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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.11.2025 14.2025.48

November 24, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,241 words·~16 min·1

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Eccezione di mancata notifica dell’atto introduttivo d’istanza

Full text

Incarto n. 14.2025.48

Lugano 24 novembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Bellotti, presidente Jaques e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.2920 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 maggio 2024 dalla

AP1, Mi______ (IT) (patrocinata dall’avv. PA1, L______)  

contro

AO1, L______ (patrocinato dall’avv. PA2, L______)  

giudicando sul reclamo del 7 marzo 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del 6 febbraio 2012 (n. ____/2012), il Tribunale ordinario di Mi______ ha ingiunto a AO1 di pagare alla C______ S______ EUR 29'269.96 oltre interessi e spese (doc. A, secondo foglio). In assenza di opposizione entro il termine stabilito, il decreto è poi stato dichiarato definitivamente esecutivo (art. 647 CPC Italiano, v. doc. S).

                                  Il 28 marzo 2019 è avvenuta la cessione del credito oggetto del suddetto decreto ingiuntivo dalla C______ S______ alla AP1, comunicata a AO1 con posta elettronica certificata “PEC” il 21 giugno 2022 (doc. D/4 prodotto dall’istante).

                            B.  Con precetto esecutivo n. _______ emesso il 15 marzo 2024 dalla sede di L______ dell’Ufficio d’esecuzione, la AP1 ha escusso AO1 per l’incasso di fr. 27'859.20 oltre agli interessi dell’11.5% dal 7 febbraio 2012 (indicando quale causa del credito: “Decreto ingiuntivo n. ____/2012 con formula esecutiva 29.2.2012”), fr. 347.10 (per “spese precetto notificato”) e fr. 1'231.80 (per “spese esecuzione mobiliare in Italia”).

                            C.  Avendo AO1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 maggio 2024 la AP1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 agosto 2024. Entro il termine prorogato impartitogli, la AP1 ha presentato una replica del 6 novembre 2024 cui il 15 novembre 2024 AO1 ha ribattuto con una duplica spontanea. Con ulteriori osservazioni spontanee del 28 novembre 2024 (“triplica”) l’istante ha esposto nuovamente il suo punto di vista.

                            D.  Statuendo con decisione del 17 febbraio 2025, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 800.– a favore del convenuto.

                            E.  Contro la sentenza appena citata la AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 marzo 2025 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della AP1 il 25 febbraio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 7 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

                                  Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali conclu­se dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP, art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esa­me dell’esecutività della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il decreto ingiuntivo italiano, munito della dichiarazione definitiva di esecutivi­tà, costituisce di principio valido titolo di rigetto definitivo. Tuttavia, egli ha continuato, il convenuto ha eccepito la mancata notifica del decreto, ciò che giusta l’art. 34 n. 2 CLug ne impedisce il riconoscimento per assenza di regolare contraddittorio. Il primo giudice ha evidenziato che benché dalla dichiarazione di esecutività definitiva (doc. S) risulti che il decreto sia stato “regolarmente notifica­to”, dalla relata di notifica del 14 marzo 2012 (doc. A, foglio 5) emerge che dopo un tentativo di notifica presso quella che doveva essere la residenza di AO1 a Se______ (M______-I______) successivamente, vista la sua irreperibilità, l’atto è stato depositato presso la Casa comunale di Se______ a valere quale notifica ai sensi del­l’art. 143 CPC italiano. Secondo la giurisprudenza relativa a tale disposizione, tuttavia, “l’ufficiale giudiziario che non ha rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafi­co, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione”.

                                  Nel caso di specie, ha osservato il Pretore, la relata di notifica del 14 marzo 2012 menziona solo l’irreperibilità del convenuto all’ultimo indirizzo noto e non dà atto di ricerche volte a reperire il nuovo indirizzo. L’istante non ha comprovato che l’allora creditrice, la C______ S______., abbia effettuato le indagini ragionevolmente esigibili per rintracciare la nuova residenza del convenuto, ritenuto che il primo documento idoneo allo scopo risulta essere il certificato di residenza del 6 maggio 2013 di AO1 nel Comune di Se______ (IT) (doc. C) richiesto un anno dopo la notifica del decreto ingiuntivo (doc. A) e l’accertata irreperibilità del convenuto a Se______ (nel 2012). D’altra parte AO1 ha dimostrato che al tempo della pretesa notifica aveva trasferito il suo domicilio in Svizzera da quasi due anni (ossia dal 2 giugno 2010 fino al 31 dicembre 2020, doc. D, E e F) a dimostrazione dell’impossibilità di prendere conoscenza del procedimento in corso nei suoi confronti e di prendervi parte, e la AP1 non ha menzionato circostanze dalle quali si possa concludere che egli dovesse ritenere imminente la causa al momento in cui è partito. Il Pretore ha quindi respinto l’istanza poiché il decreto ingiuntivo non poteva essere considerato come una decisione ex art. 32 CLug e di conseguenza nemmeno come titolo di rigetto.

