio di salario allestito dallo stesso datore di lavoro (sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015 consid. 5.3/b con rinvii).

                           5.2  Nel caso di specie la qualità di titolo di rigetto del contratto di lavoro è pacifica. A ben vedere però, per quanto attiene alla quantificazione dell’importo del credito, dalla documentazione prodotta dall’istante e secondo le sue stesse allegazioni [(“l’importo è facilmente determinabile poiché sono agli atti i conteggi dello stipendio (…) più precisamente la convenuta deve corrispondere all’istante fr. 1'250.– per il mese di agosto 2024 e fr. 1'163.10 per il mese di settembre (doc. F e G)]”, come anche secondo le affermazioni del giudice stesso nei considerandi della decisione impugnata, lo stipendio netto di agosto è di fr. 1'250.50 (doc. G) mentre quello di settembre di fr. 1'163.10 (anziché di fr. 1'250.50, doc. F), sicché il rigetto andava concesso per fr. 2'413.60 (e non per fr. 2'501.–). Si tratta di una carenza manifesta che va rilevata d’ufficio, sicché su tale questione la decisione di prima sede dev’essere riformata.

                             6.  Con il reclamo l’AP1 lamenta che il giudice di pace non ha preso in considerazione “importanti aspetti che erano presenti nei mezzi di prova allegati”. Afferma di aver documentato di aver versato da gennaio a luglio 2024 un salario lordo di fr. 15'828.80 (netto di fr. 14'007.40), quindi più del dovuto considerando lo stipendio lordo mensile pattuito di fr. 1'217.60 che, compreso di tredicesima pro rata, doveva ammontare da gennaio a ottobre a fr. 13'191.26 lordi (1'217.60 * 10 + 1'014.60), motivo per cui gli stipendi di agosto e settembre sono da considerare saldati, avendo il dipendente ricevuto più di quanto contrattualmente dovuto. Più nello specifico, spiega che risulta dalla “tabella contabile ufficiale” prodotta con le osservazioni all’istanza (doc. A) che a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 ha versato un salario eccedente, ossia fr. 3'044.– lordi invece di fr. 1'217.60, e ciò come anticipo dei salari di agosto e settembre posti in esecuzione, come risulterebbe anche dai conteggi degli stipendi relativi a quei mesi prodotti dall’i­stante (doc. F e G). Tale eccedenza è andata quindi a coprire gli stipendi di agosto e settembre, che non sono più dovuti, sicché il debito risulta estinto completamente. L’AP1 conclude affermando che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare il conteggio da lei allestito e dedurre che il credito vantato da AO1 non era più dovuto siccome estinto e che semmai era lei a vantare un credito nei confronti del dipendente per l’eccedenza versata.

                           6.1  Orbene, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’o­­nere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle alle-gazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). Tra le eccezioni vi è l’estinzione del credito, che può avvenire in particolare tramite pagamento o compensazione (Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 123 e segg. ad art. 82 LEF).

                           6.2  Se l’escusso eccepisce la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei confronti dell’escutente con la pretesa posta in esecuzione gl’incombe di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1, come pure sentenze della CEF 14.2023.16 del 26 luglio 2023 consid. 5 e 14.2022.152 del 26 aprile 2023 consid. 4 con ulteriori rinvii). La compensazione nel diritto del lavoro è limitata dall’art. 323b cpv. 2 CO secondo cui il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione.

                                  Quando il datore di lavoro anticipa lo stipendio per un lavoro da svolgere in futuro si tratta di un “anticipo” di stipendio a cui si applicano le norme sull’esecuzione anticipata ex art. 81 CO e non un “acconto” ai sensi dell’art. 323 cpv. 4 CO, che riguarda il lavoro già eseguito (Witzig in: Commentaire romand, Code des obligations I/2, 3ª ed. 2021, n. 15 e 17 ad art. 323 CO, sentenza del Tribunale federale 4C.320/2005 del 20 marzo 2006 consid. 5.4).

