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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.2025 14.2025.66

July 4, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·544 words·~3 min·8

Summary

Opposizione tardiva. Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo, anche dopo l'assegnazione di un termine suppletivo

Full text

Incarto n. 14.2025.66

Lugano 4 luglio 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente,  

segretario:

Bettoni, segretario di Camera

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo 28 aprile 2025 di

AP1, M______ per notifica a: dr. AP2 di C______, L______

contro

la decisione emessa il 14 aprile 2025 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa SO.2025.316 (opposizione tardiva ex art. 77 LEF) promossa dalla reclamante nei confronti di

AO1, L______

richiamata l’ordinanza 26 maggio 2025 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente l’11 giugno 2025 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 500.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC), notificata dapprima alla sede della reclamante e in seguito, vista l’irreperibilità della medesima, all’indirizzo del suo amministratore unico (AU) AP2 di C______;

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 12 giugno 2025 alla reclamante, per il tramite del suo AU, è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio fino al 30 giugno 2025 per prestare il citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo e l’avrebbe dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

visto lo scritto 2 luglio 2025 con cui l’AU chiede una proroga del termine per il pagamento dell’anticipo e di soprassedere dal dichiarare il gravame inammissibile per il mancato rispetto del termine assegnato;

osservato che la richiesta di proroga è manifestamente tardiva, poiché trasmessa dopo la scadenza del termine suppletorio (STF 5A_280/2018 del 21 settembre 2018 consid. 4.1), e che la sanzione dell’inammissibilità è espressamente prevista dalla legge (art. 101 cpv. 3 CPC);

rilevato che l’AU menziona, quale giustificazione, una problematica relativa alla vendita all’incanto di un certificato azionario relativo alla AP1, ma non spiega perché ciò avrebbe interferito con i suoi doveri di amministratore unico della società oppure gli avrebbe impedito di procedere al versamento dell’anticipo o presentare tempestivamente una domanda di proroga del termine;

accertato quindi che il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

ricordato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 685'259.78, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

per questi motivi,

decide:

                             1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

dr. AP2, L______ - AO1, L______

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                Il segretario di Camera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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