                             4.  Nel reclamo la AP1 sostiene invece che la notifica doveva considerarsi avvenuta. Afferma di aver prodotto il certificato di residenza del Comune di Se______ (IT) del 6 marzo 2012, e quindi proprio nel periodo della notifica del decreto ingiuntivo (re-plica pag. 6, doc. T indicato come doc. 20, seconda pagina), ove viene chiaramente certificata la residenza di AO1 nel Comune di Se_____ (IT) dal 1991. L’ufficiale giudiziario quindi ha eseguito la notifica sulla scorta di “dati aggiornati e idonei”. Si tratta di documento rilevante in quanto immediatamente precedente la notifica del 14 marzo 2012 e non considerato dal Giudice di prime cure che ha fondato la sua decisione unicamente sul successivo certificato del 6 maggio 2013 richiesto dalla C______ S______ in sede di (ri)notifica del pignoramento mobiliare (doc. C, pag. 4).

                           4.1  Secondo l’art. 34 n. 2 CLug la decisione non è riconosciuta “se la domanda giudiziale o atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione”. La Svizzera ha espresso una riserva sull’eccezione (“eccetto qualora […]”) prevista nella parte finale della norma (art. III n. 1 del Protocollo n. 1). In una procedura di exequatur in Svizzera non può quindi essere opposto al convenuto di non avere impugnato la decisione da delibare per respingere il motivo di diniego dell’art. 34 n. 2 CLug.

Numerosi Stati, tra cui la Svizzera, prevedono vie di notifica “fittizia” o “sostitutiva”, ad esempio tramite pubblicazione (art. 11 leg­ge di procedura civile federale [RS 273], 141 CPC o 66 cpv. 4 n. 1 e 2 LEF; sentenza della CEF 14.2021.159 del 30 maggio 2022 consid. 6.3 con rinvii). Una simile notifica dell’atto introduttivo d’i­stanza non è di per sé lesiva dell’art. 34 n. 2 CLug, ma la sua efficacia in ambito internazionale è subordinata al criterio autono­mo (secondo la CLug) del rispetto effettivo dei diritti di difesa del convenuto a prescindere dal rispetto delle norme interne dello Stato in cui essa è avvenuta, questione che il giudice dell’exequatur valuta in modo autonomo sulla base delle circostanze del caso concreto. In particolare, la notifica “fittizia”, per essere considerata valida dal profilo convenzionale, è subordinata all’effettuazione di almeno un tentativo di notifica effettiva e delle indagini ragionevolmente esigibili per rintracciare la nuova residenza. Può pure essere ritenuta valida qualora il destinatario si sottragga alla notificazione o non segnali di aver cambiato residenza benché la causa fosse già pendente o egli dovesse aspettarsi un procedimento giudiziario imminente (potendosi in simili ipotesi considerare che il destinatario avrebbe avuto la possibilità effettiva di difendersi se non si fosse volontariamente sottratto alla notificazione). Pertanto, il semplice fatto che le autorità italiane competenti abbiano considerato valida la notifica del decreto ingiuntivo presso la Casa comunale ai sensi dell’art. 143 CPC-it non è vincolante per il giudice dell’exequatur e non esclude l’applicazione dell’art. 34 n. 2 CLug (citata 14.2021.159 consid. 6.3.2, 6.4.1 e 7.1).

                           4.2  Ora, se è vero che vi è agli atti un certificato di residenza in Italia del 6 marzo 2012 (doc. T/20, seconda pagina) antecedente la notifica del decreto ingiuntivo, ancora non significa che la notifica “fittizia” possa considerarsi valida nel senso dell’art. 34 n. 2 CLug. È d’altronde senz’altro possibile che il tentativo di notifica sia avvenuto sulla base dei dati che accertavano in quel momento la residenza di AO1 in Italia (come il certificato di residen­za del 6 marzo 2012), ma ciò non dimostra ancora che una volta constatata l’irreperibilità l’ufficiale e/o l’allora creditrice abbiano effettuato ricerche volte a rintracciare la nuova residenza del convenuto. Una notifica del genere risulta quindi insufficiente dal pun­to di vista dell’art. 34 n. 2 CLug. Per lo stesso motivo non muta tale conclusione il certificato di residenza del 6 maggio 2013 (richiesto dalla C______ S______ nell’ambito della rinotifica del pignoramento mobiliare eseguito il 10 maggio 2013), che non documenta alcuna (nuova) ricerca. Anzi, proprio il fatto che si sia ricorso alla notificazione dell’art. 143 CPC italiano rende verosimile che non fossero “conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario” e pertanto che AO1 non fosse residente nel Comune di Se______. La decisione impugnata non presta quindi il fianco alla critica.

