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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2025 14.2025.166

October 31, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,065 words·~5 min·4

Summary

Fallimento. Mancato pagamento del credito relativo all'esecuzione promossa dall'istante

Full text

Incarto n. 14.2025.166

Lugano 31 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.3095 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 maggio 2025 dalla

AO1, B______  

contro

AP1, L______  

giudicando sul reclamo del 24 settembre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 16 settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 20 maggio 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per il mancato pagamento di fr. 1'451.70.

                            B.  All’udienza di discussione del 16 settembre 2025 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione del 16 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della medesima la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.– versato dalla parte istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 settembre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di essere intenzionata a saldare i debiti relativi ai suoi “creditori pubblici/privilegiati” entro 10 giorni e di stare formalizzando accordi di pagamento con i rimanenti creditori, chiedendo altresì l’assegnazione di un termine di 30 giorni per produrre le quietanze dei pagamenti e/o le dichiarazioni di ritiro dei creditori. Il 1° ottobre 2025 la presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo così come la richiesta di assegnazione di un termine di 30 giorni per la produzione dei summenzionati documenti (segnalando alla reclamante la necessità di realizzare i presupposti per l’annullamento del fallimento entro la scadenza del termine di reclamo). Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a AP1 il 24 settembre 2025, il termine d’im­pugnazione è scaduto sabato 4 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 6 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 24 settembre 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                           2.2  Entrambi i summenzionati presupposti (cumulativi) devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

                           2.3  Nel caso in esame la reclamante si è limitata a esprimere la sua intenzione di pagare entro breve termine (grazie alla liquidità immediata asseritamente a sua disposizione pari all’incirca a fr. 25'000.–) “i creditori pubblici/privilegiati” e di produrre in seguito le relative quietanze, e a indicare di essere in trattative con gli altri creditori (fra cui V______ V______AG) per il saldo degli ulteriori debiti, preannunciando che l’istante “ritirerà l’istanza a seguito dell’accordo di rientro in corso di perfezionamento; in subordine, verrà effettuato deposito delle somme concordate”, preannunciando l’inoltro di svariata documentazione (non annessa al gravame). Sennonché ella non ha poi prodotto alcunché, né ha preteso (ancor prima di dimostrare) di avere nel frattempo pagato l’esecuzione promossa dall’istante o depositato la relativa somma, né che la AO1 abbia ritirato l’istanza o altrimenti rinunciato all’attuazione della procedura fallimentare. Siccome il presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF (pagamento/deposito/ritiro) non è adempiuto e il termine di reclamo è ampiamente scaduto, il gravame va pertanto respinto e il fallimento di AP1 confermato, senza necessità di verificare il secondo presupposto relativo alla solvibilità.

                             3.  Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                             4.  La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:           1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di AP1.

                             3.  Notificazione a:

–  AP1, Via ____ __, L______; AO1, W______ __, B______; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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