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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.09.2025 14.2025.126

September 26, 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·584 words·~3 min·7

Summary

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo transattivo. Stralcio

Full text

Incarto n. 14.2025.126

Lugano 26 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.333 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 31 marzo 2025 da

CO1, A______ (patrocinata dall’avv. PA1, L______)  

contro

RE1, A______ (patrocinata dall’avv. PA2, A______)  

giudicando sul reclamo del 28 luglio 2025 presentato da RE1 contro la decisione emessa l’8 luglio 2025 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. _____88 emesso il 17 marzo 2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO1 ha escusso RE1 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli accessori;

                                  che statuendo con decisione dell’8 luglio 2025 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza presentata da CO1 il 31 marzo 2025 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per l’importo di fr. 40'000.– oltre interessi, ponendo le spese processuali di fr. 500.– per 3/5 a carico dell’i­stante e per la rimanenza a carico della convenuta e condannando la prima a versare alla seconda un’indennità di fr. 1'400.–;

                                  che contro la sentenza appena citata RE1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 luglio 2025 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza (con aggravio a carico della controparte delle spese processuali di fr. 500.– e di ripetibili per fr. 7'000.–), e subordinatamente la riforma nel senso di aumentare le ripetibili di prima sede in suo favore da fr. 1'400.– a fr. 4'200.–, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

                                  che con decisione 31 luglio 2025, la Presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo;

                                  che con scritto 14 agosto 2025, la reclamante ha ritirato la domanda subordinata relativa alle spese;

                                  che con osservazioni 22 agosto 2025, CO1 ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

                                  che con scritto 24 settembre 2025 (sottoscritto dalla resistente per approvazione), la reclamante ha comunicato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e ha chiesto pertanto lo stralcio della procedura di reclamo, con spese a suo carico (e richiesta di ridurle al minimo) e compensazione delle ripetibili;

                                  che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto;

                                  che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

                                  che le spese giudiziarie di seconda sede vanno ripartite nel senso voluto dalle parti, fermo restando che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:           1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

                             2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante, compensate le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato dalla reclamante, di fr. 300.–, le è restituita.

                             3.  Notificazione a:

–  ________ .  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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