                             5.  Nella decisione impugnata il primo giudice ha altresì rilevato, a proposito della tesi della AP1 secondo cui AO1 non avrebbe provveduto ad aggiornare i suoi dati in Italia nonostante sapesse di avere pendenze debitorie in quel paese, che l’eventuale omissione di segnalare il trasloco dev’essere qualificata quale semplice inosservanza di un obbligo amministrativo, non parificabile a un tentativo di ostacolare la notifica degli atti giudiziari. In effetti, egli ha evidenziato, il convenuto risulta domiciliato ad A______ (TI) dal 2 giugno 2010 (doc. D, E e F) mentre l’allora creditrice, la C______ S______, ha iniziato la sua causa in Italia il 19 dicembre 2011 (doc. A) e l’istante non ha menzionato circostanze dalle quali si possa concludere che AO1 dovesse ritenere imminente la causa al momento in cui è partito.

                           5.1  Al riguardo, la reclamante osserva innanzitutto che dal certificato di residenza del Comune di Mi______ del 19 maggio 2022 (doc. T/20, pag. 1) risulta che AO1 aveva trasferito la sua residen­za/domicilio in Svizzera ad A______ il 27 gennaio 2014, ciò che figura anche nel certificato di residenza del Comune di Mi______ (IT) aggiornato al 29 novembre 2024 (doc. AA/28 prodotto dall’istante), e che tali dati non sono corretti, poiché AO1, per sua stessa ammissione, è domiciliato/residente a L______ dal 1° gennaio 2021 (doc. 7/G del convenuto), dove gli è stato notificato il precetto esecutivo. La reclamante ribadisce che ciò comprova l’in­erzia di AO1 nel comunicare e nell’aggiornare i suoi dati anagrafici di residenza ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 470/1988 secondo cui “i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione”. Inerzia che, “come provato in atti”, sarebbe sta­ta dovuta al fatto che AO1 era ben conscio di avere delle “partite aperte” in Italia “e non solo prima del suo trasferimento ma anche dopo”.

                                  A dimostrazione di ciò, la reclamante rileva che il 12 luglio e il 24 novembre 2011 la C______ S______ aveva inviato lettere di sollecito del pagamento regolarmente notificate al debitore (doc. 17) nonché l’invito per e-mail a partecipare a incontri organizzati dalla banca per la sistemazione stragiudiziale del debito (doc. 15), e che il 7 ottobre 2011 AO1 per e-mail confermava la sua disponibilità per un appuntamento presso gli uffici della C______ S______, che l’aveva convocato vista “la criticità delle sue posizioni presso l’istituto”, invitandolo pure a predisporre un versamento già per il giorno dell’appuntamento, poi mai eseguito (doc. 15). Con e-mail del 24 ottobre 2011 la C______ S______, constatando l’assenza di bonifico, gli aveva poi prospettato la trasmissione del caso al settore legale della banca (doc. 15). Inoltre, in una relazione interna del 3 novembre 2011 (doc. 15), il funzionario della banca aveva rilevato di aver più volte sollecitato il pagamento anche incontrando in più occasioni AO1 “ricevendo rassicurazioni e scuse (l’ultima l’agonia della madre)”. La AP1 conclude che “il punto” non è la documentazione prodotta da AO1 circa la sua trasmigrazione (doc. D, E e F del convenuto) ma il fatto di non averla resa nota anche nel Paese dove sapeva che la C______ S______ avrebbe preso provvedimenti nei suoi confronti.