                        6.2.1  Nel caso specifico la datrice di lavoro ripropone l’eccezione d’e­­stinzione del credito (per pagamento e/o compensazione) riferendosi alla “tabella contabile ufficiale” (anche denominata “conteggio allestito dalle AP1”) prodotta in prima sede. Sennonché tale tabella, allestita dalla datrice di lavoro stessa, equivale a una semplice allegazione di parte e oltretutto neppure indica con sufficiente chiarezza se i pagamenti in questione siano stati versati a titolo di anticipo e per quale motivo. Non si tratta quindi di un riscontro documentale oggettivo atto a rendere verosimile la sua tesi e non documenta pertanto che l’AP1 abbia effettivamente saldato gli stipendi posti in esecuzione e che questi non siano dovuti (vedi nello stesso senso sentenze della CEF 14.2023.16 del 26 luglio 2023 consid. 5.1.1 e 14.2019.173 del 10 febbraio 2020 consid. 6.1). Con la replica di seconda sede l’AP1 afferma che il conteggio illustrato nella tabella è “valido e attendibile”, che i dati della tabella così come i pagamenti vengono contabilizzati e registrati nel sistema contabile e non possono più essere modificati. Ciò non toglie che la tabella rimane un documento da lei redatto unilateralmente.

                        6.2.2  È pur vero che AO1, con la replica di prima sede, non ha contestato esplicitamente di avere ricevuto pagamenti di fr. 14'007.40 da gennaio a luglio 2024. Egli ha però ad ogni modo contestato di essere stato tacitato per gli stipendi posti in esecuzione (ciò che ha ribadito anche con le osservazioni al reclamo), e l’AP1 non ha reso verosimile con documenti oggettivi che questi importi, per il loro residuo, dovessero coprire specificatamente (ai sensi degli art. 86 seg. CO) l’assenza di stipendio per i mesi posti in esecuzione di agosto e settembre 2024 e non, ad esempio, qualcosa d’altro (indennità, rimborsi, straordinari, ecc.), oppure di avere estinto tramite compensazione il debito riferito ai salari con un proprio credito per versamenti (anticipi) effettuati in eccesso, fermo restando che in tal caso avrebbe pure di principio dovuto documentare la pignorabilità del salario necessaria per la compensazione nel diritto del lavoro, ciò che non ha fatto (art. 323b cpv. 2 CO, sentenze della CEF 14.2017.6 dell’11 maggio 2017 consid. 6.3/b e 14.2003.93 del 3 maggio 2004 consid. 2.3c/d, Staehelin in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ª ed. 2020, n. 3 ad art. 323b CO).  

                                  Per abbondanza, le (scarne) spiegazioni contenute nel reclamo e i riferimenti ivi indicati non consentono una simile conclusione, ritenuto che la tesi secondo cui il versamento per quattro mesi (gennaio – aprile 2024) di fr. 1'826.40 in più rispetto al salario contrattualmente dovuto (fr. 3'044.– / fr. 1'217.60), per complessivi fr. 7'305.60 in più (fr. 1'826.40 x 4) fosse un’eccedenza non dovuta o che sia stato imputato sugli stipendi qui in oggetto, neppure trova un chiaro riscontro nella tabella doc. A (in assenza di migliori indicazioni e prove), e che i fr. 14'007.40 menzionati dalla reclamante, secondo quanto indicato dal medesimo conteggio, non includono le mensilità da agosto a novembre 2024.

                           6.3  L’allegazione secondo cui l’anticipo dei salari risulterebbe dai conteggi degli stipendi di agosto e settembre (doc. F e G) prodotti dall’istante stesso è poi nuova e quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2). Per abbondanza, i conteggi di stipendio in questione indicano l’ammontare dello stipendio netto per quei mesi, salvo poi riportare un saldo pari a zero con la causale “anticipo”. Si tratta ancora una volta di documenti redatti dalla datrice di lavoro stessa e che non sono atti a costituire riscontri oggettivi che rendono verosimile la sua tesi, anche se prodotti dall’istante. In effetti l’istante ha prodotto tali conteggi unicamente per quantificare le sue pretese salariali. Ne segue che l’esito del reclamo è segnato nel senso del suo parziale accoglimento limitatamente alla questione dell’importo dei salari netti per cui accordare il rigetto (v. sopra consid. 5.2).

                             7.  In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante, che ottiene ragione per fr. 87.40 (fr. 2'501.– / fr. 2'413.60), ossia per la percentuale esigua del 3.5% (art. 106 cpv. 2 CPC). Non occorre quindi modificare il dispositivo sulle spese e ripetibili di prima sede.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'501.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:             1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                  “1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. _______ della sede di Biasca dell’Ufficio di esecuzione è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'413.60 oltre agl’interessi del 5% dal 31 agosto 2024.”

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La reclamante rifonderà a AO1 ripetibili di fr. 150.–.

                             3.  Notificazione a:

–  ________ .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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