                           5.2  Come già evidenziato dal Pretore e sopra esposto (consid. 4.1), la validità della notifica edittale o “fittizia” è ammessa sotto il profilo dell’art. 34 n. 2 CLug nei casi in cui il destinatario non segnala di aver cambiato residenza, benché la causa fosse già pendente o egli dovesse aspettarsi un procedimento giudiziario imminente (potendosi in simili ipotesi considerare che egli avrebbe avuto la possibilità effettiva di difendersi se non si fosse volontariamente sottratto alla notificazione), ma non in caso di semplice inosservanza di un obbligo amministrativo di annuncio di cambio di domicilio (citata 14.2021.159 consid. 7.1). Ora, nel caso concreto, gli scritti menzionati dalla reclamante non dimostrano che AO1 dovesse aspettarsi l’avvio di una causa al momento in cui è partito nel giugno 2010, poiché sono posteriori alla sua partenza (doc. 15 e 17 prodotti dall’istante). Non si può pertanto ritenere che egli, trasferendosi in Svizzera senza compiutamente informare le autorità italiane, abbia tentato di ostacolare o sottrarsi alla notifica del decreto ingiuntivo in questione, e che pertanto la notifica “fittizia” presso la casa comunale di Se______ possa essere considerata sufficiente nell’ambito dell’exequatur. Invero, tale documentazione non accenna neppure a una causa passata o in essere, ma tutt’al più riserva la trasmissione del caso al settore legale della banca. Non viene quindi in soccorso della reclamante.

                                  D’altronde, i solleciti di cui si avvale la reclamante (doc. O/15 e Q/17), inviati fra luglio e novembre 2011, neppure dimostrano che dopo il suo trasferimento in Svizzera (nel giugno 2010), AO1 fosse venuto a conoscenza del procedimento pendente in Italia, avviato solo in seguito, ovvero il 19 dicembre 2011. In particolare il doc. O/15 contiene uno scambio di e-mail di posta elettronica ove AO1 conferma la sua presenza per un appuntamento e nulla più (l’e-mail del 24 ottobre 2011 essendo rimasta senza risposta), oltre a una semplice relazione interna di un funzionario della banca, mentre il doc. Q/17 contiene delle lettere raccomandate di sollecito di pagamento con la menzione che sono state consegnate “al portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate” e non a AO1 in persona.

                           5.3  La reclamante rileva pure che prima della notifica del precetto esecutivo e della procedura di rigetto dell’opposizione (del 2024) il 21 giugno 2022 aveva tentato tramite la F______ s______a di prendere contatto con AO1 inviandogli una comunicazione via PEC (“posta elettronica certificata”, con stessa validità di una raccomandata con ricevuta di ritorno, strumento obbligatorio per i professionisti in Italia) che è stata regolarmente ricevuta da quest’ultimo (doc. D/4) e che lo invitava a prendere contatto per addivenire ad una risoluzione stragiudiziale bancaria (breve accenno nell’istanza e nella replica di prima sede pag. 7). Nessun contatto è poi intervenuto, neppure dopo la notifica del precetto esecutivo il 22 marzo 2024.

                                  Ora, anche tale comunicazione per posta elettronica “PEC” (doc. D/4) è ininfluente, nel senso che non dimostra che AO1 abbia avuto la possibilità di presentare in tempo utile le proprie difese avverso il decreto ingiuntivo, emesso nel lontano 6 febbraio 2012. Peraltro all’e-mail, il cui testo si limita a indicare “si prega di prendere visione dell’allegato”, figura come allegato unicamente la “comunicazione di cessione del credito” dalla C______ S______ alla AP1 (v. sopra fatti ad A). Vi è poi un’ulteriore e-mail di medesima data che recita: “in allegato trovate la ricevuta di avvenuta consegna” senza nessun allegato. Il decreto ingiuntivo non figura accluso alla comunicazione di cessione di credito. Ad ogni modo, il semplice fatto che il convenuto venga in un secondo tempo a conoscenza dell’esistenza del procedimento e non presenti per ipotesi un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (art. 650 CPC italiano) non è di rilievo sotto il profilo dell’art. 34 n. 2 CLug. In effetti, la riserva della Svizzera impediva al Pretore di respingere il motivo di diniego dell’art. 34 n. 2 CLug opponendo al convenuto che, “pur avendone avuto la possibilità, [non aveva] impugnato la decisione” (v. sopra consid. 4.1; citata 14.2021.159 consid. 7.2).

                           5.4  L’ultimo appunto della reclamante secondo cui, pur svolgendo AO1 la sua attività anche in Italia (doc. 21 – 26) in via B______ n______ _ a Mi______, l’ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento mobiliare avviato nulla ha trovato nella sua sede professionale/lavorativa, altro non fa che confermare l’irreperibilità in Italia di AO1. L’esito del reclamo è quindi segnato.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili poiché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni e quest’ultima non è quindi incorsa in spese in questa sede.

                             7.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'438.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:             1.   Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–  ________ .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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